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INTERPELLANZA – Formazione dei lavoratori e rischi riferiti alle mansioni: quali sono i programmi del Comune per i propri dipendenti?

PREMESSO CHE

  • il Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81, di seguito TU) è stato emanato in attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 recante disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • il Titolo I Capo III del TU rubricato “Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro” fornisce la disciplina in materia di gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro, misure di tutela e obblighi, valutazione dei rischi, formazione, informazione e addestramento;

RILEVATO CHE

  • in tema di tutela della salute nei posto di lavoro viene eminentemente in rilievo il dettato normativo degli articoli 15, 17, 20, 28, 36 e 37 del TU;
  • l’articolo 17 del TU “Obblighi del datore di lavoro non delegabili” stabilisce che “ll datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28 e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi”;
  • l’articolo 20 del TU “Obblighi dei lavoratori” sancisce l’obbligatorietà per i lavoratori di “prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente  alla  sua  formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. I lavoratori devono in particolare: […] h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro”;
  • gli articoli 19 (“Obblighi del preposto”) e 55 (“Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente”) del TU contemplano obblighi e sanzioni per il dipendente ed il datore di lavoro inadempienti rispetto agli obblighi formativi;
  • l’articolo 37 del TU “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti” stabilisce che “Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento sia a concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza sia a rischi riferiti alle mansioni e ai possibili  danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.”;
  • a seconda delle condizioni di salute sono prospettati tre differenti livelli di intervento: 1) Prevenzione/Formazione: destinata a lavoratori in buona salute allo scopo di prevenire il DMP (Disagio Mentale Professionale). Fra gli obiettivi della prevenzione di primo livello c’è quello di rendere edotti i lavoratori circa il rischio professionale specifico di usura psicofisica della loro professione, sui diritti/doveri nella tutela della salute, sulle attività di prevenzione in generale e quindi promuovere una maggiore informazione divulgativa, sugli istituti preposti a difesa del lavoratore (CMV comitato medico di verifica e CMO comitato medico orientativo di seconda istanza) e relative modalità per farvi ricorso. 2) Condivisione e orientamento medico: destinata a lavoratori che sono già in una situazione di DMP. 3) Accertamento medico d’ufficio: riguardante le vittime di una psicopatologia evidente e destinato al recupero lavorativo e sociale di tali soggetti;

CONSIDERATO CHE

  • l’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro (articolo 1 della Costituzione);

INTERPELLA

Il Sindaco e l’Assessore competente per sapere:

  1. se e quali siano i programmi formativi che il Comune eroga ai propri dipendenti, e con quale modalità organizzativa;
  2. se tali programmi seguano le tempistiche e le periodicità di svolgimento tipizzate dalla normativa in tema di tutela della salute nei posti di lavoro;
  3. se la Civica Amministrazione preveda particolari moduli formativi in tema di sicurezza e salute allo scopo di prevenire il Disagio Mentale Professionale per i lavoratori particolarmente esposti a situazioni di stress e conflitti (quali ad esempio i dipendenti dell’anagrafe, educatori/educatrici degli asili e scuole d’infanzia, i dipendenti della Polizia Municipale, gli assistenti sociali e altri dipendenti del Settore Servizi Sociali);
  4. se il Comune abbia in progetto di implementare la formazione periodica rivolta alle categorie di dipendenti indicate al punto precedente.

Silvio Magliano