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INTERPELLANZA – Buoni taxi: maggiori controlli e migliori criteri per evitare liste d’attesa infinite

PREMESSO CHE

  • la Città eroga una serie di prestazioni e di servizi per la mobilità dei disabili, alcuni dei quali previsti dalla legge (riserve di sosta “ad personam” e generiche; contrassegni invalidi), altri di propria iniziativa quali la sosta gratuita sulle strisce blu e, soprattutto, il servizio trasporto disabili con taxi e minibus;
  • quest’ultimo, nato nel 1979 per consentire il pieno svolgimento della vita di relazione alle persone impedite all’accesso ai mezzi pubblici, è stato disciplinato dal Regolamento n. 255, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 23 novembre 1998 (mecc. 9807066/19) e costituiva, dal punto di vista finanziario, il servizio maggiormente oneroso erogato dalla Città alle persone disabili;
  • tale Regolamento era il frutto di una scelta dell’Amministrazione a favore dell’utenza disabile, in applicazione di quanto disposto dalla legge n. 104/1992 che, in particolare all’articolo 26 comma 2, recita: “I Comuni assicurano, nell’ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio, modalità di trasporto individuali per le persone handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici”;

RILEVATO CHE

  • negli ultimi anni si sono verificati profondi cambiamenti in relazione alla tipologia di utenza, attualmente in forte crescita anche per effetto della senescenza della popolazione;
  • in data 7 maggio 2012 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione (mecc. 2012 01582/119) il Regolamento n. 353 avente ad oggetto: “Servizio di trasporto destinato a persone assolutamente impedite all’accesso ed alla salita sui mezzi pubblici di trasporto ed ai ciechi assoluti”, che ha modificato e sostituito il Regolamento n. 255;
  • le modifiche introdotte avevano la finalità, nel quadro delle primarie esigenze di mobilità dell’utenza disabile, di garantire l’erogazione del servizio in modo compatibile con le ordinarie risorse di bilancio della Città;
  • in particolare, tra le modificazioni approvate, vi era la nuova disciplina di compartecipazione alla spesa da parte degli utenti che consisteva: nell’introduzione delle fasce ISEE per il servizio reso con il mezzo ordinario, ad esclusione dei minori, con conseguente compartecipazione alla spesa da parte del beneficiario; nella gratuità del servizio reso con il mezzo attrezzato: in tale caso l’utente corrisponde solo il costo ordinario del titolo di viaggio per i mezzi pubblici cittadini, tratta ordinaria.
  • la differenziazione era basata sul presupposto della differente tipologia di servizio erogato: il servizio con mezzi attrezzati è un servizio di trasporto collettivo che si pone come sostitutivo del trasporto pubblico, stante in molti casi l’impossibilità per il disabile che utilizza tale servizio di accedere ai mezzi di trasporto pubblico, nonostante GTT abbia, nel corso degli anni, reso accessibile la maggior parte dei mezzi; il servizio con mezzi ordinari, viceversa, è un servizio di trasporto individuale, destinato a coloro che generalmente potrebbero utilizzare il trasporto pubblico collettivo e, quindi, è alternativo a quest’ultimo;
  • il servizio, effettuato tramite taxi e/o minibus attrezzati, è rivolto ai cittadini di età superiore ai 2 anni con grave disabilità motoria o ciechi assoluti, residenti e domiciliati in città;
  • gli interessati devono presentare richiesta ai competenti uffici; successivamente un’apposita Commissione Medica per la valutazione dell’impedimento motorio e sensoriale (C.I.M.S.) certifica la sussistenza dei requisiti per l’ottenimento del servizio: nel caso in cui non sia possibile dedurre dal verbale di Invalidità la sussistenza dei requisiti, seguirà la convocazione per una visita Medica Legale, se invece sussistono i requisiti si accede ad una lista di attesa;
  • alla Commissione Tecnica spetta assegnare la dotazione individuale mensile o annuale in base alle esigenze dei soggetti e al loro possesso o meno della riserva di sosta personale per disabili e valutare le eventuali istanze di aumento corse per coloro che non posseggono la riserva di sosta;

CONSIDERATO CHE

  • la senescenza della popolazione addizionata alle note ristrettezze del bilancio pubblico hanno provocato un notevole incremento delle liste d’attesa per l’accesso al beneficio dei buoni taxi, con tempistiche di scorrimento delle graduatorie molto dilazionate;

INTERPELLA

Il Sindaco e l’Assessore competente per sapere:

  1. quanti siano i buoni taxi annualmente erogati dall’Amministrazione con riferimento a ciascuno degli ultimi quattro anni;
  2. quante e quali siano le categorie dei beneficiari e quanti siano i beneficiari per ciascuna categoria;
  3. quanti siano i cittadini in lista d’attesa per ciascuna categoria;
  4. quali siano le azioni condotte dall’Amministrazione per accertare la permanenza e l’attualità del diritto alla concessione del beneficio;
  5. quale sia il tasso di non utilizzo dei buoni taxi;
  6. se l’Amministrazione abbia allo studio criteri di razionalizzazione del beneficio per consentire uno scorrimento delle liste d’attesa e conseguente ampliamento della platea di beneficiari ai quali vengono erogati i buoni;
  7. a quanti beneficiari sono stati tolti o ridotti i buoni negli ultimi 3 anni;
  8. se negli ultimi 3 anni, in conseguenza di quanto al punto precedente, la riduzione o cessazione nell’erogazione del beneficio ad alcuni cittadini sia servita per coinvolgere nuovi beneficiari.

Silvio Magliano