Anche la Regione Piemonte consenta di tenere in videoconferenza questo tipo di attività formativa: Il Friuli si è attrezzato, come anche Veneto ed Emilia. Non restiamo l’ultima Regione a non essersi adeguata: non si chiedono soldi, ma soltanto la possibilità di lavorare. Se la Conferenza Stato-Regioni tergiversa, il Piemonte faccia da sé.
No a qualsiasi ipotesi di trasferimento: la politica faccia la politica e non si limiti alla ragioneria. La questione non è di mero bilancio: il quartiere Mirafiori Sud è stato particolarmente penalizzato dall’accorpamento delle Circoscrizioni 2 ed ex 10 ed è dovere dell’Amministrazione non dimenticare tale zona. Moderati pronti a votare un emendamento affinché si trovino i 750mila euro necessari perché la sede resti dov’è.
Inconcepibile che, a fronte di un certo numero di revoche (67 in media ogni anno dal 2017 al 2019), le liste d’attesa (970 cittadini) non “scorrano” in proporzione; inaccettabile richiedere a persone con disabilità permanenti di certificare periodicamente il loro diritto ai buoni: si identifichino procedure per evitarlo. Il 30% di inutilizzo è una percentuale monstre. Negli ultimi dodici mesi di consiliatura, l’Amministrazione provi a razionalizzare: poniamo rimedio a questo scempio.
la Città eroga una serie di prestazioni e di servizi per la mobilità dei disabili, alcuni dei quali previsti dalla legge (riserve di sosta “ad personam” e generiche; contrassegni invalidi), altri di propria iniziativa quali la sosta gratuita sulle strisce blu e, soprattutto, il servizio trasporto disabili con taxi e minibus;
quest’ultimo, nato nel 1979 per consentire il pieno svolgimento della vita di relazione alle persone impedite all’accesso ai mezzi pubblici, è stato disciplinato dal Regolamento n. 255, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 23 novembre 1998 (mecc. 9807066/19) e costituiva, dal punto di vista finanziario, il servizio maggiormente oneroso erogato dalla Città alle persone disabili;
tale Regolamento era il frutto di una scelta dell’Amministrazione a favore dell’utenza disabile, in applicazione di quanto disposto dalla legge n. 104/1992 che, in particolare all’articolo 26 comma 2, recita: “I Comuni assicurano, nell’ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio, modalità di trasporto individuali per le persone handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici”;
RILEVATO CHE
negli ultimi anni si sono verificati profondi cambiamenti in relazione alla tipologia di utenza, attualmente in forte crescita anche per effetto della senescenza della popolazione;
in data 7 maggio 2012 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione (mecc. 2012 01582/119) il Regolamento n. 353 avente ad oggetto: “Servizio di trasporto destinato a persone assolutamente impedite all’accesso ed alla salita sui mezzi pubblici di trasporto ed ai ciechi assoluti”, che ha modificato e sostituito il Regolamento n. 255;
le modifiche introdotte avevano la finalità, nel quadro delle primarie esigenze di mobilità dell’utenza disabile, di garantire l’erogazione del servizio in modo compatibile con le ordinarie risorse di bilancio della Città;
in particolare, tra le modificazioni approvate, vi era la nuova disciplina di compartecipazione alla spesa da parte degli utenti che consisteva: nell’introduzione delle fasce ISEE per il servizio reso con il mezzo ordinario, ad esclusione dei minori, con conseguente compartecipazione alla spesa da parte del beneficiario; nella gratuità del servizio reso con il mezzo attrezzato: in tale caso l’utente corrisponde solo il costo ordinario del titolo di viaggio per i mezzi pubblici cittadini, tratta ordinaria.
