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Autore: Redazione sito

Il “magico” potere delle mie interpellanze

Ho discusso oggi in Consiglio Comunale il mio atto sui ritardi nell’erogazione dei fondi a favore delle Associazioni: “casualmente”, tutte le pendenze sono state saldate dalla Città prima del confronto in Sala Rossa. Ne sono felice, ma resta la preoccupazione per il futuro. Non può essere il Terzo Settore a “fare da banca” al Comune. Una mia proposta: permettere alle Associazioni l’inserimento in rendiconto del costo del denaro in caso di ritardo nell’erogazione. 

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INTERPELLANZA – Composizione numerica delle classi delle scuole dell’infanzia tra fonti normative e regolamenti comunali

PREMESSO CHE

  • il DPR 20 marzo 2009 n. 81 è intervenuto nell’ordinamento fornendo una disciplina per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola ridefinendone l’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico;
  • a livello di Politiche Educative della Città di Torino, le innovazioni normative sono state recepite dapprima con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 7 marzo 2011 (mecc. 2011 00369/007) recante “Approvazione del nuovo Regolamento scuole dell’infanzia comunali e conseguenti modifiche al Regolamento comunale nidi d’infanzia”;
  • in progresso di tempo, con l’approvazione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 107 del 26 novembre 2018 (mecc. 2018 04293/007) sono state introdotte nell’ordinamento municipale modifiche al Regolamento nidi d’infanzia n. 231 e al Regolamento scuole dell’infanzia comunali n. 341 finalizzate alla revisione del sistema di accesso ai nidi e alle scuole dell’infanzia comunali.”;

RILEVATO CHE

  • l’articolo 5 (“Classi con alunni in situazione di disabilità”), comma 2 del DPR n. 81 stabilisce che “Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni […]”;
  • l’articolo 9 (“Disposizioni relative alla scuola dell’infanzia”), comma 3 del DPR n. 81 dichiara che “Ove non sia possibile ridistribuire i bambini tra scuole viciniori, eventuali iscrizioni in eccedenza sono ripartite tra le diverse sezioni della stessa scuola senza superare, comunque, le 29 unità per sezione, escludendo dalla redistribuzione le sezioni che accolgono alunni con disabilità”;
  • l’articolo 11 (Funzionamento del servizio – Le sezioni) del Regolamento n. 341 sancisce che “La sezione è l’unità organizzativa di base per la progettazione e realizzazione dell’esperienza educativa. Il numero di iscritti di ciascuna sezione è, di norma, di 25 bambine e bambini.”;

CONSIDERATO CHE

  • nella gerarchia delle fonti del diritto i DPR (Decreti del Presidente della Repubblica) occupano la categoria delle fonti di primo livello, in immediato e diretto subordine rispetto al dettato costituzionale;
  • nella medesima gerarchia delle fonti, le Circolari (atti amministrativi con cui l’Amministrazione centrale si rivolge alle autorità inferiori impartendo loro istruzioni di servizio) occupano lo spazio delle fonti di terzo livello al pari delle Regolamenti degli enti locali;
  • come riportato dal sito aetnascuola.it, “La prassi invalsa tende ad interpretare la locuzione “di norma”, nel senso che la disposizione in cui è contenuta indica la regola cui attenersi nella maggior parte dei casi, implicitamente ammettendo deroghe solo in casi gravi ed eccezionali. La disposizione, dunque, rimane ancorata alla sua natura di regola cogente e imperativa, salvo casi residuali in cui le circostanze rendano necessaria un’applicazione non rigida della norma, secondo i principi di ragionevolezza e rispetto del vincolo del fine, tipici della discrezionalità amministrativa.” (da Treccani.it);
  • appare evidente che la potestà regolamentare municipale possa correttamente esprimersi in ambiti e settori non dettagliatamente disciplinati dalla normativa di rango superiore: nel caso in esame, risulta talmente esplicita la previsione dell’articolo 5, comma 2 del DPR n. 81 (che esprime chiaramente un dato numerico, inteso come  limite massimo) da non permettere di cogliere l’efficacia derogatoria dell’articolo 5, comma 2 del Regolamento n. 341;
  • lo scrivente ritiene che l’adeguamento della consistenza numerica delle sezioni delle scuole dell’infanzia rispetto al dettato normativo funga da garanzia e tutela innanzitutto per gli scolari con disabilità certificata;

INTERPELLA

Il Sindaco e l’Assessore competente per sapere:

