Dipendenti pubblici iscritti agli Albi e contributi a carico della Pubblica Amministrazione
Con questa interpellanza chiedo al Sindaco e all’Assessore competente se la Pubblica Amministrazione abbia recentemente affidato a dipendenti comunali incarichi di progettazione della certificazione antincendi, se abbia mai pagato ai dipendenti pubblici la quota di iscrizione agli ordini professionali o ad altri corsi inerenti, se sia a conoscenza di progetti effettuati nell’area delle certificazioni e infine se intenda pagare ai dipendenti pubblici i corsi di formazione e l’iscrizione all’albo nel caso in cui venga affidato l’incarico di certificatore.
INTERPELLANZA: “DIPENDENTI PUBBLICI ISCRITTI AGLI ALBI E CONTRIBUTI A CARICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE” PRESENTATA DAL CONSIGLIERE MAGLIANO IN DATA 17 NOVEMBRE 2015.
Il sottoscritto Consigliere Comunale
PREMESSO CHE
– la sentenza n. 7776/2015 del 16 aprile 2015, Corte di Cassazione – Sezione Lavoro (che si allega in copia), ha riconosciuto a un avvocato dipendente dell’Istituto Inps il diritto al rimborso di quanto versato a titolo di tassa per l’iscrizione nelle liste dell’elenco speciale annesso all’Albo di appartenenza e riguardante gli avvocati degli Enti pubblici;
– tale sentenza ha smentito le precedenti interpretazioni della giurisprudenza da parte della Corte dei Conti e ha preferito il parere del Consiglio di Stato del 15 marzo 2011 nell’affare n. 678/2010, ove si affermava, sussistendo il vincolo di esclusività, la funzionalità allo svolgimento di un’attività professionale svolta nell’ambito di una prestazione di lavoro dipendente dell’iscrizione all’Albo, e che quindi la relativa tassa debba gravare sull’Ente che beneficia in via esclusiva dei risultati di detta attività;
– la sentenza sopracitata riguarda espressamente l’attività forense, ma i principi giuridici appaiono estensibili anche alla professione di architetto;
RILEVATO CHE
– l’articolo 3, comma 2, del Decreto del Ministero dell’Interno “Procedure e requisiti per l’autorizzazione e l’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139” del 5 agosto 2011 stabilisce che i professionisti, per essere iscritti negli elenchi del Ministero, debbano essere in possesso di alcuni requisiti specifici al momento della presentazione della domanda; rientrano tra i requisiti:
• l’iscrizione all’albo professionale,
• l’attestazione di frequenza con esito positivo del corso di base di specializzazione di prevenzione incendi;
• l’attestazione di cui al comma b) non è richiesta:
• ai professionisti appartenuti, per almeno un anno, ai ruoli dei direttivi e dirigenti, degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed abbiano cessato di prestare servizio. Il requisito sarà comprovato dall’interessato all’Ordine o al Collegio professionale provinciale di appartenenza mediante attestazione rilasciata dal Ministero dell’interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, di seguito denominato Dipartimento;
• ai dottori agronomi e dottori forestali, agrotecnici laureati, architetti-pianificatori-paesaggisti e conservatori, chimici, geometri laureati, ingegneri, periti agrari laureati e periti industriali laureati che comprovino di aver seguito favorevolmente, durante il corso degli studi universitari, uno dei corsi d’insegnamento di cui al successivo art. 5, comma 6. Per i suddetti professionisti è richiesto soltanto il superamento dell’esame inteso ad accertare l’idoneità dei candidati secondo quanto definito al successivo art. 5;
– l’articolo 7, comma 1, del Decreto del Ministero dell’ Interno, 5 agosto 2011, “Requisiti per il mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno”, prevede che per il mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero, i professionisti debbano effettuare corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno quaranta ore nell’arco di cinque anni dalla data di iscrizione nell’elenco, o dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per coloro che risultavano essere già iscritti a tale data;
CONSIDERATO CHE
– il certificatore interno alla Pubblica Amministrazione non riceve alcun incentivo previsto dal Decreto Legge 163 “Codice di Contratti Pubblici di Lavori, forniture e servizi e s.m.i.”;
– l’incentivo alla progettazione è previsto solo per i progettisti interni alla Pubblica Amministrazione non è previsto per i certificatori (l’iter di certificazione di un progetto antincendio può avvenire anche prima della progettazione e comunque, non rientra nelle tre fasi dei progetti di approvazione delle opere pubbliche);
– i progetti vengono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all’esercizio della professione (i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale non possono espletare);
– le Amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico – amministrative connesse alla progettazione ai seguenti soggetti: liberi professionisti singoli o associati, società di professionisti, società di ingegneria, prestatori di servizi di ingegneria ed architettura, raggruppamenti temporanei costituiti da soggetti sopracitati, consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni;
INTERPELLA
Il Sindaco e l’Assessore competente per sapere:
1. se la Pubblica Amministrazione abbia affidato incarichi di progettazione della certificazione antincendi negli ultimi cinque anni a dipendenti comunali;
2. se la Pubblica amministrazione abbia mai pagato ai dipendenti pubblici la quota di iscrizione agli ordini professionali o altri corsi inerenti e, in caso di risposta affermativa, a quali ordini sia stata versata la quota, per quanti dipendenti e quale sia la cifra erogata;
3. se la Giunta comunale sia a conoscenza dell’esistenza di progetti effettuati nell’area delle certificazioni; quante certificazioni siano state eseguite, in quali settori e quanto siano costate;
4. se la Giunta comunale intenda pagare ai dipendenti pubblici i corsi di formazione e l’iscrizione all’albo nel caso in cui venga affidato l’incarico di certificatore.