Skip to main content

INTERPELLANZA- Intervento della Divisione Tributi a mezzo della Polizia Municipale presso il locale “Bene Così Rock Burger”

Il sottoscritto Consigliere Comunale,

PREMESSO CHE

– l’articolo 97 della Costituzione della Repubblica Italiana stabilisce i principi di legalità, buon andamento ed imparzialità quali principi fondamentali ai quali si deve informare l’attività della pubblica amministrazione;

– lo Statuto dei diritti del contribuente (Legge. n. 212/2000) sancisce i diritti del contribuente ed i corrispondenti doveri dei pubblici uffici specificando nell’articolo 10 che i rapporti tra le parti debbano essere fondati sul principio della collaborazione e della buona fede;

– il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013) nell’articolo 3 (rubricato “principi generali”) precisa che “Il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l’interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare. Il dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi […].”;

– il Codice di comportamento della Città di Torino (deliberazione della Giunta Comunale del 31 dicembre 2013) si pone su una linea di continuum normativo integrando il dettato del codice di cui punto precedente e specificando i doveri dei dipendenti della Civica Amministrazione torinese;

RILEVATO CHE

– il 6 maggio 2015 il titolare del locale in epigrafe presentava ricorso avverso avviso di pagamento relativo alla tassa rifiuti 2015 e all’udienza dell’11 aprile 2016 la Commissione Tributaria Provinciale emetteva ordinanza n. 763/2016 con cui ordinava al Comune di eseguire un sopralluogo presso il locale onde definire la vicenda (stabilire se fosse bar o ristorante);

– a metà aprile 2016 agenti in forza presso il Nucleo Tributi effettuavano due sopralluoghi presso il locale in oggetto;

– a questi ne seguiva un terzo in data 27 aprile 2016 ore 11:15 2016 05212/002 2 (svolto secondo le tempistiche e le modalità di cui all’articolo 73 comma 2 Decreto Legislativo n. 507/1993, all’articolo 11 comma 2 Regolamento TARSU, all’articolo 1 comma 693 Legge n. 147/2013, all’articolo 10 Regolamento entrate tributarie). Di tali accessi veniva redatta documentazione scritta e fotografica;

– in data 3 giugno 2016 ore 21 circa, agenti del Nucleo Polizia Amministrativa della Polizia Municipale si presentavano presso lo stesso locale per eseguire un ulteriore sopralluogo ed anche in questo caso veniva redatta documentazione scritta e fotografica;

– in esito all’udienza innanzi alla C.T.P. del 20 giugno 2016 il titolare del locale in oggetto, che si vedeva soccombente, esercitava il diritto di accesso agli atti presentando apposita domanda presso gli uffici del Comando Polizia Municipale con sede in via Bologna 74;

– in data 7 settembre 2016 veniva consegnata al richiedente copia degli atti e degli accertamenti svolti dalla Polizia Municipale. Egli notava che nella nota di deposito documenti alla C.T.P., sottoscritta dal Direttore della Divisione Tributi dott. Lubbia, veniva indicato unicamente il sopralluogo del Nucleo Polizia Amministrativa, non citando i sopralluoghi precedentemente svolti dal Nucleo Tributi (avvenuti in presenza dei titolari dell’attività). Pertanto, non era presente la documentazione redatta il 27 aprile 2016 dagli agenti del Nucleo Tributi ma solo il verbale di sopralluogo compilato dai componenti del Nucleo Polizia Amministrativa il 3 giugno 2016. Inoltre, le fotografie allegate non potevano essere quelle scattate dal Nucleo Polizia Amministrativa poiché il sopralluogo si era svolto in orario serale, mentre le foto erano chiaramente state scattate in pieno giorno;

– in data 18 ottobre 2016 nel primo pomeriggio (ore 14/14:30 circa) tre componenti del Nucleo Polizia Amministrativa si recavano, in borghese, presso il locale ove venivano riconosciuti dal titolare; egli chiedeva loro se avessero da svolgere ulteriori verifiche e loro negavano allontanandosi immediatamente;

– non soddisfatto di quanto ricevuto dai pubblici uffici e ritenendo che mancassero dei documenti utili ai fini della definizione della pratica, in data 23 settembre 2016 il titolare dell’attività presentava una seconda richiesta di accesso agli atti sperando che, almeno questa volta, gli venisse fornita la documentazione completa. Egli, dopo metà ottobre, contattava l’ufficio rilascio atti del Corpo di P.M. da cui gli dicevano che non riuscivano a fornirgli documentazione ulteriore rispetto a quanto già dato nel precedente accesso agli atti. Il 20 ottobre 2016 ed il 24 ottobre 2016 veniva contattato telefonicamente dal signor Castagnella (Responsabile Nucleo Tributi) che forniva motivazioni in merito alla procedura e lo invitava ad un chiarimento presso il proprio ufficio. L’incontro avveniva il 25 ottobre 2016 ore 10:30 circa, ma non venivano fornite indicazioni utili;

CONSIDERATO CHE

la Pubblica Amministrazione svolge l’attività diretta alla cura degli interessi pubblici, in base alla legge e nel rispetto dei fini dalla stessa predeterminati, informando la propria azione agli inderogabili principi di legalità, tempestività, buon andamento e imparzialità;

INTERPELLA

La Sindaca e l’Assessore competente per sapere:

1) come si siano svolti realmente i fatti e perché la Polizia Municipale abbia ritenuto di eseguire un ulteriore sopralluogo ad opera di un secondo Nucleo (considerando che si potevano ritenere esaustive le risultanze di quelli svolti dal Nucleo Tributi) e se sia normale che per accertamenti di natura amministrativa presso la stessa attività commerciale sia necessaria una serie di sopralluoghi di due diversi Reparti della Polizia Municipale, magari l’uno all’insaputa dell’altro, e quante volte ciò sia capitato in relazione a tutte le attività controllate (nel 2015 e anno in corso);

2) se in questo stillicidio di controlli riferiti allo stesso locale non si ravvisi una violazione dei fondamentali principi di imparzialità, efficacia, efficienza ed economicità della P.A.;

3) anche volendo ritenere legittimi i numerosi sopralluoghi/ispezioni, si chiede perché nella documentazione depositata dal Direttore della Divisione Tributi presso la C.T.P. (nota deposito atti rep. 76) non vi sia traccia dei sopralluoghi svolti dal Nucleo Tributi e se tale omissione non configuri un’irregolarità giuridicamente apprezzabile; considerando che i pubblici uffici ex lege non devono perseguire con discrezionalità obiettivi predefiniti ma devono agire secondo il principio di imparzialità nell’accertamento dei fatti;

4) in quale occasione e da chi sia stata scattata la fotografia doc 12 allegata dalla Divisione Tributi del Comune alla nota deposito documenti alla Commissione Tributaria Provinciale ma non rientrante né nella documentazione dei sopralluoghi del Nucleo Tributi né del Nucleo Polizia Amministrativa. E’ lecito che in sede di controversia possa essere allegata documentazione fotografica non derivante da accessi formali e ufficiali presso l’attività?

Silvio Magliano