Regolamento municipale n.30 e previsioni di recepimento alla normativa regionale
Nel caso in cui un cittadino volesse aprire un locale di somministrazione e ristorazione nel comune di Torino, il Regolamento comunale prescrive che esso debba essere dotato di canna fumaria. La Regione Piemonte nel 2008 ha varato il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 3 marzo 2008, n. 2/R, in cui viene consentita l’installazione di canne fumarie alternative rispetto a quelle con sbocco a tetto: fino al 1996 risultano essere state rilasciate dal Comune di Torino numerose autorizzazioni per i locali di somministrazione con canna fumaria a carboni attivi rientranti in quanto prescritto dal Decreto PGR del 3 marzo 2008, n. 2/R, mentre in data posteriore al 1996 non risultano rilasciate altre licenze per attività di somministrazione con canne fumarie alternative
Con questa interpellanza, chiedo al Sindaco e all’Assessore competente quante autorizzazioni siano state rilasciate tra il 1974 e il 1996 e dopo il 1996: chiedo inoltre se la Giunta comunale intenda recepire quanto prescritto dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale 3 marzo 2008, n. 2/R nel Regolamento municipale n. 30 “Regolamento d’Igiene” e per quali ragioni vi siano squilibri nel rilascio delle licenze ante e post 1996, ove essi siano rilevabili.
Il sottoscritto Consigliere Comunale,
PREMESSO CHE
– nel caso in cui un cittadino volesse aprire un locale di somministrazione e ristorazione nel comune di Torino, il Regolamento comunale prescrive che esso debba essere dotato di canna fumaria, come previsto dagli articoli n. 138, 139,140 e 141 (abrogati dall’articolo 88 appendice I) del Regolamento municipale n. 30 – Regolamento d’Igiene;
RILEVATO CHE
– la Regione Piemonte nel 2008 ha varato il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 3 marzo 2008, n. 2/R, in cui viene consentita l’installazione di canne fumarie alternative rispetto a quelle con sbocco a tetto;
CONSIDERATO CHE
– fino al 1996 risultano essere state rilasciate dal Comune di Torino numerose autorizzazioni per i locali di somministrazione con canna fumaria a carboni attivi rientranti in quanto prescritto dal Decreto PGR del 3 marzo 2008, n. 2/R;
– in data posteriore al 1996 non risultano rilasciate altre licenze per attività di somministrazione con canne fumarie alternative;
INTERPELLA
Il Sindaco e l’Assessore competente per sapere:
– quante autorizzazioni siano state rilasciate dal 1974 al 1996;
– quante autorizzazioni siano state rilasciate dopo il 1996;
– se la Giunta comunale intenda recepire quanto prescritto dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale 3 marzo 2008, n. 2/R nel Regolamento municipale n. 30 “Regolamento d’Igiene”, tenuto conto che gli esercizi di cui in narrativa risultano particolarmente redditizi per la Città in quanto soggetti a tariffe ed imposte nelle aliquote maggiori;
– a quali ragioni siano da addebitare gli squilibri nel rilascio delle licenze ante e post 1996, ove essi siano rilevabili.