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INTERPELLANZA – Breve storia dell’amministrazione dalle pile scariche

PREMESSO CHE

  • lo scrivente ha ricevuto diverse segnalazioni, soprattutto da parte di alcuni cittadini residenti in zona Parella, circa l’assenza, presso le attività commerciali, di appositi contenitori per la raccolta di pile ed accumulatori usati;

RILEVATO  CHE

  • l’articolo 19 del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani, n. 280 (“Raccolta differenziata delle pile”) stabilisce che:
  1. In relazione a quanto previsto nel D.M. 476/1997 le pile e gli accumulatori usati contenenti:

– oltre 25 mg. di mercurio per elemento;

– oltre lo 0,025% in peso di cadmio;

– oltre lo 0,4% in peso di piombo;

– fino allo 0,025% in peso di mercurio per le pile alcaline al manganese;

– le pile al manganese del tipo a bottone;

– le pile composte da elementi del tipo a bottone;

– le batterie dei telefoni cellulari;

– altri accumulatori usati,

sono consegnati ad un rivenditore al momento dell’acquisto di nuove pile o di nuovi accumulatori ovvero sono conferiti in raccolta differenziata presso uno dei punti di raccolta predisposti dal gestore del servizio.

  1. A cura ed onere dei produttori, degli importatori e dei distributori, il rivenditore pone a disposizione del pubblico un contenitore per il conferimento delle pile e degli accumulatori usati, nel proprio punto di vendita. Il contenitore deve essere idoneo all’immissione delle pile e degli accumulatori usati e la sua apertura deve essere possibile solo a cura del soggetto incaricato della raccolta. Il rivenditore deve conservare copia della documentazione idonea a dimostrare le modalità di raccolta e di svuotamento del contenitore seguite nel suo esercizio;
  2. Presso gli esercizi di vendita delle pile o degli accumulatori usati di cui all’articolo 1 del D.M. 476/1997 deve essere esposto in evidenza in prossimità dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico circa i pericoli e i danni all’ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento delle pile e degli accumulatori al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta differenziata e circa il significato dei simboli, evidenzianti la sottoposizione a raccolta differenziata, apposti per legge sulle pile e sugli accumulatori;
  3. I soggetti che provvedono alla raccolta sono tenuti al corretto recupero e smaltimento delle pile e degli accumulatori usati, secondo la vigente normativa in materia;
  4. Le normali pile (stilo, torcia, mezza torcia, piatta, ecc.) non rientranti nell’applicazione del D.M. 476/1997, possono essere conferite dagli utenti nel normale circuito dei rifiuti indifferenziati;
  5. Sono fatte salve le disposizioni della l. n. 475/1988 che disciplinano la raccolta e il riciclaggio delle batterie al piombo usate;

CONSIDERATO CHE

  • nel corso dell’ultima campagna elettorale la forza politica pro tempore alla guida dell’Amministrazione sosteneva che: “La grande sfida culturale è trovare un equilibrio tra il nostro stile di vita e l’impatto che questo ha sull’ambiente. L’ambiente e il clima sono beni comuni e ognuno di noi deve contribuire a preservarli per le generazioni future”;
  • lo smaltimento sconsiderato di tali rifiuti genera gravi danni all’ambiente: se gettati nel terreno, lo inquinano per decenni; se bruciati, invece, con la raccolta indifferenziata, producono diossina;
  • le diossine sono sostanze che vengono immesse nell’ambiente da numerose sorgenti e che hanno una struttura chimica stabile e una considerevole vita media;
  • nel sito internet del Ministero della Salute si legge: “Le diossine possono determinare un inquinamento cronico, pressoché ubiquitario e possono dar luogo a eventi che, con una nuova accezione del termine, potremmo definire emergenze ambientali”;

INTERPELLA

Il Sindaco e l’Assessore competente per sapere:

  1. se l’Amministrazione abbia effettuato o periodicamente svolga adeguati monitoraggi e verifiche presso gli esercizi commerciali presenti in Città per accertare la presenza dei contenitori per la raccolta di pile e accumulatori usati e degli avvisi circa i pericoli per l’ambiente e la salute umana derivanti da una scorretta gestione di tali rifiuti;
  2. quali siano le risultanze di tali controlli e se esse vengano periodicamente formalizzate in un documento o in una relazione;
  3. se e quante siano state le sanzioni effettuate negli ultimi 5 anni per il mancato o non corretto utilizzo dei contenitori sopra citati e per la mancanza dell’avviso circa i rischi e i pericoli per l’ambiente e la salute;
  4. se, pur tenendo conto della lettera dell’articolo 19 punto 5 del Regolamento n. 280, l’Amministrazione voglia dimostrare concreta premura per le tematiche ambientali sollecitando tutte le attività commerciali a dedicare scrupolosa attenzione alla gestione dei rifiuti dotandosi di appositi contenitori per la raccolta di pile stilo, torcia, mezza torcia, piatte e a bottone;
  5. quali siano le azioni che l’Amministrazione intende realizzare per sensibilizzare commercianti e cittadini ad una corretta gestione e conferimento di tali rifiuti.

Silvio Magliano