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INTERPELLANZA – MONITORAGGIO SICUREZZA STRUTTURALE E IMPIANTISTICA NELLE SCUOLE COMUNALI DELLA CITTÀ DI TORINO

Il sottoscritto Consigliere Comunale,

PREMESSO CHE

–        dall’ultimo rapporto di Legambiente Ecosistema Scuola sulla qualità dell’edilizia scolastica del 3 novembre 2016, risulta che:

– il 58% delle scuole in Italia è privo del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI);

–        la percentuale di edifici scolastici in possesso del CPI, in Piemonte, è ancora molto ridotta e pari al 28,5%, sotto la media nazionale;

–        circa la ripartizione di competenze tra Ente Locale (Provincia e Comune) e Dirigente Scolastico, l’Avvocatura dello Stato, con suo parere n. 55563 del 15 febbraio 2012, così si è espressa:

–        l’istanza per il rilascio del CPI, sia pure sotto forma di segnalazione certificata di inizio attività (combinato disposto degli articoli 19, comma 1, Legge n. 241/1990 e s.m.i., e 4, comma 1, D.P.R. 151/2011), deve essere fatta dal titolare dell’attività (articolo 3, comma 1, D.P.R. 151/2011; articolo 16, comma 1, D.Lgs. n. 139/2006)”;

–        “Al MIUR – e segnatamente ai Dirigenti Scolastici – spetta la gestione concreta dell’attività di insegnamento, con esclusione di ogni incombenza inerente “la destinazione di determinati locali a sede di scuole” (Cassazione Sez. Trib., 18 aprile 2000, n. 4944; Cassazione, Sez. I, 1 settembre 2004, n. 17617)”;

–        “Viceversa, sugli Enti Locali grava l’obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici pubblici adibiti a scuole, vale a dire il dovere di rendere l’immobile idoneo all’uso scolastico, il tutto ai sensi dell’articolo 3, comma 1, legge 11 gennaio 1996, n. 23 (arg. Ex Cassazione, Sez. Trib., 18 aprile 2000, n. 4944; Cassazione, Sez. I, 1 settembre 2004, n. 17617)”;

–        “In conclusione si riconferma che, dal momento che il CPI attiene alla destinazione dei locali pubblici rispetto all’uso scolastico, l’istanza di rilascio dello stesso, oggi sotto forma di SCIA, è posta a carico degli Enti Locali, i quali dovrebbero attivarsi d’ufficio”;

–        gli obblighi relativi al D.P.R. n. 151/2011 rimangono a carico del Rappresentante pro-tempore dell’Ente Locale proprietario dell’edificio scolastico:

– Città Metropolitana per le Scuole Secondarie di Secondo Grado;

– Comune per le Scuole Materne, Primarie e Secondarie di Primo Grado;

–        gli obblighi relativi al D.Lgs. n. 81/2008, in capo al Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro, consistono nella segnalazione al Sindaco/Presidente della Provincia (Città Metropolitana) della necessità di provvedere agli adempimenti di cui al D.P.R. n. 151/2011;

–        l’articolo 5 del D.M. 29 settembre 1998, n. 382, ancora vigente seppure applicativo del D.Lgs. n. 626/1994 già abrogato, pone a carico del Dirigente Scolastico l’obbligo di segnalare all’Ente Locale competente l’eventuale mancanza di certificazione antincendio;

–        ai Dirigenti Scolastici, responsabili degli aspetti organizzativi e gestionali, spetta il mantenimento delle condizioni di sicurezza e in particolare delle norme di esercizio previste dal punto 12 del D.M. 26 agosto1992;

–        l’articolo 3 comma 1 Legge 11 gennaio 1996, n. 23 pone a carico degli Enti Locali l’obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici pubblici adibiti a scuole;

–        circa gli obblighi strutturali e impiantistici l’articolo 18 comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008 così recita: “Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell’amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all’amministrazione competente o al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico”;

