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Servizio Pubblicità del Comune di Torino

Affissioni pubblicitarie Torino

Con questa interpellanza chiedo al Sindaco e all’Assessore competente se siano stati fatti i dovuti accertamenti dei permessi per collocare mezzi pubblicitari o intraprendere altre iniziative pubblicitarie, quali siano i criteri previsti per la concessione della sospensione dei termini delle diffide per consentire la regolarizzazione, quali siano i termini concessi, quante sospensive siano state richieste e concesse, se e quante proroghe vengano concesse rispetto all’autorizzazione temporanea.

INTERPELLANZA: “SERVIZIO PUBBLICITÀ DEL COMUNE DI TORINO” PRESENTATA DAL CONSIGLIERE MAGLIANO IN DATA 25 NOVEMBRE 2015.

Il sottoscritto Consigliere Comunale

PREMESSO CHE
– chiunque decide di collocare mezzi pubblicitari o intraprendere altre iniziative pubblicitarie deve essere preventivamente autorizzato dalla Civica Amministrazione (art. 4 Regolamento comunale n. 335, cd Regolamento CIMP) presentando la domanda di autorizzazione nelle forme, tempi e modi stabiliti dal Regolamento stesso.
– in assenza della prescritta autorizzazione in corso di validità ed in caso di controllo della Polizia Municipale, l’interessato viene sanzionato ai sensi dell’art.  23 cc. 4 e 11 C.d.S. e dell’art. 27 Reg. CIMP;
– indipendentemente dal pagamento della sanzione stabilita dal verbale contestato/notificato, al titolare dell’attività viene successivamente notificata una diffida con cui il competente Ufficio comunale concede all’interessato un termine di dieci giorni di tempo per regolarizzare la propria situazione oppure per provvedere alla rimozione degli impianti abusivi o installati in modo difforme. Decorso tale termine il soggetto è passibile di controlli e se, in esito agli stessi,  gli accertatori dovessero verificare che gli impianti non sono stati regolarizzati/rimossi viene applicata un’ulteriore sanzione di € 4.734;
– il soggetto che non intende rimuovere i mezzi pubblicitari ha la possibilità di chiedere una proroga/sospensione dei termini (rispetto ai dieci giorni stabiliti dalla diffida) per regolarizzarsi; tale proroga/sospensiva viene concessa a discrezione degli Uffici comunali competenti e con tempistiche di diversa durata;

RILEVATO CHE

– l’art. 23 c. 1 C.d.S. “Pubblicità sulle strade e sui veicoli” vieta la collocazione di insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l’efficacia, ovvero possono arrecare disturbo visivo o ingenerare confusione con la segnaletica stradale lungo le strade o in vista di esse;
– l’art. 23 c. 4 C.d.S. stabilisce che la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell’ente proprietario della strada. Nell’interno dei centri abitati la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell’ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale;
– l’art. 23 c. 6 C.d.S. stabilisce che nell’interno dei centri abitati, nel rispetto di quanto previsto dal c. 1, i comuni hanno la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale;
– l’art. 23 c. 11 C.d.S. prescrive che chiunque viola le disposizioni contenute nell’articolo stesso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 422 a € 1.695;
– l’art. 23 c. 13-bis C.d.S. stabilisce che in caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto dal c. 1, l’ente proprietario della strada diffida l’autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell’atto. Decorso il suddetto termine, l’ente proprietario provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell’autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo; a tal fine tutti gli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 C.d.S. sono autorizzati ad accedere sul fondo privato ove è collocato il mezzo pubblicitario. Chiunque viola le prescrizioni indicate al presente comma e al c. 7 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 4.734 a € 18.935; nel caso in cui non sia possibile individuare l’autore della violazione, alla stessa sanzione amministrativa è soggetto chi utilizza gli spazi pubblicitari privi di autorizzazione;
– l’art. 5 c. 1 Reg. CIMP “Regolamento per l’applicazione del canone sulle iniziative pubblicitarie” indica che la “domanda di autorizzazione” deve essere redatta in bollo, su appositi moduli predisposti e forniti dall’ufficio e reperibili anche sul sito internet della Città di Torino, e deve essere presentata anche se l’impianto pubblicitario è esente dal pagamento del canone;
– l’art. 29 c. 1 Regolamento n. 335 rubricato “sanzioni accessorie” stabilisce che per gli impianti abusivi o istallati in modo difforme, per i quali è redatto un processo verbale di contestazione nel quale viene disposta la rimozione, il competente Ufficio comunale diffida l’interessato a provvedere direttamente ed a proprie spese entro dieci giorni alla rimozione degli impianti;

CONSIDERATO CHE

– la Pubblica Amministrazione svolge l’attività diretta alla cura degli interessi pubblici, in base alla legge e nel rispetto dei fini dalla stessa (legge) predeterminati, informando la propria azione agli inderogabili principi di legalità, buon andamento e imparzialità;
INTERPELLA

Il Sindaco e l’Assessore competente per sapere:

1. quanti accertamenti siano stati effettuati nei primi dieci mesi del 2015 relativi al Regolamento n. 335  (Reg. CIMP) e quanti nello stesso periodo del 2014;
2. quante infrazioni siano state rilevate nei primi dieci mesi del 2015, quante siano state le diffide notificate, specificando quanti si siano messi in regola (entro i termini e modi della diffida) e quante le sanzioni accessorie comminate (ex art. 29 reg. CIMP) per un importo pari a € 4.734;
3. quali siano i criteri previsti per la concessione della sospensione dei termini delle diffide per consentire la regolarizzazione, quali siano i termini concessi e quante sospensive siano state richieste e concesse;
4. nello specifico rispetto alla presentazione della domanda di autorizzazione mediante procedura semplificata (art. 9 reg. CIMP) e contestuale ritiro dell’autorizzazione temporanea, se/quante proroghe vengono concesse rispetto a quest’ultima, in caso affermativo con quali criteri e termini