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Regolamento edilizio e pannelli fotovoltaici su tetti e pergolati

Con questa interpellanza chiedo al Sindaco e all’Assessore competente se e come la Giunta Comunale preveda di garantire ai privati una maggiore facilità di investimento in una tipologia di opere come i pannelli fotovoltaici, che rappresentano la possibilità di produrre energia pulita.

Il sottoscritto Consigliere Comunale

PREMESSO CHE

– secondo il comma n. 1 del Regolamento comunale n. 302 “Edilizio” lo stesso regolamento è lo strumento normativo le cui prescrizioni, nel rispetto della legislazione nazionale e regionale vigente, del Piano Regolatore Generale e degli strumenti attuativi approvati, sono finalizzate a obiettivi di pubblico interesse quali un ordinato sviluppo edilizio e una migliore fruizione dell’ambiente urbano;
– il regolamento concorre a realizzare sia negli ambiti privati che nelle attrezzature e nei servizi per la collettività, tenuto conto delle esigenze di carattere funzionale, igienico e di decoro, un’elevata qualità della vita nel rispetto dei valori storici ed ambientali della città;
RILEVATO CHE

– l’art. 39 bis “Pannelli solari termici e fotovoltaici, serbatoi di accumulo ed altri impianti tecnologici” prevede, al comma n. 2, la possibilità di posizionare su terrazzi, balconi e lastrici solari, in ogni area della città fatto salvo quanto previsto dal comma n. 5 dell’art. 39 bis, pannelli solari su strutture in elevazione, di tipo a pergolato, realizzate in legno o metallo;
– il comma 5 del suddetto articolo risulta limitare la validità del comma n. 2 sopracitato, in quanto stabilisce che nella Zona Urbana Centrale Storica e sugli edifici di interesse storico individuati dal PRG è possibile sì installare pannelli solari sulle coperture piane, anche destinate a terrazzo, purché non siano visibili da spazi pubblici limitrofi all’edificio posti a quota altimetrica inferiore, ma che non è ammesso il posizionamento di pannelli solari in elevazione o su strutture a pergolato;
CONSIDERATO CHE

– l’esistenza di tale limitazione alla possibilità di montare pannelli fotovoltaici laddove vi sia un vincolo paesaggistico non permette di fatto a un considerevole numero privati di investire nelle opere di installazione di pannelli fotovoltaici;
– al fine di poter favorire i cittadini e il progresso in materia di energie rinnovabili, potrebbe essere cosa sensata modificare il comma n. 5 dell’art. n. 39 bis relativo al divieto di posizionamento di pannelli solari in elevazione o su strutture e pergolati, e anche rivedere la dicitura ”purché il complesso non risulti visibile da spazi pubblici limitrofi all’edificio posti a quota altimetrica inferiore” (nel comma 2 e comma 5);
INTERPELLA

Il Sindaco e l’Assessore competente per sapere:

1. quali siano le ragioni della prescrizione che vieta il posizionamento di pannelli solari in elevazione o su strutture a pergolato nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico;
2. quali siano le ragioni pratiche dell’inserimento della dicitura “purché il complesso non risulti visibile da spazi pubblici limitrofi all’edificio posti a quota altimetrica inferiore” nel comma 2 e comma 5 art. 39 bis del Regolamento n. 302 “Edilizio”;
3. se e come la Giunta Comunale preveda di garantire ai privati una maggiore facilità di investimento in una tipologia di opere che rappresenta peraltro la possibilità di produrre energia pulita;
4. se la Giunta Comunale intenda favorire i cittadini e il progresso attivando la possibilità di un procedura, diversa da quella attuale, che preveda una semplice autocertificazione e/o dichiarazione di inizio attività da parte del cittadino interessato all’istallazione di un impianto fotovoltaico, solare oppure termico.

Silvio Magliano