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INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA – Procedure da adottare per i decessi nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19

Premesso che

  • con circolare n. 12302 dell’8 Aprile 2020 del Ministero della Salute sono state disposte le precauzioni da adottare in via generalizzata per tutti i defunti per i quali non si possa escludere la contrazione in vita del Covid-19;
  • allo stato attuale le norme applicabili a livello statale sono contenute principalmente nel Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Si applicano altresì le previsioni delle “Linee guida per la prevenzione del rischio biologico nel settore dei servizi necroscopici, autoptici e delle pompe funebri” approvate dalla Conferenza Stato Regioni e PP. AA. in data 09/11/2017 e le disposizioni contenute nel Titolo X “Esposizione ad agenti biologici” e Titolo X-bis: “Protezione dalle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario” del d.lgs. n. 81/2008;
  • pertanto, sia nei casi di morte nei quali sia stato accertato che la persona defunta fosse affetta da Covid-19, che altresì, per precauzione, nei casi di morte nei quali non si possa escludere con certezza che la persona fosse affetta da tale patologia, si devono applicare le specifiche cautele per defunti previste dalla sopra citata normativa in presenza di sospetta o accertata patologia da Covid-19, le quali possono essere così sintetizzate:
  • il medico necroscopo, indipendentemente dalle modalità di accertamento della morte, disporrà la riduzione del periodo di osservazione e l’immediata chiusura della cassa a mente dell’art. 10 del DPR 285/90;
  • la deposizione del cadavere nella cassa deve avvenire secondo quanto previsto dall’art. 18 del DPR 285/90, ovvero il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante;
  • presso le camere ardenti ospedaliere e private, le estreme onoranze al defunto potranno avvenire con la presenza nel locale di non più di 2 persone ponendo cura a che nella sala di attesa vi sia spazio sufficiente per garantire una idonea distanza tra le persone in attesa;
  • per i deceduti positivi per Covid-19 non potrà essere autorizzato il trasporto a cassa aperta al domicilio o presso le Case del Commiato come previsto dalla DGR 13 gennaio 2014 n. 137014, né la vestizione del defunto, la sua tanatocosmesi, come qualsiasi trattamento di imbalsamazione o conservativo;
  • riguardo alle restrizioni per i funerali, vale quanto previsto dal DPCM 8 marzo 2020 che, all’art. 1, lett. i) recita: “l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all’allegato 1, lettera d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri”.

 Considerato che

  • con il decesso cessano le funzioni vitali e si riduce nettamente il pericolo di contagio (infatti la trasmissione del virus è prevalentemente per droplets e per contatto) e che il paziente deceduto, a respirazione e motilità cessate, non è fonte di dispersione del virus nell’ambiente;
  • appare giustamente opportuno, anche a tutela del personale, osservare le dovute precauzioni.

Constatato che

  • come appreso dall’articolo sul “Quotidiano del Canavese” del 19/04/2020 “CIRIE’ – Coronavirus: «Morti non covid trattati come covid». L’Uncem chiede spiegazioni all’Asl To4”, nel Presidio ospedaliero di Ciriè non vi sarebbero distinzioni nella gestione dei defunti Covid-19 da quelli deceduti per cause diverse;
  • in tale presidio ospedaliero il trattamento dei defunti per patologie differenti da Covid-19 sarebbe pertanto equiparato e sottoposto alle stesse limitazioni di coloro per i quali sia stata accertata l’affezione da tale patologia, con tutte le gravose conseguenze che ne derivano, soprattutto per i familiari del defunto, ai quali non sarà nemmeno concesso un ultimo saluto al proprio caro, e che dovranno, con le onoranze funebri, rispettare le regole per i defunti a causa di coronavirus accertati. Il feretro verrà immediatamente sigillato e non esposto.

 Rilevato che

  • non vi sono linee guida chiare sulle procedure da utilizzare nella gestione dei soggetti defunti per cause diverse da Covid-19, in particolare, se vadano ugualmente assunte limitazioni particolari, come per i defunti Covid-19;

Interroga l’Assessore per conoscere nel dettaglio quali siano le procedure da adottare e le linee guida da seguire nel corso di questa situazione emergenziale determinata dall’epidemia di Covid-19 per il trattamento e la gestione delle salme di persone defunte per cause diverse da Covid-19.

Covid-19, Regione Piemonte, Silvio Magliano