Skip to main content

INTERPELLANZA – VERDE IN BORGATA FRASSATI: A QUANDO RISALE L’ULTIMO PASSAGGIO DELL’AMIAT?

Il sottoscritto Consigliere Comunale,

PREMESSO CHE

–        Lucento, quartiere della Circoscrizione 5 di Torino e spesso assimilato al confinante quartiere Vallette, si colloca nell’area nord-ovest della città.

–        Lucento è delimitato dai seguenti confini:

–        a sud: il grande parco della Pellerina (o Parco Carrara), il più esteso della città, condiviso con il quartiere Parella-Campidoglio (Circoscrizione 4) e il cui limite è determinato dal percorso del fiume Dora Riparia (che scorre all’interno del parco);

–        a nord: corso Grosseto e strada Druento, al confine con il territorio del comune di Venaria Reale;

–        a est: corso Potenza e un tratto di corso Grosseto (quartiere Madonna di Campagna);

–        a ovest: via Pietro Cossa, piazza Cirene, via Sansovino (Borgata Frassati e quartiere Le Vallette);

RILEVATO CHE

–        i residenti di Borgata Frassati segnalano la situazione di totale abbandono dell’area verde che separa da corso Regina Margherita il tratto di strada, quasi parallelo al corso stesso, dell’interno 293 di via Pietro Cossa;

–        a seguito del sopralluogo dello scrivente in data 23 febbraio 2017, si sono potute verificare le condizioni dell’area verde indicata;

–        i residenti testimoniano che “non sono mai state effettuate operazioni di pulizia e potatura degli alberi da quando il complesso esiste”, quindi dal 1993;

–        gli alberi hanno rami ormai talmente lunghi e contorti che invadono il sentiero che passa nel verde, ad altezza uomo;

–        rifiuti di ogni sorta si trovano rifiuti ovunque sul terreno;

–        nell’area adibita a parcheggio verso ovest (direzione strada Pianezza) al termine della strada si trovano i resti degli incontri tra le prostitute e i loro clienti;

CONSIDERATO CHE

–        i cittadini sono costretti a spezzare i rami per poter passare, che vengono di conseguenza abbandonati ai piedi degli alberi stessi;

–        anche l’illuminazione della zona andrebbe rivista: alcuni lampioni sono coperti dai rami e soprattutto d’estate di fatto non fanno luce, a causa dell’abbondante fogliame che li oscura;

INTERPELLA

La Sindaca e l’Assessore competente per sapere:

  1. se l’Amministrazione sia a conoscenza della situazione sopra descritta;
  2. quali e quanti siano i passaggi di Amiat previsti in zona;
  3. se corrisponda a verità l’affermazione che Amiat non effettui passaggi nell’area verde in oggetto dal 1993;
  4. a quando risalga l’ultima potatura degli alberi;
  5. se e quando sia prevista la prossima potatura degli alberi dell’area verde sopra citata;
  6. quali provvedimenti si pensi di mettere in atto per migliorare l’illuminazione dell’area verde.

F.to  Silvio Magliano

INTERPELLANZA – LA PISTA CICLO-PEDONALE ROBERT BADEN-POWELL È INAGIBILE DA OTTOBRE 2016: UN’OCCASIONE SPRECATA

Il sottoscritto Consigliere Comunale,

PREMESSO CHE

–           la pista ciclo pedonale “Robert Baden-Powell è stata inaugurata il 26 settembre 2009;

–        con deliberazione della Giunta Comunale del 7 aprile 2009 (mecc. 2009 01683/011) si è approvata la seguente decisione della Commissione Comunale per la Toponomastica: “Pista ciclabile sita in zona corso Svizzera, tratto che costeggia il fiume Dora Riparia in corrispondenza dell’area in cui insiste l’Ospedale Amedeo di Savoia – Circoscrizione 4 – Intitolazione a Robert Baden Powell”;

–        l’opera fa parte dei lavori di risanamento ambientale delle sponde della Dora Riparia, Lotto 1, tratto corso Svizzera/corso Umbria. L’intervento rientra nel progetto Torino Città d’Acque, nella prospettiva di completare il sistema dei Parchi Lineari lungo i fiumi.

Attorno al percorso, della lunghezza di un chilometro e cento metri, sono stati recuperati due ettari di verde pubblico e sono stati messi a dimora 341 nuovi alberi e 1800 arbusti.

