Skip to main content

INTERPELLANZA – Situazioni critiche nei pressi di Cascina Fossata

PREMESSO CHE

  • i lavori di ristrutturazione di Cascina Fossata, abbandonata da decenni, sono stati finalmente avviati e sono attualmente in corso;
  • il progetto è trasformare Cascina Fossata in un centro polifunzionale, con residenze di social housing, aree verdi, orti urbani, spazi commerciali e mercatini di attività artigiane;
  • fino a poco tempo fa la Cascina, in condizioni di abbandono e degrado, era utilizzata come rifugio da sbandati e tossicodipententi, che, con grave rischio, si introducevano nella struttura;

RILEVATO CHE

  • queste persone oggi hanno di fatto hanno “traslocato” presso la struttura in muratura tra la stazione Rebaudengo e il parco Sempione, dall’altra parte della strada;
  • non troppo distante dal parco Sempione i lavori per il passante sono fermi da tempo, ma il divisore in cemento armato, che non è stato smantellato, fa sì che la parte nord e la parte sud del parco continuino ad essere collegate soltanto da un sentiero stretto, sporco e sacrificato;
  • via Brenta, traversa di via Fossata, non è attualmente raggiunta dalle condutture del metano;

CONSIDERATO CHE

  • i residenti di questa parte di città si trovano a dover convivere con altre situazioni di disagio, già affrontate in altri atti firmati dallo scrivente;
  • i residenti sono costretti a utilizzare le bombole del gas;

INTERPELLA

Il Sindaco e l’Assessore competente per sapere:

  1. se l’Amministrazione sia a conoscenza delle problematiche descritte in narrativa;
  2. se sia in progetto, in concomitanza della ristrutturazione di Cascina Fossata, l’installazione delle condutture del metano lungo la via Brenta;
  3. se e quando sarà smantellato il divisore in cemento armato del quale si è fatta menzione;
  4. quali azioni intenda intraprendere la Giunta per garantire maggiore sicurezza residenti del quartiere.

Silvio Magliano

INTERPELLANZA- Intervento della Divisione Tributi a mezzo della Polizia Municipale presso il locale “Bene Così Rock Burger”

Il sottoscritto Consigliere Comunale,

PREMESSO CHE

– l’articolo 97 della Costituzione della Repubblica Italiana stabilisce i principi di legalità, buon andamento ed imparzialità quali principi fondamentali ai quali si deve informare l’attività della pubblica amministrazione;

– lo Statuto dei diritti del contribuente (Legge. n. 212/2000) sancisce i diritti del contribuente ed i corrispondenti doveri dei pubblici uffici specificando nell’articolo 10 che i rapporti tra le parti debbano essere fondati sul principio della collaborazione e della buona fede;

– il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013) nell’articolo 3 (rubricato “principi generali”) precisa che “Il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l’interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare. Il dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi […].”;

– il Codice di comportamento della Città di Torino (deliberazione della Giunta Comunale del 31 dicembre 2013) si pone su una linea di continuum normativo integrando il dettato del codice di cui punto precedente e specificando i doveri dei dipendenti della Civica Amministrazione torinese;

RILEVATO CHE

– il 6 maggio 2015 il titolare del locale in epigrafe presentava ricorso avverso avviso di pagamento relativo alla tassa rifiuti 2015 e all’udienza dell’11 aprile 2016 la Commissione Tributaria Provinciale emetteva ordinanza n. 763/2016 con cui ordinava al Comune di eseguire un sopralluogo presso il locale onde definire la vicenda (stabilire se fosse bar o ristorante);

– a metà aprile 2016 agenti in forza presso il Nucleo Tributi effettuavano due sopralluoghi presso il locale in oggetto;

– a questi ne seguiva un terzo in data 27 aprile 2016 ore 11:15 2016 05212/002 2 (svolto secondo le tempistiche e le modalità di cui all’articolo 73 comma 2 Decreto Legislativo n. 507/1993, all’articolo 11 comma 2 Regolamento TARSU, all’articolo 1 comma 693 Legge n. 147/2013, all’articolo 10 Regolamento entrate tributarie). Di tali accessi veniva redatta documentazione scritta e fotografica;

