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Feste di via: sì al rispetto delle regole, no alla caccia alle streghe

Percepisco un immotivato accanimento contro le feste di via, che restano una splendida opportunità per il territorio: limitiamo la burocrazia, non buttiamo il bambino con l’acqua sporca.

Aria pesante contro le feste di via, che sembrano diventate improvvisamente uno spauracchio da allontanare con tutti i metodi. Se organizzate bene e nel rispetto delle regole (anche di quelle della civiltà e del buonsenso, non solo di quelle della burocrazia), sono invece una splendida occasione di promozione del territorio e del commercio.

Per fortuna esiste ancora chi prova ancora a credere in questo strumento di coesione sociale, nonostante l’assenza ormai quasi assoluta di contributi, che non ci sono o se ci sono arrivano sul conto dell’Associazione di via che si espone finanziariamente anche con diversi mesi di ritardo. Organizzare una festa di via è un vero e proprio lavoro, che non può che essere svolto che a tempo pieno.

La trasparenza non si trasformi in eccesso di burocrazia. Semplificazione e rigore possono coesistere: la mia proposta è l’introduzione di un sistema di controllo delle quote di negozi aperti durante lo svolgimento della festa, con inibizione “di un turno” per l’Associazione di via che non abbia rispettato le quote.

Anche la Giunta 5 Stelle scopre l’autorecupero ma “dimentica” di menzionare le occupazioni abusive

Emergenza abitativa: ben venga che la Maggioranza riprenda concetti già promossi dalle precedenti Amministrazioni, ma perlomeno lo faccia fino in fondo. Dove sono, nella mozione presentata oggi dai Cinque Stelle, i riferimenti agli stabili di proprietà comunale occupati illegalmente? Nessuna presa di distanza da tante realtà che fanno politica a spese della Città? Cosa si intende fare di tanti stabili, perfettamente funzionanti, che al momento rappresentano soltanto un costo? Il re è nudo: presenterò un emendamento in merito.

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Movida selvaggia in Santa Giulia? “Bastano gli interventi gratuiti”

Sconcertante risposta, poco fa, dell’Assessore Giannuzzi alla mia interpellanza su piazza Santa Giulia: la tesi – sconfessata dai residenti, dagli operatori del mercato e dai fatti – è che pochi interventi-tampone, rigorosamente gratuiti, da parte dell’Amiat siano sufficienti alla risoluzione dei problemi. E intanto il mercato alimentare si tiene tutte le mattine tra i maleodoranti resti della movida.

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INTERPELLANZA – Criteri di accesso alle Scuole dell’Infanzia comunali: il Regolamento Comunale 341 deve essere aggiornato

OGGETTO:  Criteri di accesso alle Scuole dell’Infanzia comunali: il Regolamento Comunale 341 deve essere aggiornato                 

PREMESSO CHE

  • il Regolamento Comunale n. 341 contiene nell’allegato “A” i criteri secondo i quali si concedono punteggi al fine dell’accesso di bambine e bambini nelle Scuole dell’Infanzia;
  • i punteggi da attribuire alle domande per l’inserimento nelle graduatorie che danno diritto all’ingresso nelle Scuole dell’Infanzia comunali sono stabilititi sulla base di una tabella fissa, approvata dal Consiglio Comunale;
  • ogni anno, una circolare stabilisce i criteri di interpretazione per l’attribuzione dei punteggi;
  • la pubblicazione annuale della circolare di cui al punto precedente si rende necessaria alla luce del fatto che le reali situazioni delle famiglie sono complesse e soggette a continua e rapida evoluzione;
  • i genitori presentano le domande in ogni Circoscrizione di interesse, presso la sede competente a raccogliere le domande relative alla scuola prescelta, per i casi per i quali è dubbia l’attribuzione del punteggio decide la Commissione Scuola Famiglia;
  • la circolare annuale stabilisce, sostanzialmente, come collocare i diversi e singoli casi concreti nella griglia approvata dal Consiglio Comunale;
  • la bigenitorialità è il principio etico in base al quale un bambino ha una legittima aspirazione, coincidente con il suo interesse, a vedere rispettato il suo il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, con paritetica assunzione di responsabilità e di impegni e con pari opportunità per i figli, salvo i casi di impossibilità materiale, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, a prescindere dal rapporto tra i genitori;