la differenziazione era basata sul presupposto della differente tipologia di servizio erogato: il servizio con mezzi attrezzati è un servizio di trasporto collettivo che si pone come sostitutivo del trasporto pubblico, stante in molti casi l’impossibilità per il disabile che utilizza tale servizio di accedere ai mezzi di trasporto pubblico, nonostante GTT abbia, nel corso degli anni, reso accessibile la maggior parte dei mezzi; il servizio con mezzi ordinari, viceversa, è un servizio di trasporto individuale, destinato a coloro che generalmente potrebbero utilizzare il trasporto pubblico collettivo e, quindi, è alternativo a quest’ultimo;
il servizio, effettuato tramite taxi e/o minibus attrezzati, è rivolto ai cittadini di età superiore ai 2 anni con grave disabilità motoria o ciechi assoluti, residenti e domiciliati in città;
gli interessati devono presentare richiesta ai competenti uffici; successivamente un’apposita Commissione Medica per la valutazione dell’impedimento motorio e sensoriale (C.I.M.S.) certifica la sussistenza dei requisiti per l’ottenimento del servizio: nel caso in cui non sia possibile dedurre dal verbale di Invalidità la sussistenza dei requisiti, seguirà la convocazione per una visita Medica Legale, se invece sussistono i requisiti si accede ad una lista di attesa;
alla Commissione Tecnica spetta assegnare la dotazione individuale mensile o annuale in base alle esigenze dei soggetti e al loro possesso o meno della riserva di sosta personale per disabili e valutare le eventuali istanze di aumento corse per coloro che non posseggono la riserva di sosta;
CONSIDERATO CHE
la senescenza della popolazione addizionata alle note ristrettezze del bilancio pubblico hanno provocato un notevole incremento delle liste d’attesa per l’accesso al beneficio dei buoni taxi, con tempistiche di scorrimento delle graduatorie molto dilazionate;
INTERPELLA
Il Sindaco e l’Assessore competente per sapere:
quanti siano i buoni taxi annualmente erogati dall’Amministrazione con riferimento a ciascuno degli ultimi quattro anni;
quante e quali siano le categorie dei beneficiari e quanti siano i beneficiari per ciascuna categoria;
quanti siano i cittadini in lista d’attesa per ciascuna categoria;
quali siano le azioni condotte dall’Amministrazione per accertare la permanenza e l’attualità del diritto alla concessione del beneficio;
quale sia il tasso di non utilizzo dei buoni taxi;
se l’Amministrazione abbia allo studio criteri di razionalizzazione del beneficio per consentire uno scorrimento delle liste d’attesa e conseguente ampliamento della platea di beneficiari ai quali vengono erogati i buoni;
a quanti beneficiari sono stati tolti o ridotti i buoni negli ultimi 3 anni;
se negli ultimi 3 anni, in conseguenza di quanto al punto precedente, la riduzione o cessazione nell’erogazione del beneficio ad alcuni cittadini sia servita per coinvolgere nuovi beneficiari.