–        il D.M. 12 maggio 2016 contiene le prescrizioni circa gli adempimenti previsti dalla vecchia regola tecnica del 26 agosto 1992 da ottemperare secondo delle scadenze differenziate (26 agosto 2016; 26 novembre 2016; 31 dicembre 2016);

–        l’articolo 4 comma 2 della Legge di bilancio dello Stato 2017 ha prorogato l’adeguamento della normativa antincendio per gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuola al 31 dicembre 2017;

RILEVATO

che occorre far riferimento alle leggi e normative vigenti e in particolare alle seguenti:

–        Legge n. 241/90 e s.m.i.: Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

–           D.M. 26 agosto 1992: Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica;

–           Legge 11 gennaio 1996 n. 23: Norme per l’edilizia scolastica;

–        D.M. 29 settembre 1998 n. 382: Regolamento recante norme per l’individuazione delle particolari esigenze negli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado;

–        D.Lgs. n. 139/2006: Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’articolo 11 della Legge 29 luglio 2003, n. 229;

–           D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.: TUSL (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro);

–        D.P.R. 151/2011: Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’articolo 49 comma 4-quater, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122″;

–           Legge n. 107/2015 : La Buona Scuola;

–        D.M. 12 maggio 2016: Prescrizioni per l’attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per l’edilizia scolastica;

–           Legge di Bilancio dello Stato 2017;

CONSIDERATO CHE

–        gli Enti Locali sono stati beneficiari di finanziamenti vari, per diverse linee, tra le quali le seguenti:

– Indagini diagnostiche

Per Indagini diagnostiche dei solai degli edifici pubblici scolastici per l’anno 2015, la Legge 107/2015 “La Buona Scuola” ha autorizzato il finanziamento di 40 milioni di Euro;

– Scuole sicure

Per la messa in sicurezza, manutenzione e ristrutturazione degli edifici scolastici, con deliberazione CIPE sono stati stanziati 400 milioni di Euro e con il Decreto del Fare altri 150 milioni di Euro;

– Scuole nuove

Per le nuove costruzioni degli istituti scolastici e la ristrutturazione completa di quelli esistenti, con particolare attenzione agli interventi di bonifica dell’amianto e di adeguamento alla normativa per la sicurezza antisismica ed antincendio, sono stati sbloccati dal patto di stabilità 122 milioni di Euro per l’anno 2014 e 122 milioni di Euro per l’anno 2015;

– Sblocca scuole

Per interventi di edilizia scolastica e per la realizzazione di nuove scuole, sono stati sbloccati dalla Legge di stabilità 2016, 774 milioni di Euro;

– Scuole innovative

Per la progettazione e realizzazione di 51 scuole innovative, la Legge 107/2015 ha stanziato 350 milioni di Euro;

INTERPELLA

La Sindaca e l’Assessore competente per conoscere l’attuale situazione riguardante la sicurezza e gli impianti nelle scuole comunali della Città di Torino e in particolare:

1)      quante e quali scuole, sul totale delle scuole di propria competenza, siano già in possesso del CPI e dell’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio;

2)      per quante scuole, sempre in rapporto al totale, sia stata presentata la SCIA e la data di presentazione della stessa;

3)      lo stato di avanzamento dell’iter per l’ottenimento del CPI o della presentazione della SCIA delle scuole di propria competenza;

4)      se sia stata inviata, alle scuole, copia dell’esame progetto approvato dai Vigili del Fuoco corredato delle informazioni sulle opere ancora da effettuare, in modo tale da permettere al Dirigente Scolastico la redazione o l’aggiornamento della valutazione del rischio incendio e l’attivazione delle conseguenti misure compensative;

5)      la programmazione delle opere di manutenzione straordinaria non ancora avviate e la loro scansione temporale a breve e a lungo termine, con o senza concorso dei finanziamenti sopra citati;

6)      lo stato dell’arte dei cantieri in corso per la messa a norma delle strutture e degli impianti degli edifici pubblici adibiti a scuole di propria competenza: in quali scuole e relativi cronoprogrammi.

F.to  Silvio Magliano