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INTERPELLANZA – OCCORRE UNA SUDDIVISIONE TRA GLI AMBULANTI ALIMENTARI PER IL PAGAMENTO DELLA TARI

Il sottoscritto Consigliere Comunale,

PREMESSO CHE

–        il tributo di cui in oggetto è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, esistenti sul territorio comunale, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o ad essi assimilati, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune locali o le aree stesse (per occupazione si intende anche la sola disponibilità materiale dei locali e delle aree);

–           le tariffe sono differenziate a seconda che siano utenze domestiche o non domestiche;

–        queste ultime sono a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

–        le tariffe del tributo sono composte da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione;

–        la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al D.P.R. n. 158/1999;

–        la tariffa per le utenze non domestiche è determinata per la parte fissa in rapporto ai costi fissi per unità di superficie ed in funzione della tipologia di attività e per la parte variabile in rapporto ai costi unitari di gestione dei rifiuti per unità di superficie e in funzione della tipologia di attività;

–        al comma 2 dell’articolo 4 del regolamento Tari n. 371 si legge che: “ai sensi del D.P.R. n. 158/1999, i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche”;

–        in sede di prima applicazione del tributo la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di cui al Decreto Legislativo n. 507/1993 (TARSU), e del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);

–        la superficie di riferimento per le aree coperte e scoperte destinate a mercato è commisurata alla superficie oggetto di autorizzazione o concessione comunale;

CONSIDERATO CHE

–        la Classificazione delle categorie di utenze per l’applicazione della Tassa Comunale sui Rifiuti prevede al punto 14.1 Locali di esercizi commerciali per vendite al minuto ed all’ingrosso di beni alimentari e loro pertinenze di superficie fino a 250 metri quadrati, al punto 14.2 Locali di esercizi commerciali per vendite al minuto ed all’ingrosso di beni alimentari e loro pertinenze di superficie maggiore a 250 metri quadrati ed al punto 15 Locali di esercizi commerciali per vendite al minuto ed all’ingrosso di beni non alimentari e loro pertinenze;

–        gli ambulanti sono suddivisi in diverse categorie: “alimentari”, “extra-alimentari”, “frutta e verdura”, “prodotti ittici” e “usato”;

–        relativamente al calcolo della Tari non esiste una diversificazione di categoria all’interno della generica definizione “alimentari”, fatto penalizzante per chi vende particolari prodotti;

–        la quantità di rifiuti prodotti da un banco di dolciumi, per esempio, non è minimamente paragonabile né ad altre attività comprese nella categoria “alimentari” né a quelli prodotti da un banco di ortofrutta: un banco di dolciumi infatti produce giornalmente, circa, un quantitativo davvero minimo di rifiuti, peraltro già differenziati (carta o plastica);

INTERPELLA

La Sindaca e l’Assessore competente per sapere se:

1)      sia intenzione dell’Amministrazione modificare il regolamento n. 371 prevedendo l’introduzione di un parametro che tenga conto della quantità di rifiuti prodotta da ogni attività, accanto alla quota fissa secondo la categoria a cui si appartiene;

2)      si ritenga equo non operare sottodistinzioni nell’ambito della generica e onnicomprensiva categoria “alimentari”;

3)      l’Amministrazione intenda prendere in considerazione la possibilità di creare delle sottocategorie tra gli ambulanti di prodotti alimentari sulla base delle diverse categorie merceologiche, per non penalizzare eccessivamente quelle attività che oggettivamente in media producono meno rifiuti.

F.to  Silvio Magliano