Sono presenti due aree attrezzate per la sosta. Il percorso è illuminato con 42 punti luce. L’area è compresa in un’ansa della Dora idonea alla nidificazione di piccoli uccelli e di anatidi sul greto del fiume; non ha praticamente subito modifiche dagli inizi del novecento, quando furono inaugurati l’Ospedale Amedeo di Savoia (1900, ora sede dell’ASL TO2) e il Sanatorio Birago di Vische (1910), in una zona a parco, allora circondata dalla campagna, successivamente fronteggiata dalla zona industriale occupata dagli stabilimenti Michelin e Ferriere Piemontesi, oggi de-industrializzata;

–        una volta risolti i problemi di attraversamento dei grandi corsi urbani (Svizzera, Potenza e Regina Margherita), tramite il percorso ciclo-pedonale Robert Baden-Powell il parco Carrara/Pellerina potrà essere collegato ai parchi della Spina fino a corso Principe Oddone;

CONSIDERATO CHE

–        a seguito di un sopralluogo dello scrivente in data 11 febbraio 2017 si è potuto constatare che la pista in oggetto risulta inagibile da ottobre 2016;

–        la realizzazione della pista ciclabile ha rappresentato un forte investimento da parte della città, con un investimento pari a 340 mila Euro;

INTERPELLA

La Sindaca e l’Assessore competente per sapere:

1)         in quali tempistiche la pista tornerà a disposizione della cittadinanza;

2)      quali interventi si intendano adottare al fine di ripristinare la pista ciclo-pedonale in oggetto tenendo anche conto del considerevole investimento da parte della Città per la sua realizzazione.

F.to Silvio Magliano

INTERPELLANZA – MONITORAGGIO SICUREZZA STRUTTURALE E IMPIANTISTICA NELLE SCUOLE COMUNALI DELLA CITTÀ DI TORINO

Il sottoscritto Consigliere Comunale,

PREMESSO CHE

–        dall’ultimo rapporto di Legambiente Ecosistema Scuola sulla qualità dell’edilizia scolastica del 3 novembre 2016, risulta che:

– il 58% delle scuole in Italia è privo del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI);

–        la percentuale di edifici scolastici in possesso del CPI, in Piemonte, è ancora molto ridotta e pari al 28,5%, sotto la media nazionale;

–        circa la ripartizione di competenze tra Ente Locale (Provincia e Comune) e Dirigente Scolastico, l’Avvocatura dello Stato, con suo parere n. 55563 del 15 febbraio 2012, così si è espressa:

–        l’istanza per il rilascio del CPI, sia pure sotto forma di segnalazione certificata di inizio attività (combinato disposto degli articoli 19, comma 1, Legge n. 241/1990 e s.m.i., e 4, comma 1, D.P.R. 151/2011), deve essere fatta dal titolare dell’attività (articolo 3, comma 1, D.P.R. 151/2011; articolo 16, comma 1, D.Lgs. n. 139/2006)”;

–        “Al MIUR – e segnatamente ai Dirigenti Scolastici – spetta la gestione concreta dell’attività di insegnamento, con esclusione di ogni incombenza inerente “la destinazione di determinati locali a sede di scuole” (Cassazione Sez. Trib., 18 aprile 2000, n. 4944; Cassazione, Sez. I, 1 settembre 2004, n. 17617)”;

–        “Viceversa, sugli Enti Locali grava l’obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici pubblici adibiti a scuole, vale a dire il dovere di rendere l’immobile idoneo all’uso scolastico, il tutto ai sensi dell’articolo 3, comma 1, legge 11 gennaio 1996, n. 23 (arg. Ex Cassazione, Sez. Trib., 18 aprile 2000, n. 4944; Cassazione, Sez. I, 1 settembre 2004, n. 17617)”;

–        “In conclusione si riconferma che, dal momento che il CPI attiene alla destinazione dei locali pubblici rispetto all’uso scolastico, l’istanza di rilascio dello stesso, oggi sotto forma di SCIA, è posta a carico degli Enti Locali, i quali dovrebbero attivarsi d’ufficio”;

–        gli obblighi relativi al D.P.R. n. 151/2011 rimangono a carico del Rappresentante pro-tempore dell’Ente Locale proprietario dell’edificio scolastico:

