Riscossione dell’imposta di soggiorno
Il sottoscritto Consigliere Comunale
PREMESSO CHE
– con la deliberazione n. mecc. 2012 00174/013 del 27/02/2012 il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento n. 349 per l’applicazione dell’imposta di soggiorno (in base alle disposizioni previste dall’art. 4 d. lgs. n. 23/2011); con successive deliberazioni sono state apportate alcune modifiche al Regolamento stesso e aggiornate le tariffe; per disposizione legislativa, l’imposta è destinata a finanziare gli interventi in materia di turismo compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i relativi servizi pubblici locali;
– l’imposta si applica a ogni alloggiamento (ossia per ogni persona e per ogni soggiorno), fino ad un massimo di 4 o 7 pernottamenti consecutivi, con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere che si trovano nel territorio del Comune di Torino richiamate nell’art. 1 del Regolamento n. 349;
– è soggetto all’imposta chi alloggia nelle strutture ricettive che si trovano nel territorio della città di Torino e non risulta iscritto all’anagrafe del Comune di Torino;
– la misura dell’imposta è graduata e commisurata con riferimento alle varie tipologie ricettive tenuto conto delle caratteristiche e dei servizi offerti, nonché del conseguente prezzo del soggiorno; essa è applicata all’atto del pagamento della prestazione alberghiera, per ciascuno periodo di pagamento (ossia per ogni trimestre) fino ad un massimo di 4 pernottamenti consecutivi nelle strutture ricettive rientranti nelle tipologie alberghi e B&B e 7 pernottamenti consecutivi nelle strutture ricettive rientranti fra le tipologie alberghi residenziali, case per ferie, case appartamenti vacanze, residence, campeggi e ostelli, affittacamere e immobili occasionalmente usati a fini ricettivi di cui alla L. R. n. 31/1985;
– è previsto un elenco di soggetti esenti dal pagamento dell’imposta;
– i gestori delle strutture ricettive sono tenuti a:
• informare i propri ospiti dell’applicazione, entità ed esenzioni dell’imposta di soggiorno;
• riscuotere l’imposta, rilasciandone quietanza, emettendo una semplice ricevuta nominativa al cliente (conservandone copia) oppure inserendo il relativo importo in fattura indicandolo come “operazione fuori campo IVA”;
• Nel caso di rifiuto da parte dell’ospite alla corresponsione dell’imposta, il gestore della struttura deve fargli sottoscrivere una dichiarazione e trasmetterla all’Ufficio Imposta di Soggiorno del Comune di Torino;
• Nel caso in cui l’ospite si rifiuti anche di compilare e sottoscrivere la dichiarazione, sarà cura del gestore redigere e firmare la dichiarazione sostitutiva di notorietà in cui si dia evidenza della circostanza e si riportino i dati del cliente;
• conservare tutta la documentazione relativa all’imposta di soggiorno per almeno 5 anni;
• effettuare l’invio telematico della dichiarazione dell’imposta entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare (entro il 15 gennaio, 15 aprile, 15 luglio, 15 ottobre di ogni anno) comunicando il numero di coloro che hanno pernottato nel trimestre precedente, con espressa indicazione di quelli esenti, ed il numero di notti di permanenza. La dichiarazione trimestrale va presentata anche se per il periodo considerato non ci sono stati pernottamenti o ci sono stati pernottamenti di soggetti esenti dal pagamento dell’imposta;
• versare le somme riscosse entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare per non incorrere nelle sanzioni penali (reato di peculato per appropriazione di denaro pubblico spettante ad una pubblica amministrazione, nella specie il Comune di Torino);
RILEVATO CHE
– l’art. 5 Regolamento n. 349 (rubricato “obblighi di comunicazione”) stabilisce che il gestore della struttura ricettiva comunica al Comune ovvero al soggetto incaricato della riscossione, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente con espressa indicazione di quelli esenti, nonché il relativo periodo di permanenza; la comunicazione è trasmessa per via telematica mediante procedure informatiche definite dall’Amministrazione; la comunicazione potrà essere accompagnata anche da un modulo cartaceo; il gestore della struttura ricettiva è tenuto a far compilare, all’ospite che si rifiuti di versare l’imposta, l’apposito modulo predisposto dall’Amministrazione Comunale e trasmetterlo all’Ufficio competente presso la Direzione Tributi del Comune; in caso di rifiuto anche della suddetta compilazione da parte dell’ospite, il gestore dovrà segnalare l’inadempienza, mediante modulo specifico predisposto dall’Amministrazione Comunale;
– l’art. 8 Regolamento n. 349 (rubricato “sanzioni”) stabilisce che le violazioni al Regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai dd. llgs. 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo; per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno da parte di chi alloggia nelle strutture ricettive si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell’importo non versato, ai sensi dell’art. 13 d. lgs. n. 471/1997; il soggetto passivo che si rifiuti di versare l’imposta è tenuto a compilare, sottoscrivere e restituire al gestore della struttura ricettiva l’apposito modulo predisposto dall’Amministrazione Comunale; il rifiuto anche della compilazione del suddetto modulo è soggetto alla sanzione amministrativa da € 25 a € 500 ai sensi dell’art. 7 bis d. lgs n. 267/2000; per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione alle prescritte scadenze, ovvero per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta alle prescritte scadenze, ovvero per la violazione degli obblighi di cui all’art. 5, cc. 2 e 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, ai sensi dell’art. 7 bis d. lgs. n. 267/2000; al procedimento di irrogazione della sanzione si applicano le disposizioni della l. n. 689/1981. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, in particolare in relazione all’appropriazione di denaro spettante alla pubblica amministrazione;
CONSIDERATO CHE
– la Pubblica Amministrazione svolge l’attività diretta alla cura degli interessi pubblici, in base alla legge e nel rispetto dei fini dalla stessa (legge) predeterminati, informando la propria azione agli inderogabili principi di legalità, tempestività, buon andamento e imparzialità;
INTERPELLA
Il Sindaco e l’Assessore competente per sapere:
1. i dati complessivi riferiti alla riscossione di tale imposta riferiti agli anni 2012, 2013, 2014 e 2015;
2. negli stessi anni, se siano stati effettuati controlli (e quanti) e quante sanzioni siano state comminate da parte della Divisione Tributi e Polizia Municipale ex artt. 5 c.1, art. 6 c. 3 e art. 8 c. 4 Regolamento n. 349 (trasmissione della comunicazione e omesso, ritardato, parziale versamento dell’imposta da parte del gestore);
3. avendo ricevuto notizia di recenti accertamenti (secondo semestre 2015) da parte della Polizia Municipale su segnalazione della Divisione Tributi per infrazioni commesse dai gestori delle strutture ricettive in periodi riferiti agli anni 2013 e 2014, si chiede conferma di tale accaduto; in caso affermativo, si domandano i dati completi (numero strutture ricettive coinvolte e importi degli omessi/ritardati versamenti e/o comunicazioni) riferiti a tali accertamenti, le motivazioni di tale intervento tardivo e se siano stati presi provvedimenti a carico dei dirigenti e funzionari per l’omesso o comunque non tempestivo controllo.
Silvio Magliano