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INTERROGAZIONE – Sviluppi sull’Ordine del Giorno numero 3 “Stop suk”

Premesso che:

  • il 1° agosto 2019, con l’approvazione dell’Ordine del Giorno n. 3, presentato dal Consigliere Regionale Marrone, l’Assessore al Commercio e tutta la Giunta si sono impegnati a:
  • modificare la DGR 11 maggio 2018, n. 12-6830, cassando la lett. b) del comma 2 art. 1 Capo I dal documento allegato A;
  • richiedere formalmente al Tavolo provinciale sulla sicurezza presso la Prefettura di Torino la chiusura immediata del progetto BaluGreen e di qualsivoglia esperienza di libero scambio che contravvenga alle norme regionali e nazionali vigenti.
INTERROGA L’ASSESSORE per sapere se la Giunta Regionale e l’Assessore al Commercio abbiano adempiuto agli impegni assunti.

Farsa RoboTò, nessun vantaggio per Torino

Oltre alla riqualificazione (temporanea) di due Arcate, nessuna vera ricaduta positiva per la nostra città dopo la sperimentazione, nell’estate 2018 ai Murazzi, del bar robotico. L’Assessore Schellino ci mette la faccia, Appendino la nasconde, l’ex Assessore Pisano è ormai a Roma. Milano ringrazia.

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INTERPELLANZA – Formazione dei lavoratori e rischi riferiti alle mansioni: quali sono i programmi del Comune per i propri dipendenti?

PREMESSO CHE

  • il Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81, di seguito TU) è stato emanato in attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 recante disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • il Titolo I Capo III del TU rubricato “Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro” fornisce la disciplina in materia di gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro, misure di tutela e obblighi, valutazione dei rischi, formazione, informazione e addestramento;

RILEVATO CHE

  • in tema di tutela della salute nei posto di lavoro viene eminentemente in rilievo il dettato normativo degli articoli 15, 17, 20, 28, 36 e 37 del TU;
  • l’articolo 17 del TU “Obblighi del datore di lavoro non delegabili” stabilisce che “ll datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28 e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi”;
  • l’articolo 20 del TU “Obblighi dei lavoratori” sancisce l’obbligatorietà per i lavoratori di “prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente  alla  sua  formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. I lavoratori devono in particolare: […] h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro”;
  • gli articoli 19 (“Obblighi del preposto”) e 55 (“Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente”) del TU contemplano obblighi e sanzioni per il dipendente ed il datore di lavoro inadempienti rispetto agli obblighi formativi;
  • l’articolo 37 del TU “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti” stabilisce che “Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento sia a concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza sia a rischi riferiti alle mansioni e ai possibili  danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.”;
  • a seconda delle condizioni di salute sono prospettati tre differenti livelli di intervento: 1) Prevenzione/Formazione: destinata a lavoratori in buona salute allo scopo di prevenire il DMP (Disagio Mentale Professionale). Fra gli obiettivi della prevenzione di primo livello c’è quello di rendere edotti i lavoratori circa il rischio professionale specifico di usura psicofisica della loro professione, sui diritti/doveri nella tutela della salute, sulle attività di prevenzione in generale e quindi promuovere una maggiore informazione divulgativa, sugli istituti preposti a difesa del lavoratore (CMV comitato medico di verifica e CMO comitato medico orientativo di seconda istanza) e relative modalità per farvi ricorso. 2) Condivisione e orientamento medico: destinata a lavoratori che sono già in una situazione di DMP. 3) Accertamento medico d’ufficio: riguardante le vittime di una psicopatologia evidente e destinato al recupero lavorativo e sociale di tali soggetti;

CONSIDERATO CHE

  • l’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro (articolo 1 della Costituzione);

INTERPELLA

Il Sindaco e l’Assessore competente per sapere:

  1. se e quali siano i programmi formativi che il Comune eroga ai propri dipendenti, e con quale modalità organizzativa;
  2. se tali programmi seguano le tempistiche e le periodicità di svolgimento tipizzate dalla normativa in tema di tutela della salute nei posti di lavoro;
  3. se la Civica Amministrazione preveda particolari moduli formativi in tema di sicurezza e salute allo scopo di prevenire il Disagio Mentale Professionale per i lavoratori particolarmente esposti a situazioni di stress e conflitti (quali ad esempio i dipendenti dell’anagrafe, educatori/educatrici degli asili e scuole d’infanzia, i dipendenti della Polizia Municipale, gli assistenti sociali e altri dipendenti del Settore Servizi Sociali);
  4. se il Comune abbia in progetto di implementare la formazione periodica rivolta alle categorie di dipendenti indicate al punto precedente.

Silvio Magliano