RILEVATO CHE

  • tra le casistiche possibili, è prevista quella di “un solo genitore coabitante” con la bambina o il bambino che deve essere iscritta o iscritto in una delle Scuole dell’Infanzia;
  • questa casistica è a sua volta suddivisa in due categorie:
  1. Bambina/o riconosciuta/o da un solo genitore o nucleo familiare con un genitore deceduto o un unico genitore al quale spetta la potestà (59 punti);
  2. Genitori separati o che abbiano presentato istanza di separazione, divorziati, celibi/nubili (solo se non coabitanti) (36 punti);
  • i punti vengono a decadere qualora il genitore unico co-residente ai fini anagrafici con il bambino da iscriversi formi una nuova famiglia affettiva;
  • la decadenza dei punti come da punto precedente non sarebbe prevista dal regolamento e rappresenta dunque un superamento della soglia interpretativa insita nelle circolari;
  • si può verificare il caso nel quale due genitori non sposati dichiarino di non essere conviventi, quando invece lo sono, per ottenere vantaggi in termini di punteggio, o che due genitori sposati non convivano tra di loro, ma siano comunque considerati conviventi al fine del punteggio;
  • al momento, sono previsti punti nel caso in cui la madre sia in stato di gravidanza, con ingiusta esclusione dei fratelli unilaterali da parte di padre e il non riconoscimento delle gravidanze gemellari;

CONSIDERATO CHE

  • il D.Lgs 154/2013 (“Decreto filiazione”) ha eliminato ogni discriminazione tra figli legittimi e figli naturali;
  • ancor prima del “Decreto filiazione”, la Città di Torino aveva adottato l’ISEC, in cui si stabiliva che due genitori, seppur non co-residenti, facevano parte dello stesso nucleo familiare del figlio;
  • nonostante detta riforma, nulla è variato nel Regolamento Comunale;
  • è un principio lampante alla logica che la genitorialità sopravviva alla separazione dei genitori;
  • il bambino in affidamento condiviso, pur avendo per legge una sola residenza ai fini anagrafici, di fatto coabita un po’ con uno e un po’ con l’altro genitore;
  • è garantito dalla legge il diritto del figlio minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori;
  • entrambi i genitori hanno il diritto e il dovere di essere parte attiva nel processo educativo, a prescindere dalla residenza di ciascuno;

INTERPELLA

Il Sindaco e l’Assessore competente per sapere:

  1. se sia intenzione dell’Amministrazione Civica rivedere e aggiornare i criteri del Regolamento Comunale 341 alla luce della continua evoluzione delle situazioni familiari;
  2. se si intenda, come sembrerebbe doveroso, elaborare una proposta di nuova regolamentazione per le Scuole dell’Infanzia in grado di rappresentare un più giusto equilibrio tra le esigenze di differenziazione del punteggio e quelle di sostenibilità e oggettività del sistema di valutazione;
  3. se si intenda inserire nel regolamento la definizione di “nucleo familiare” come “nucleo presso il quale la bambina o il bambino dimora e ha residenza e, in caso di affidamento condiviso, il nucleo di entrambi i genitori”;
  4. se si intenda inserire nel regolamento delle Scuole dell’Infanzia, a fianco della famiglia “unica”, anche la famiglia “bigenitoriale” (da equipararsi alla “unica”), per tutti quei casi in cui i genitori, pur divisi come coppia affettiva, abbiano figli in affidamento condiviso;
  5. se si intenda prevedere un bonus in termini di punteggio qualora la bambina o il bambino da inserire aspetti un fratello o una sorella da parte di uno dei genitori.