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INTERPELLANZA – Criteri di accesso alle Scuole dell’Infanzia comunali: il Regolamento Comunale 341 deve essere aggiornato

OGGETTO:  Criteri di accesso alle Scuole dell’Infanzia comunali: il Regolamento Comunale 341 deve essere aggiornato                 

PREMESSO CHE

  • il Regolamento Comunale n. 341 contiene nell’allegato “A” i criteri secondo i quali si concedono punteggi al fine dell’accesso di bambine e bambini nelle Scuole dell’Infanzia;
  • i punteggi da attribuire alle domande per l’inserimento nelle graduatorie che danno diritto all’ingresso nelle Scuole dell’Infanzia comunali sono stabilititi sulla base di una tabella fissa, approvata dal Consiglio Comunale;
  • ogni anno, una circolare stabilisce i criteri di interpretazione per l’attribuzione dei punteggi;
  • la pubblicazione annuale della circolare di cui al punto precedente si rende necessaria alla luce del fatto che le reali situazioni delle famiglie sono complesse e soggette a continua e rapida evoluzione;
  • i genitori presentano le domande in ogni Circoscrizione di interesse, presso la sede competente a raccogliere le domande relative alla scuola prescelta, per i casi per i quali è dubbia l’attribuzione del punteggio decide la Commissione Scuola Famiglia;
  • la circolare annuale stabilisce, sostanzialmente, come collocare i diversi e singoli casi concreti nella griglia approvata dal Consiglio Comunale;
  • la bigenitorialità è il principio etico in base al quale un bambino ha una legittima aspirazione, coincidente con il suo interesse, a vedere rispettato il suo il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, con paritetica assunzione di responsabilità e di impegni e con pari opportunità per i figli, salvo i casi di impossibilità materiale, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, a prescindere dal rapporto tra i genitori;

RILEVATO CHE

  • tra le casistiche possibili, è prevista quella di “un solo genitore coabitante” con la bambina o il bambino che deve essere iscritta o iscritto in una delle Scuole dell’Infanzia;
  • questa casistica è a sua volta suddivisa in due categorie:
  1. Bambina/o riconosciuta/o da un solo genitore o nucleo familiare con un genitore deceduto o un unico genitore al quale spetta la potestà (59 punti);
  2. Genitori separati o che abbiano presentato istanza di separazione, divorziati, celibi/nubili (solo se non coabitanti) (36 punti);
  • i punti vengono a decadere qualora il genitore unico co-residente ai fini anagrafici con il bambino da iscriversi formi una nuova famiglia affettiva;
  • la decadenza dei punti come da punto precedente non sarebbe prevista dal regolamento e rappresenta dunque un superamento della soglia interpretativa insita nelle circolari;
  • si può verificare il caso nel quale due genitori non sposati dichiarino di non essere conviventi, quando invece lo sono, per ottenere vantaggi in termini di punteggio, o che due genitori sposati non convivano tra di loro, ma siano comunque considerati conviventi al fine del punteggio;
  • al momento, sono previsti punti nel caso in cui la madre sia in stato di gravidanza, con ingiusta esclusione dei fratelli unilaterali da parte di padre e il non riconoscimento delle gravidanze gemellari;

CONSIDERATO CHE

  • il D.Lgs 154/2013 (“Decreto filiazione”) ha eliminato ogni discriminazione tra figli legittimi e figli naturali;
  • ancor prima del “Decreto filiazione”, la Città di Torino aveva adottato l’ISEC, in cui si stabiliva che due genitori, seppur non co-residenti, facevano parte dello stesso nucleo familiare del figlio;
  • nonostante detta riforma, nulla è variato nel Regolamento Comunale;
  • è un principio lampante alla logica che la genitorialità sopravviva alla separazione dei genitori;
  • il bambino in affidamento condiviso, pur avendo per legge una sola residenza ai fini anagrafici, di fatto coabita un po’ con uno e un po’ con l’altro genitore;
  • è garantito dalla legge il diritto del figlio minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori;
  • entrambi i genitori hanno il diritto e il dovere di essere parte attiva nel processo educativo, a prescindere dalla residenza di ciascuno;

INTERPELLA

Il Sindaco e l’Assessore competente per sapere:

  1. se sia intenzione dell’Amministrazione Civica rivedere e aggiornare i criteri del Regolamento Comunale 341 alla luce della continua evoluzione delle situazioni familiari;
  2. se si intenda, come sembrerebbe doveroso, elaborare una proposta di nuova regolamentazione per le Scuole dell’Infanzia in grado di rappresentare un più giusto equilibrio tra le esigenze di differenziazione del punteggio e quelle di sostenibilità e oggettività del sistema di valutazione;
  3. se si intenda inserire nel regolamento la definizione di “nucleo familiare” come “nucleo presso il quale la bambina o il bambino dimora e ha residenza e, in caso di affidamento condiviso, il nucleo di entrambi i genitori”;
  4. se si intenda inserire nel regolamento delle Scuole dell’Infanzia, a fianco della famiglia “unica”, anche la famiglia “bigenitoriale” (da equipararsi alla “unica”), per tutti quei casi in cui i genitori, pur divisi come coppia affettiva, abbiano figli in affidamento condiviso;
  5. se si intenda prevedere un bonus in termini di punteggio qualora la bambina o il bambino da inserire aspetti un fratello o una sorella da parte di uno dei genitori.

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