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INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA – Occupazioni abusive delle case ATC

Premesso che:

  • ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 3/2010 e s.m.i., per ottenere l’assegnazione di un alloggio popolare (edilizia sociale sovvenzionata) occorre partecipare ad un bando di concorso;
  • il bando di concorso per l’assegnazione di alloggi di edilizia sociale è emesso dal Comune in cui sono situati gli alloggi e ne viene data notizia mediante affissione nell’albo pretorio e nelle sedi di decentramento del Comune o dei Comuni compresi nell’ambito territoriale del bando, nella sede di ATC in luogo aperto al pubblico e nel proprio sito informatico, con pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e con avviso presso i Consolati;
  • l’art. 3 della L.R. n. 3/2010 e s.m.i. predispone i requisiti necessari per poter partecipare al bando e conseguire tale assegnazione;
  • i Comuni possono, inoltre, assegnare una percentuale di alloggi al di fuori dei bandi, a favore di nuclei in situazione di emergenza abitativa.

 Constatato che:

  • tutte le domande raccolte sono trasmesse dal Comune che ha emesso il bando alla Commissione Assegnazione Alloggi, organo autonomo di nomina regionale, affinché questa provveda alla formazione della graduatoria provvisoria;
  • la suddetta graduatoria è pubblicata nell’albo pretorio dei Comuni compresi nell’ambito territoriale del bando nonché nella sede dell’ATC in luogo aperto al pubblico e nel proprio sito informatico.

 Considerato che:

  • le assegnazioni degli alloggi, in applicazione della L.R. 3/2010 e s.m.i., sono effettuate esclusivamente dai Comuni secondo l’ordine dato dalla graduatoria definitiva.

 Rilevato che:

  • vi è stato negli ultimi anni un considerevole aumento di casi di appartamenti di edilizia popolare occupati abusivamente, come risulta anche da recenti notizie di cronaca apparse ultimamente su diversi quotidiani;

Interroga l’Assessore

per conoscere nel dettaglio quale sia allo stato attuale il numero degli alloggi occupati abusivamente sul territorio regionale piemontese.

Il “magico” potere delle mie interpellanze

Ho discusso oggi in Consiglio Comunale il mio atto sui ritardi nell’erogazione dei fondi a favore delle Associazioni: “casualmente”, tutte le pendenze sono state saldate dalla Città prima del confronto in Sala Rossa. Ne sono felice, ma resta la preoccupazione per il futuro. Non può essere il Terzo Settore a “fare da banca” al Comune. Una mia proposta: permettere alle Associazioni l’inserimento in rendiconto del costo del denaro in caso di ritardo nell’erogazione. 

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INTERPELLANZA – Composizione numerica delle classi delle scuole dell’infanzia tra fonti normative e regolamenti comunali

PREMESSO CHE

  • il DPR 20 marzo 2009 n. 81 è intervenuto nell’ordinamento fornendo una disciplina per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola ridefinendone l’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico;
  • a livello di Politiche Educative della Città di Torino, le innovazioni normative sono state recepite dapprima con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 7 marzo 2011 (mecc. 2011 00369/007) recante “Approvazione del nuovo Regolamento scuole dell’infanzia comunali e conseguenti modifiche al Regolamento comunale nidi d’infanzia”;
  • in progresso di tempo, con l’approvazione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 107 del 26 novembre 2018 (mecc. 2018 04293/007) sono state introdotte nell’ordinamento municipale modifiche al Regolamento nidi d’infanzia n. 231 e al Regolamento scuole dell’infanzia comunali n. 341 finalizzate alla revisione del sistema di accesso ai nidi e alle scuole dell’infanzia comunali.”;

RILEVATO CHE

  • l’articolo 5 (“Classi con alunni in situazione di disabilità”), comma 2 del DPR n. 81 stabilisce che “Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni […]”;
  • l’articolo 9 (“Disposizioni relative alla scuola dell’infanzia”), comma 3 del DPR n. 81 dichiara che “Ove non sia possibile ridistribuire i bambini tra scuole viciniori, eventuali iscrizioni in eccedenza sono ripartite tra le diverse sezioni della stessa scuola senza superare, comunque, le 29 unità per sezione, escludendo dalla redistribuzione le sezioni che accolgono alunni con disabilità”;
  • l’articolo 11 (Funzionamento del servizio – Le sezioni) del Regolamento n. 341 sancisce che “La sezione è l’unità organizzativa di base per la progettazione e realizzazione dell’esperienza educativa. Il numero di iscritti di ciascuna sezione è, di norma, di 25 bambine e bambini.”;

CONSIDERATO CHE

  • nella gerarchia delle fonti del diritto i DPR (Decreti del Presidente della Repubblica) occupano la categoria delle fonti di primo livello, in immediato e diretto subordine rispetto al dettato costituzionale;
  • nella medesima gerarchia delle fonti, le Circolari (atti amministrativi con cui l’Amministrazione centrale si rivolge alle autorità inferiori impartendo loro istruzioni di servizio) occupano lo spazio delle fonti di terzo livello al pari delle Regolamenti degli enti locali;
  • come riportato dal sito aetnascuola.it, “La prassi invalsa tende ad interpretare la locuzione “di norma”, nel senso che la disposizione in cui è contenuta indica la regola cui attenersi nella maggior parte dei casi, implicitamente ammettendo deroghe solo in casi gravi ed eccezionali. La disposizione, dunque, rimane ancorata alla sua natura di regola cogente e imperativa, salvo casi residuali in cui le circostanze rendano necessaria un’applicazione non rigida della norma, secondo i principi di ragionevolezza e rispetto del vincolo del fine, tipici della discrezionalità amministrativa.” (da Treccani.it);
  • appare evidente che la potestà regolamentare municipale possa correttamente esprimersi in ambiti e settori non dettagliatamente disciplinati dalla normativa di rango superiore: nel caso in esame, risulta talmente esplicita la previsione dell’articolo 5, comma 2 del DPR n. 81 (che esprime chiaramente un dato numerico, inteso come  limite massimo) da non permettere di cogliere l’efficacia derogatoria dell’articolo 5, comma 2 del Regolamento n. 341;
  • lo scrivente ritiene che l’adeguamento della consistenza numerica delle sezioni delle scuole dell’infanzia rispetto al dettato normativo funga da garanzia e tutela innanzitutto per gli scolari con disabilità certificata;

INTERPELLA

Il Sindaco e l’Assessore competente per sapere:

  1. in quali materie, in quali occasioni e con quali atti formali e pienamente efficaci la potestà regolamentare municipale possa, non già meglio precisare, ma addirittura porsi in deroga alla disciplina normativa statale;
  2. secondo quale corrente (o interpretazione) del pensiero giuridico possa ritenersi efficace un dato espresso da un Regolamento comunale laddove in evidente contrasto con quanto univocamente stabilito da una primaria fonte del diritto;
  3. quante siano le scuole dell’infanzia della Città di Torino;
  4. quale sia il numero totale delle classi/sezioni delle scuole dell’infanzia della Città di Torino;
  5. quale sia la composizione numerica di dette sezioni, con specifico riferimento alle sezioni in cui siano presenti scolari con disabilità certificata;
  6. in quante sezioni ospitanti almeno uno scolaro con disabilità certificata si superi il limite di 20 componenti;
  7. se nella ridistribuzione delle iscrizioni in eccedenza si tenga conto del dettato dell’articolo 9, comma 3 del DPR n. 81/2009 nella parte in cui si escludono dalla ridistribuzione le sezioni che accolgono alunni con disabilità.

Silvio Magliano