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Esenzione IMU per chi dà in comodato d’uso un immobile a un’OdV: tutti i dettagli tecnici

Al Regolamento 393 (“Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria – IMU”) è stata aggiunta questa ulteriore norma: articolo 12, comma 1, lettera j). Eccola a seguire:

j) unità immobiliari concesse in comodato gratuito, interamente e in via esclusiva, a una o più organizzazioni di volontariato (ODV) e destinate esclusivamente allo svolgimento degli scopi istituzionali o statutari dei comodatari, per le attività di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, articolo 7, comma 1, lettera i). L’esenzione si applica alle seguenti condizioni:

  • gli enti comodatari devono essere qualificabili come enti non commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c) del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, avere sede legale in Torino ed essere regolarmente iscritti all’Albo Regionale del Volontariato, come previsto dalla Legge 266/91 ora in regime transitorio nelle more dell’istituzione del RUNTS, Registro Unico Nazionale Enti del Terzo Settore, come previsto dal Codice del Terzo Settore, Decreto Legislativo 117/2017;
  • il contratto di comodato deve essere registrato e deve avere durata pluriennale;
  • l’immobile oggetto di comodato non deve appartenere alle categorie catastali A/1, A/8, A/9 (immobili di lusso) né alla categoria D;
  • il soggetto passivo dell’IMU non deve ricoprire la carica di legale rappresentante o socio degli enti comodatari;
  • per fruire dell’esenzione il soggetto passivo è tenuto a presentare la comunicazione di cui al successivo articolo 16, corredata di copia del contratto di comodato.

Comune di Torino, IMU, OdV