– in data 3 giugno 2016 ore 21 circa, agenti del Nucleo Polizia Amministrativa della Polizia Municipale si presentavano presso lo stesso locale per eseguire un ulteriore sopralluogo ed anche in questo caso veniva redatta documentazione scritta e fotografica;

– in esito all’udienza innanzi alla C.T.P. del 20 giugno 2016 il titolare del locale in oggetto, che si vedeva soccombente, esercitava il diritto di accesso agli atti presentando apposita domanda presso gli uffici del Comando Polizia Municipale con sede in via Bologna 74;

– in data 7 settembre 2016 veniva consegnata al richiedente copia degli atti e degli accertamenti svolti dalla Polizia Municipale. Egli notava che nella nota di deposito documenti alla C.T.P., sottoscritta dal Direttore della Divisione Tributi dott. Lubbia, veniva indicato unicamente il sopralluogo del Nucleo Polizia Amministrativa, non citando i sopralluoghi precedentemente svolti dal Nucleo Tributi (avvenuti in presenza dei titolari dell’attività). Pertanto, non era presente la documentazione redatta il 27 aprile 2016 dagli agenti del Nucleo Tributi ma solo il verbale di sopralluogo compilato dai componenti del Nucleo Polizia Amministrativa il 3 giugno 2016. Inoltre, le fotografie allegate non potevano essere quelle scattate dal Nucleo Polizia Amministrativa poiché il sopralluogo si era svolto in orario serale, mentre le foto erano chiaramente state scattate in pieno giorno;

– in data 18 ottobre 2016 nel primo pomeriggio (ore 14/14:30 circa) tre componenti del Nucleo Polizia Amministrativa si recavano, in borghese, presso il locale ove venivano riconosciuti dal titolare; egli chiedeva loro se avessero da svolgere ulteriori verifiche e loro negavano allontanandosi immediatamente;

– non soddisfatto di quanto ricevuto dai pubblici uffici e ritenendo che mancassero dei documenti utili ai fini della definizione della pratica, in data 23 settembre 2016 il titolare dell’attività presentava una seconda richiesta di accesso agli atti sperando che, almeno questa volta, gli venisse fornita la documentazione completa. Egli, dopo metà ottobre, contattava l’ufficio rilascio atti del Corpo di P.M. da cui gli dicevano che non riuscivano a fornirgli documentazione ulteriore rispetto a quanto già dato nel precedente accesso agli atti. Il 20 ottobre 2016 ed il 24 ottobre 2016 veniva contattato telefonicamente dal signor Castagnella (Responsabile Nucleo Tributi) che forniva motivazioni in merito alla procedura e lo invitava ad un chiarimento presso il proprio ufficio. L’incontro avveniva il 25 ottobre 2016 ore 10:30 circa, ma non venivano fornite indicazioni utili;

CONSIDERATO CHE

la Pubblica Amministrazione svolge l’attività diretta alla cura degli interessi pubblici, in base alla legge e nel rispetto dei fini dalla stessa predeterminati, informando la propria azione agli inderogabili principi di legalità, tempestività, buon andamento e imparzialità;

INTERPELLA

La Sindaca e l’Assessore competente per sapere:

1) come si siano svolti realmente i fatti e perché la Polizia Municipale abbia ritenuto di eseguire un ulteriore sopralluogo ad opera di un secondo Nucleo (considerando che si potevano ritenere esaustive le risultanze di quelli svolti dal Nucleo Tributi) e se sia normale che per accertamenti di natura amministrativa presso la stessa attività commerciale sia necessaria una serie di sopralluoghi di due diversi Reparti della Polizia Municipale, magari l’uno all’insaputa dell’altro, e quante volte ciò sia capitato in relazione a tutte le attività controllate (nel 2015 e anno in corso);

