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INTERPELLANZA- CASCINA MARCHESA: LA VERITÀ DISTURBA SEMPRE UN PO’ QUALCOSA?

PREMESSO CHE

  • il Comune di Torino è proprietario del complesso immobiliare denominato “Cascina Marchesa”, ubicato in Corso Regina Margherita 371/10;
  • nel 2005 la Turin Marathon s.r.l. presentò alla Civica Amministrazione una proposta per la riutilizzazione del compendio immobiliare al fine di renderne la destinazione coerente con la fruizione del Parco della Pellerina, con particolare riferimento alle attività sportive, ricreative e salutistiche;
  • al momento della concessione l’immobile risultava da anni in stato di grave degrado; il sostanziale inutilizzo protratto per anni della parte prevalente del complesso e diverse successive occupazioni abusive avevano condotto la struttura ad una situazione di pressoché totale fatiscenza;
  • Turin Marathon propose di provvedere a propria cura e spese al recupero e alla ristrutturazione del complesso immobiliare in questione e alla successiva ridestinazione dello stesso a fruizione pubblica, mediante la realizzazione di locali destinati agli sportivi e agli atleti, spazi informativi, punti di ristoro, nonché locali spogliatoio, servizi igienici e spazi di comune utilizzo a servizio dei frequentatori del parco;
  • con DGC mecc. n. 0606001/008 dell’8 agosto 2006 venne approvata la concessione dell’immobile in questione a favore della Società Sportiva Dilettantistica Turin Marathon s.r.l. per la durata di 30 anni, dal 1° settembre 2006 al 31 agosto 2036;

RILEVATO CHE

  • i lavori di recupero dell’intero compendio vennero rinviati a causa della permanenza protratta dei precedenti affittuari e pertanto l’effettiva disponibilità dell’immobile da parte della società Turin Marathon s.r.l. è stata possibile solo a partire dal 2010 anziché dal 2006;
  • in considerazione delle spese sostenute dalla società concessionaria al fine di ottenere la liberazione dei locali, con la DGC mecc. n. 2011 06464/131 del 22 novembre 2011 è stata prorogata la scadenza della concessione di 5 anni (fino al 31 agosto 2041) con l’applicazione di un canone annuo di concessione di € 53,72 meramente ricognitorio della proprietà;
  • con una spesa indicata in circa € 4,5 milioni (DGC mecc. n. 2012 07993/131 del 28 dicembre 2012) il concessionario aveva provveduto a recuperare la struttura destinandola alle attività previste dalla concessione;

CONSIDERATO CHE

  • con la DGC mecc. n. 2012 07993/131 e la Determinazione dirigenziale mecc. n. 2012 07999/131, entrambe del 28 dicembre 2012, si decideva di corrispondere un indennizzo di € 200.000 a favore della concessionaria Turin Marathon srl;
  • prendeva così avvio quella che si può definire come la seconda parte dell’intervento, sulla base delle intenzioni espresse dal concessionario di proseguire nella ulteriore valorizzazione dell’immobile;

INTERPELLA

Il Sindaco e l’Assessore competente per sapere:

  1. a quale soggetto sia attualmente data in concessione la Cascina Marchesa;
  2. se vi siano stati mutamenti/variazioni del soggetto titolare della concessione;
  3. a quanto ammonti il canone annuo della concessione;
  4. se esso sia ritenuto congruo rispetto ai canoni di mercato e se, dal momento della stipula della concessione ad oggi, il canone annuo sia stato rivalutato in base all’indice ISTAT;
  5. se negli ultimi 10 anni l’immobile in oggetto sia stato sub-concesso ad altri soggetti, chi siano questi soggetti e quale sia l’attività svolta;
  6. se, oltre al concessionario, siano presenti altre società collegate direttamente o indirettamente al concessionario;
  7. in caso di utilizzo degli spazi interni del compendio chi sia il soggetto che emette le fatture;
  8. quale sia l’importo totale degli investimenti sostenuti dal concessionario per la ristrutturazione dell’immobile e se siano stati regolarmente rendicontati;
  9. della somma di cui al punto precedente, quali importi derivino da contributi pubblici e privati;
  10. se il concessionario abbia inviato alla Città le relazioni annuali circa l’attività svolta, se sia stata verificata la rispondenza al vero di quanto dichiarato e se esse possano essere messe a disposizione del Consiglio Comunale;
  11. se e quali interventi di manutenzione dell’immobile siano stati effettuati negli ultimi 10 anni, da chi e quale sia il soggetto che ha emesso le fatture per i relativi pagamenti;
  12. se l’Amministrazione abbia contezza circa la suddivisione degli spazi interni dell’immobile e dei metri quadrati destinati alle varie destinazioni d’uso (e se esse siano note alla Città);
  13. quale sia la posizione TARI del concessionario (e degli eventuali sub-concessionari): quali siano gli importi versati annualmente alla Città dal concessionario negli ultimi 10 anni, per quale/i destinazione/i d’uso e se i pagamenti risultino regolari.