– Città Metropolitana per le Scuole Secondarie di Secondo Grado;

– Comune per le Scuole Materne, Primarie e Secondarie di Primo Grado;

–        gli obblighi relativi al D.Lgs. n. 81/2008, in capo al Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro, consistono nella segnalazione al Sindaco/Presidente della Provincia (Città Metropolitana) della necessità di provvedere agli adempimenti di cui al D.P.R. n. 151/2011;

–        l’articolo 5 del D.M. 29 settembre 1998, n. 382, ancora vigente seppure applicativo del D.Lgs. n. 626/1994 già abrogato, pone a carico del Dirigente Scolastico l’obbligo di segnalare all’Ente Locale competente l’eventuale mancanza di certificazione antincendio;

–        ai Dirigenti Scolastici, responsabili degli aspetti organizzativi e gestionali, spetta il mantenimento delle condizioni di sicurezza e in particolare delle norme di esercizio previste dal punto 12 del D.M. 26 agosto1992;

–        l’articolo 3 comma 1 Legge 11 gennaio 1996, n. 23 pone a carico degli Enti Locali l’obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici pubblici adibiti a scuole;

–        circa gli obblighi strutturali e impiantistici l’articolo 18 comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008 così recita: “Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell’amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all’amministrazione competente o al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico”;

–        il D.M. 12 maggio 2016 contiene le prescrizioni circa gli adempimenti previsti dalla vecchia regola tecnica del 26 agosto 1992 da ottemperare secondo delle scadenze differenziate (26 agosto 2016; 26 novembre 2016; 31 dicembre 2016);

–        l’articolo 4 comma 2 della Legge di bilancio dello Stato 2017 ha prorogato l’adeguamento della normativa antincendio per gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuola al 31 dicembre 2017;

RILEVATO

che occorre far riferimento alle leggi e normative vigenti e in particolare alle seguenti:

–        Legge n. 241/90 e s.m.i.: Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

–           D.M. 26 agosto 1992: Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica;

–           Legge 11 gennaio 1996 n. 23: Norme per l’edilizia scolastica;

–        D.M. 29 settembre 1998 n. 382: Regolamento recante norme per l’individuazione delle particolari esigenze negli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado;

–        D.Lgs. n. 139/2006: Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’articolo 11 della Legge 29 luglio 2003, n. 229;

–           D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.: TUSL (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro);

–        D.P.R. 151/2011: Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’articolo 49 comma 4-quater, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122″;

–           Legge n. 107/2015 : La Buona Scuola;

–        D.M. 12 maggio 2016: Prescrizioni per l’attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per l’edilizia scolastica;

–           Legge di Bilancio dello Stato 2017;

CONSIDERATO CHE

–        gli Enti Locali sono stati beneficiari di finanziamenti vari, per diverse linee, tra le quali le seguenti:

– Indagini diagnostiche

Per Indagini diagnostiche dei solai degli edifici pubblici scolastici per l’anno 2015, la Legge 107/2015 “La Buona Scuola” ha autorizzato il finanziamento di 40 milioni di Euro;

– Scuole sicure

Per la messa in sicurezza, manutenzione e ristrutturazione degli edifici scolastici, con deliberazione CIPE sono stati stanziati 400 milioni di Euro e con il Decreto del Fare altri 150 milioni di Euro;

– Scuole nuove

Per le nuove costruzioni degli istituti scolastici e la ristrutturazione completa di quelli esistenti, con particolare attenzione agli interventi di bonifica dell’amianto e di adeguamento alla normativa per la sicurezza antisismica ed antincendio, sono stati sbloccati dal patto di stabilità 122 milioni di Euro per l’anno 2014 e 122 milioni di Euro per l’anno 2015;

– Sblocca scuole

Per interventi di edilizia scolastica e per la realizzazione di nuove scuole, sono stati sbloccati dalla Legge di stabilità 2016, 774 milioni di Euro;

– Scuole innovative

Per la progettazione e realizzazione di 51 scuole innovative, la Legge 107/2015 ha stanziato 350 milioni di Euro;

INTERPELLA

La Sindaca e l’Assessore competente per conoscere l’attuale situazione riguardante la sicurezza e gli impianti nelle scuole comunali della Città di Torino e in particolare:

1)      quante e quali scuole, sul totale delle scuole di propria competenza, siano già in possesso del CPI e dell’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio;

2)      per quante scuole, sempre in rapporto al totale, sia stata presentata la SCIA e la data di presentazione della stessa;

3)      lo stato di avanzamento dell’iter per l’ottenimento del CPI o della presentazione della SCIA delle scuole di propria competenza;

4)      se sia stata inviata, alle scuole, copia dell’esame progetto approvato dai Vigili del Fuoco corredato delle informazioni sulle opere ancora da effettuare, in modo tale da permettere al Dirigente Scolastico la redazione o l’aggiornamento della valutazione del rischio incendio e l’attivazione delle conseguenti misure compensative;

5)      la programmazione delle opere di manutenzione straordinaria non ancora avviate e la loro scansione temporale a breve e a lungo termine, con o senza concorso dei finanziamenti sopra citati;

6)      lo stato dell’arte dei cantieri in corso per la messa a norma delle strutture e degli impianti degli edifici pubblici adibiti a scuole di propria competenza: in quali scuole e relativi cronoprogrammi.

F.to  Silvio Magliano

INTERPELLANZA – FABBRICATO DISMESSO DI VIA PESSINETTO N. 36 – COMPRENSORIO PARACCHI: QUALI LE INTENZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE?

Il sottoscritto Consigliere Comunale,

PREMESSO CHE

–        con sopralluogo dello scrivente in data 18/02 u.s. si è potuto verificare lo stato di abbandono dell’edificio ex Paracchi, situato al civico 36 di via Pessinetto;

–        i residenti della Circoscrizione 4 lamentano lo stato di degrado in cui versa, da ormai una decina d’anni, questo immobile fatiscente;

–        la Città di Torino è proprietaria dello stabile, acquisto tramite concessione gratuita (atto di rogito Notaio Ganelli del 13 ottobre 2014, rep. n. 29803/19903 registrato a Torino il 22 ottobre 2015);

–        nella deliberazione del 4 giugno 2014 (mecc. 2014 02475/131) sono dettagliati i passaggi relativi alla dismissione del fabbricato industriale sito all’angolo tra via Pessinetto e via Pianezza, l’acquisizione senza corrispettivo in denaro e la successiva alienazione ad asta pubblica;

–        il fabbricato in oggetto, infatti, è stato oggetto di due incanti al prezzo a base d’asta di Euro 1.055.000 disertati e precisamente l’asta pubblica 88/2014, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 7 novembre 2014, e l’asta pubblica 26/2015, pubblicata il 13 aprile 2015;

RILEVATO

che nel testo dell’asta pubblica per alienazione di immobili della Città di Torino 26/2015 lotto 17 si legge che “nelle note e obbligazioni specifiche a carico dell’acquirente: è stata rilevata presenza di amianto nella copertura del corpo di fabbrica principale di via Pessinetto angolo via Pianezza, nei comignoli, nel rivestimento di alcune tubazioni e nei mastici di sigillatura dei vetri degli infissi”;

CONSIDERATO CHE

–        la Direzione Territorio e Ambiente – Ufficio Bonifiche con prot. 9425 del 27 ottobre 2016 forniva le seguenti informazioni in risposta alla petizione prot. 9042 del 18 ottobre 2016: “per quanto riguarda gli aspetti di bonifica ambientale del suolo, nel 2010 il Servizio scrivente, a seguito di richiesta dell’allora Settore Progetti di Riassetto Urbano, ha fatto eseguire delle indagini all’interno del fabbricato, rilevando dei superamenti dei limiti di legge per un uso del sito di tipo residenziale, ma non dei limiti per un uso di tipo commerciale o industriale”;

–        con prot. 5728 del 26 ottobre 2016 il Servizio Centrale Edifici Municipali, Patrimonio e Verde, Area Patrimonio scriveva quanto segue: “il Servizio Diritti Reali il Servizio Edifici Municipali ha inserito l’immobile nel Catasto Amianto (n. 616) in quanto confermata la presenza di amianto sulle lastre di copertura. L’immobile è stato sottoposto a verifica semestrale (l’ultima è stata effettuata il 16 maggio 2016) con trasmissione dei relativi dati all’ASL TO1; il Servizio ha eseguito campionamenti massivi anche sulle lastre interne del controsoffitto. Ad oggi, sebbene non ancora pervenute le risultanze del predetto prelievo, sono programmati nell’immediato ulteriori due campionamenti ambientali in prossimità dei terrazzamenti interni del fabbricato”;