2) se in questo stillicidio di controlli riferiti allo stesso locale non si ravvisi una violazione dei fondamentali principi di imparzialità, efficacia, efficienza ed economicità della P.A.;

3) anche volendo ritenere legittimi i numerosi sopralluoghi/ispezioni, si chiede perché nella documentazione depositata dal Direttore della Divisione Tributi presso la C.T.P. (nota deposito atti rep. 76) non vi sia traccia dei sopralluoghi svolti dal Nucleo Tributi e se tale omissione non configuri un’irregolarità giuridicamente apprezzabile; considerando che i pubblici uffici ex lege non devono perseguire con discrezionalità obiettivi predefiniti ma devono agire secondo il principio di imparzialità nell’accertamento dei fatti;

4) in quale occasione e da chi sia stata scattata la fotografia doc 12 allegata dalla Divisione Tributi del Comune alla nota deposito documenti alla Commissione Tributaria Provinciale ma non rientrante né nella documentazione dei sopralluoghi del Nucleo Tributi né del Nucleo Polizia Amministrativa. E’ lecito che in sede di controversia possa essere allegata documentazione fotografica non derivante da accessi formali e ufficiali presso l’attività?

Silvio Magliano

INTERPELLANZA – Castello di Saffarone: monumento nazionale o futura discarica a cielo aperto?

Il sottoscritto Consigliere Comunale

PREMESSO CHE

  • l’edificio storico situato in Corso Regina Margherita al numero civico 497 indicato come “Castello della Saffarona e Parco”, è un raro e notevole esempio di residenza nobiliare e di cascina di pianura a corte multipla, inserita in area verde ad uso agricolo-residenziale;
  • in data 30 giugno 1944, il Ministero dell’Educazione Nazionale lo ha dichiarato ufficialmente “Monumento Nazionale” e quindi soggetto alle relative disposizioni indicate nella Legge 1 giugno 1939, n. 1089;
  • con documento datato 9 Agosto 1994, il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, a salvaguardia dell’integrità dell’immobile denominato “Castello Saffarona” dettava una serie di nuove prescrizioni sugli immobili ad esso circostanti. Tra questi il “divieto di erigere qualsiasi tipo di costruzione e di eseguire opere che possano danneggiare la luce o la prospettiva o comunque possano alterare le condizioni di ambiente e di decoro del monumento” ed il divieto di “sbancamenti o riporti di terreno di qualsiasi entità”.

RILEVATO CHE

  • all’interno dell’area oltre al Castello, vi sono altri edifici facenti parte del complesso, utilizzati come abitazioni, da privati che ne detengono la proprietà;
  • all’interno di uno di questi edifici da alcuni anni la Italconcimi s.r.l., azienda che opera nel settore produzione di terricci e fertilizzanti organici, ha collocato la propria sede operativa.

CONSIDERATO CHE

  • alcuni cittadini hanno segnalato che la Italconcimi s.r.l. stocca il materiale in fase di trasformazione all’aperto, quindi in violazione delle norme di cui al D. Lgs n. 152/2006 e successivi decreti ministeriali di attuazione;
  • tale materiale viene stoccato su un’area tra quelle oggetto del provvedimento del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali e che la stessa area è classificata a Catasto come “Seminativo 2” mentre risulta attualmente coperta da una gettata di cemento;
  • gli stessi cittadini hanno segnalato che la Italconcimi s.r.l. lavora anche materiali trattati (es. legname verniciato, mobilio ed altro materiale di diversa natura) incorporandoli poi ai terricci ed ai prodotti che commercializza.