INTERPELLANZA – DOMANDARE È LECITO, MENTIRE È ‘PECCATO’, AZZERARE È DIABOLICO

PREMESSO CHE

  • la Legge Regionale 7 marzo 1989 n. 15 reca “Individuazione negli strumenti urbanistici generali di aree destinate ad attrezzature religiose – Utilizzo da parte dei Comuni del fondo derivante dagli oneri di urbanizzazione;
  • con tale espressione del potere normativo regionale è stata riconosciuta l’opportunità per tutti i Comuni della Regione di destinare risorse finanziarie per la manutenzione e per l’adeguamento ai requisiti di accessibilità di tutti gli edifici di culto di tutte le confessioni religiose;
  • la Città di Torino ha sempre destinato attenzioni e risorse – e conseguenti interventi – corrispondendo alle richieste formalmente depositate da tutte le confessioni religiose che abbiano una presenza organizzata, diffusa e consistente;
  • gli interventi progettati dai competenti uffici della Civica Amministrazione hanno consentito di svolgere una regolare manutenzione, messa in sicurezza e abbattimento delle barriere architettoniche per gli edifici di culto richiedenti che, nella maggioranza dei casi, si trovano nei quartieri periferici e semiperiferici della Città, consentendo in tal modo ai cittadini di professare liberamente la propria fede in condizioni di sicurezza e accessibilità;
  • grazie a tali interventi, le confessioni religiose hanno potuto continuare a svolgere la loro preziosa e capillare opera sociale (banco alimentare, attività sportive e ricreative, lotta al disagio e allo sfruttamento della prostituzione, attività per i bambini) in settori per i quali l’attenzione del Comune è poco più che una mera testimonianza;

RILEVATO CHE

  • in data 13 novembre 2018 lo scrivente presentava un’interpellanza (mecc. n. 2018 05311 recante oggetto: “Se domandare è lecito, azzerare che cos’è? Perché l’Amministrazione è contraria alla manutenzione degli edifici di culto di periferia?”) per domandare all’Amministrazione le ragioni della progressiva riduzione dell’importo annuale stanziato per gli interventi ex L.R. n. 15/1989, fino ad arrivare all’azzeramento previsto per il 2018;
  • nel corso del Consiglio Comunale del 21 gennaio u.s., in sede di discussione dell’interpellanza mecc. n. 2018 05311, il Vice Sindaca riferiva che “Relativamente all’annualità 2018, pur dando atto di un trend in leggera diminuzione rispetto ad annualità precedenti, l'Amministrazione, compatibilmente con le esigenze di equilibrio di bilancio, ha destinato in apposito capitolo del bilancio 2018, uno stanziamento di € 300.000,00 che ha trovato copertura finanziaria attraverso l’introito degli incassi degli oneri di urbanizzazione. Attualmente è in corso di approvazione il provvedimento deliberativo di approvazione del programma, sulla base delle domande pervenute e della relativa spesa confermata nell’importo di € 300.000”;

CONSIDERATO CHE

  • allo scrivente risulta che nel corso dell’anno 2018 siano stati presentati 14 progetti per un controvalore totale di un milione di Euro;
  • risulta inoltre che la Giunta non abbia approvato il provvedimento deliberativo di approvazione del programma, pertanto per l’anno 2018 nessuno dei 14 progetti presentati risulterebbe finanziato;
  • in antitesi rispetto a quanto riferito in Aula dal Vice Sindaca, la Giunta ha successivamente deciso di non destinare fondi per l’anno 2018 per il capitolo di bilancio ex L.R. n. 15/1989;

INTERPELLA

Il Sindaco e l’Assessore competente per sapere:

  1. per quale motivo l’attuale Giunta abbia deciso un azzeramento dell’importo stanziato per l’anno 2018 e se sia stata verificata “sul campo” l’importanza degli interventi svolti nel corso degli anni grazie ai contributi ex L. R. n 15/1989;
  2. se e in quale modo l’Amministrazione intenda rimediare nel corrente anno.

Silvio Magliano

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