INTERPELLA

La Sindaca e l’Assessore competente per sapere:

1)      quali siano le intenzioni politiche dell’Amministrazione a proposito dell’edificio in oggetto;

2)      quali siano i risultati dell’ultima verifica del 16 maggio 2016;

3)      quali provvedimenti si vogliano adottare a fronte di due bandi andati deserti;

4)      in che modo si intenda tutelare la salute dei cittadini che risiedono nelle vicinanze dell’edificio di via Pessinetto.

F.to  Silvio Magliano

INTERPELLANZA – OCCORRE UNA SUDDIVISIONE TRA GLI AMBULANTI ALIMENTARI PER IL PAGAMENTO DELLA TARI

Il sottoscritto Consigliere Comunale,

PREMESSO CHE

–        il tributo di cui in oggetto è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, esistenti sul territorio comunale, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o ad essi assimilati, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune locali o le aree stesse (per occupazione si intende anche la sola disponibilità materiale dei locali e delle aree);

–           le tariffe sono differenziate a seconda che siano utenze domestiche o non domestiche;

–        queste ultime sono a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

–        le tariffe del tributo sono composte da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione;

–        la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al D.P.R. n. 158/1999;

–        la tariffa per le utenze non domestiche è determinata per la parte fissa in rapporto ai costi fissi per unità di superficie ed in funzione della tipologia di attività e per la parte variabile in rapporto ai costi unitari di gestione dei rifiuti per unità di superficie e in funzione della tipologia di attività;

–        al comma 2 dell’articolo 4 del regolamento Tari n. 371 si legge che: “ai sensi del D.P.R. n. 158/1999, i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche”;

–        in sede di prima applicazione del tributo la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di cui al Decreto Legislativo n. 507/1993 (TARSU), e del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);

–        la superficie di riferimento per le aree coperte e scoperte destinate a mercato è commisurata alla superficie oggetto di autorizzazione o concessione comunale;

CONSIDERATO CHE

–        la Classificazione delle categorie di utenze per l’applicazione della Tassa Comunale sui Rifiuti prevede al punto 14.1 Locali di esercizi commerciali per vendite al minuto ed all’ingrosso di beni alimentari e loro pertinenze di superficie fino a 250 metri quadrati, al punto 14.2 Locali di esercizi commerciali per vendite al minuto ed all’ingrosso di beni alimentari e loro pertinenze di superficie maggiore a 250 metri quadrati ed al punto 15 Locali di esercizi commerciali per vendite al minuto ed all’ingrosso di beni non alimentari e loro pertinenze;

–        gli ambulanti sono suddivisi in diverse categorie: “alimentari”, “extra-alimentari”, “frutta e verdura”, “prodotti ittici” e “usato”;

–        relativamente al calcolo della Tari non esiste una diversificazione di categoria all’interno della generica definizione “alimentari”, fatto penalizzante per chi vende particolari prodotti;

–        la quantità di rifiuti prodotti da un banco di dolciumi, per esempio, non è minimamente paragonabile né ad altre attività comprese nella categoria “alimentari” né a quelli prodotti da un banco di ortofrutta: un banco di dolciumi infatti produce giornalmente, circa, un quantitativo davvero minimo di rifiuti, peraltro già differenziati (carta o plastica);

INTERPELLA

La Sindaca e l’Assessore competente per sapere se:

1)      sia intenzione dell’Amministrazione modificare il regolamento n. 371 prevedendo l’introduzione di un parametro che tenga conto della quantità di rifiuti prodotta da ogni attività, accanto alla quota fissa secondo la categoria a cui si appartiene;

2)      si ritenga equo non operare sottodistinzioni nell’ambito della generica e onnicomprensiva categoria “alimentari”;

3)      l’Amministrazione intenda prendere in considerazione la possibilità di creare delle sottocategorie tra gli ambulanti di prodotti alimentari sulla base delle diverse categorie merceologiche, per non penalizzare eccessivamente quelle attività che oggettivamente in media producono meno rifiuti.

F.to  Silvio Magliano