la Legge Regionale 7 marzo 1989 n. 15 reca “Individuazione negli strumenti urbanistici generali di aree destinate ad attrezzature religiose – Utilizzo da parte dei Comuni del fondo derivante dagli oneri di urbanizzazione;
con tale espressione del potere normativo regionale è stata riconosciuta l’opportunità per tutti i Comuni della Regione di destinare risorse finanziarie per la manutenzione e per l’adeguamento ai requisiti di accessibilità di tutti gli edifici di culto di tutte le confessioni religiose;
gli interventi hanno consentito di svolgere una regolare manutenzione, messa in sicurezza e abbattimento delle barriere architettoniche per gli edifici di culto richiedenti che, nella maggioranza dei casi, si trovano nei quartieri periferici e semiperiferici della Città, consentendo in tal modo ai cittadini di professare liberamente la propria fede in condizioni di sicurezza e accessibilità;
in data 13 novembre 2018 lo scrivente presentava un’interpellanza (mecc. n. 2018 05311 recante oggetto: “Se domandare è lecito, azzerare che cos’è? Perché l’Amministrazione è contraria alla manutenzione degli edifici di culto di periferia?”) per domandare all’Amministrazione le ragioni della progressiva riduzione dell’importo annuale stanziato per gli interventi ex L.R. n. 15/1989, fino ad arrivare all’azzeramento previsto per il 2018;
nel corso del Consiglio Comunale del 21 gennaio u.s., in sede di discussione dell’interpellanza mecc. n. 2018 05311, il Vice Sindaca riferiva che “Relativamente all’annualità 2018, pur dando atto di un trend in leggera diminuzione rispetto ad annualità precedenti, l’Amministrazione, compatibilmente con le esigenze di equilibrio di bilancio, ha destinato in apposito capitolo del bilancio 2018, uno stanziamento di € 300.000,00 che ha trovato copertura finanziaria attraverso l’introito degli incassi degli oneri di urbanizzazione. Attualmente è in corso di approvazione il provvedimento deliberativo di approvazione del programma, sulla base delle domande pervenute e della relativa spesa confermata nell’importo di € 300.000”;
RILEVATO CHE
in antitesi rispetto a quanto riferito in Aula dal Vice Sindaca, la Giunta ha successivamente deciso di non destinare fondi per l’anno 2018 per il capitolo di bilancio ex L.R. n. 15/1989;
lo scrivente riproponeva il tema con un’interpellanza (mecc. 2019 00755 recante oggetto: ”Domandare è lecito, mentire è ‘peccato’, azzerare è diabolico”) presentata il 1° marzo 2019: in sede di discussione in Consiglio Comunale il 18 marzo 2019 il Vice Sindaca concludeva l’intervento dichiarando che “…m’impegno, ci impegniamo, a rimettere a bilancio ’19 € 400.000”;
come da esito ad istanza di accesso atti presentata dallo scrivente nel mese di gennaio scorso, risulta che anche per l’esercizio 2019 questa Amministrazione non abbia destinato fondi per il capitolo di bilancio in oggetto; pertanto non è stato possibile procedere all’erogazione dei contributi per gli 8 interventi relativi al 2019 né si è potuta dare soddisfazione alle 14 richieste avanzate nel 2018;
CONSIDERATO CHE
allo stato attuale gli ultimi progetti finanziati risultano essere i 18 relativi al 2017;
i 14 progetti presentati nel 2018 e gli 8 presentati nel 2019, in merito ai quali in un primo tempo la Giunta aveva dichiarato un’adeguata copertura di bilancio, sono stati istruiti e hanno seguito l’iter amministrativo, non giungendo però ad una positiva conclusione a causa delle “retromarce” dell’Amministrazione;
nel bilancio previsionale 2020 è stato approvato e indicato un importo di € 400.000 per il capitolo relativo ai contributi ex L. R. n. 15/1989;
i progetti presentati per il 2020 sono solo 4, segno inequivocabile di come le Comunità religiose abbiano smarrito non la necessità ma la fiducia in questa Amministrazione, che promette solo per rispondere alle interpellanze dello scrivente ma poi taglia quando è ora di sostenere le necessità erogando i necessari contributi;
INTERPELLA
Il Sindaco e l’Assessore competente per sapere:
come l’Amministrazione intenda gestire i progetti già presentati (14 nel 2018, 8 nel 2019), già valutati dagli uffici e per i quali erano già stati individuati gli importi dei contributi poi non erogati;
se, in riferimento ai progetti di cui al punto precedente, si terrà conto dell’iter amministrativo già svolto e se si riescano a mantenere “vivi” gli importi senza dover ricorrere agli avanzi di amministrazione;
se l’Amministrazione voglia impegnarsi a confermare per l’esercizio in corso il saldo approvato in sede di bilancio previsionale (€ 400.000);
se per l’erogazione dei contributi nel corrente anno verrà seguito il criterio cronologico in base alla data di presentazione dei progetti, a partire dal 2018.