  1. in quali materie, in quali occasioni e con quali atti formali e pienamente efficaci la potestà regolamentare municipale possa, non già meglio precisare, ma addirittura porsi in deroga alla disciplina normativa statale;
  2. secondo quale corrente (o interpretazione) del pensiero giuridico possa ritenersi efficace un dato espresso da un Regolamento comunale laddove in evidente contrasto con quanto univocamente stabilito da una primaria fonte del diritto;
  3. quante siano le scuole dell’infanzia della Città di Torino;
  4. quale sia il numero totale delle classi/sezioni delle scuole dell’infanzia della Città di Torino;
  5. quale sia la composizione numerica di dette sezioni, con specifico riferimento alle sezioni in cui siano presenti scolari con disabilità certificata;
  6. in quante sezioni ospitanti almeno uno scolaro con disabilità certificata si superi il limite di 20 componenti;
  7. se nella ridistribuzione delle iscrizioni in eccedenza si tenga conto del dettato dell’articolo 9, comma 3 del DPR n. 81/2009 nella parte in cui si escludono dalla ridistribuzione le sezioni che accolgono alunni con disabilità.

Silvio Magliano

INTERPELLANZA – Per questa Giunta si scrive volontariato… ma si legge bancomat?

PREMESSO CHE

  • il Regolamento delle modalità di erogazione di contributi e di altri benefici economici n. 373 fonda la concessione di contributi economici da parte della Città di Torino sul principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 118 della Costituzione ed è finalizzato a favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
  • le norme in esso statuite si ispirano ai principi di pubblicità, trasparenza, imparzialità dell’azione amministrativa, nonché ai principi generali in tema di efficacia ed efficienza della pubblica amministrazione;
  • la concessione del contributo o di altro beneficio economico è subordinata alla coerenza del progetto o dell’attività finanziata con le linee programmatiche adottate dal Consiglio Comunale con la deliberazione di inizio mandato;
  • i progetti finanziati dovranno svolgersi in assenza di barriere architettoniche al fine di garantire la fruibilità anche a persone svantaggiate;

RILEVATO CHE

  • possono beneficiare di contributi, del patrocinio e di altri benefici:
  1. associazioni che abbiano sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale e che siano iscritte nell’apposito registro;
  2. i comitati, formalmente costituiti che abbiano sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale;
  3. altri soggetti no profit con personalità giuridica, che abbiano sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale;
  • possono altresì beneficiare di contributi/benefici economici organismi no profit, anche se non hanno sede sul territorio cittadino, purchè per attività o iniziative che riguardino la comunità locale;
  • con cadenza annuale i Servizi e le Circoscrizioni pubblicano rispettivamente sul sito internet della Città e delle singole Circoscrizioni le linee guida annuali contenenti priorità e attività ricorrenti da svolgere tramite il coinvolgimento di associazioni e/o organismi no-profit nonchè il riferimento percentuale riservato ai contributi ordinari, in relazione allo stanziamento complessivo del servizio interessato;

CONSIDERATO CHE

  • con la deliberazione della Giunta comunale del 24 luglio 2018 (mecc. 2018 03195/019) venivano indicate le linee guida 2018 per l’ambito socioassistenziale, sociosanitario e di promozione della salute e individuati i beneficiari dei contributi ordinari (spesa € 454.500 finanziata per € 136.900);
  • nel corso del mese di agosto 2019 le associazioni di volontariato hanno ricevuto il versamento del 70 % dei contributi 2018 e, ad oggi, non v’è traccia del restante 30 %;
  • ci sono 52 associazioni che svolgono con precisione, puntualità e professionalità importanti attività in aree quali salute, politiche sociali e politiche abitative e che sono costrette a patire i ritardi dell’Amministrazione;

INTERPELLA

Il Sindaco e l’Assessore competente per sapere:

  1. se il Comune sia in grado di sostituire le associazioni di volontariato erogando direttamente i servizi in oggetto;
  2. se l’Amministrazione ritenga etico e corretto che le associazioni di volontariato vengano finanziariamente bistrattate come narrato nel presente atto;
  3. se e quando verrà versato il saldo del 30 % relativo ai contributi 2018;
  4. se l’Amministrazione intenda dichiarare come intenda procedere per l’anno in corso, considerando che l’autorizzazione a rendicontare è giunta a fine ottobre 2019 (nel 2018 era arrivata a inizio settembre, con un differenziale di 50 giorni su base annua).

Silvio Magliano