INTERPELLA

Il Sindaco e l’Assessore competente per sapere:

  • se siano state fatte le dovute verifiche per accertare che la Italconcimi s.r.l. sia in possesso dell’autorizzazione per svolgere le attività di smaltimento rifiuti secondo quanto previsto dagli artt. 27 e ss del D. Lgs n. 22/1997  e se è stato rispettato l’iter (procedimento amministrativo) prescritto, per ottenere tale autorizzazione,  sia nel succitato decreto sia nel D. lgs 152/2006;
  • se il rilascio di tali eventuali autorizzazioni abbia tenuto in considerazione i vincoli imposti dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali sui locali ed i terreni occupati dalla Italconcimi s.r.l.;
  • se nel caso la Italconcimi s.r.l. sia in possesso di tale autorizzazione, che ha una validità di 5 anni, si sia provveduto ad accertare che sia stata regolarmente rinnovata ad ogni scadenza e che ad oggi, sia ancora valida;
  • se si è accertato che la Italconcimi s.r.l. sia ancora oggi regolarmente iscritta nel Registro delle Aziende autorizzate allo smaltimento rifiuti;
  • se si è accertato che le procedure di lavorazione avvengano secondo le prescrizioni e non includano materiali che possano risultare nocivi;
  • se intendano fare istanza all’ARPA affinché si possano effettuare i dovuti controlli per valutare che l’attività svolta dalla Italconcimi s.r.l. non abbia causato danni o abbia inquinato le aree circostanti (inclusi i i terreni, e le falde acquifere). Siano quantificate le attuali emissioni di gas e vapori (odore acre che si percepisce sul luogo) che provengono dal materiale stoccato all’aperto e se nell’attività di stoccaggio/deposito temporaneo la Italconcimi rispetti le tempistiche e le cubature prescritte dall’art. 183 del D. Lgs n. 152/2006 e comunque di cui all’autorizzazione e vengano attentamente verificate l’origine e la tipologia dei materiali trattati nello stabilimento e nelle zone limitrofe;
  • se siano stati effettuati i dovuti accertamenti affinché le procedure di stoccaggio/deposito temporaneo avvengano in luoghi chiusi che assicurino la tutela dell’ambiente e della salute (ad esempio utilizzo di pavimentazione impermeabile, isolamento di materie pericolose ed utilizzo di appositi strumenti) così come previsto dalle norme di cui al D. Lgs n. 152/2006 e successivi decreti ministeriali di attuazione.

Silvio Magliano  

INTERPELLANZA – Polo Museale della Cittadella: creazione di un sito archeologico a cielo aperto

Il sottoscritto Consigliere Comunale,

PREMESSO

  • che è prevista, come riportato anche da organi di stampa, la creazione di un “Polo museale della Cittadella” comprendente il Maschio della Cittadella, il Museo Pietro Micca con la sua rete di gallerie, il forte sotterraneo del Pastiss, il Cisternone e i ritrovamenti archeologici di corso Galileo Ferraris;

RILEVATO

  • che a seguito dell’apertura del cantiere per la creazione del parcheggio interrato di corso Galileo Ferraris sono venuti alla luce reperti archeologici facenti parte dell’ex Cittadella di Torino, risalente ai secoli XVI-XVIII, quali per esempio la “Mezzaluna degli Invalidi” del XVII secolo;

CONSIDERATO CHE

  • tali ritrovamenti rappresentano, oltre al Maschio, le uniche opere superficiali attualmente visibili dell’ex Cittadella;
  • i resti archeologici si collocano lungo il “boulevard pedonale” da realizzarsi sulla copertura del parcheggio;
  • l’accesso ai ritrovamenti, una volta coperti, sarebbe possibile esclusivamente tramite una scala; – non è prevista la realizzazione di un ascensore;
  • di fatto la fruizione dei reperti sarebbe dunque non agevole;
  • lasciando i ritrovamenti a “cielo aperto” si risparmierebbe sul costo della soletta di copertura e dell’impianto di climatizzazione della sala che conterrebbe i ritrovamenti;
  • l’Associazione Amici del Museo Pietro Micca si renderebbe disponibile a valutare il proprio impegno nella pulizia periodica dell’area dei resti archeologi;
  • INTERPELLA

La Sindaca e l’Assessore competente per sapere:

1) se la Giunta intenda prendere in considerazione l’idea di un sito archeologico “a cielo aperto” e, se sì, in quali tempi;

2) se invece siano previsti progetti alternativi, e quali.

Silvio Magliano