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INTERPELLANZA – Revoca della Disposizione n. 101 del 29 Marzo 2019 relativa al Lotto n. 1 “Regione Piemonte”

Premesso che:

  • con Disposizione n. 101 del 29 Marzo 2019 è stata indetta una Gara Regionale centralizzata per l’affidamento dei Servizi di pulizia immobili e servizi accessori a ridotto impatto ambientale per Enti della Regione Piemonte (Gara n. 22-2019), mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 59 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., suddivisa in 3 lotti territoriali e funzionali, di cui al Lotto n. 1 la “Regione Piemonte”;
  • il raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), composto da Nuova Socialità Coop Soc Impresa Sociale Onlus – La Nuova Cooperativa Soc Coop – Cooperativa Sociale P.G. Frassati, ha presentato domanda di partecipazione alla Gara Regionale n. 22-2019 relativamente al Lotto n. 1;
  • con Disposizione n. 308 del 26 Settembre 2019 è stata discrezionalmente disposta la revoca della procedura di gara in oggetto, relativamente al solo Lotto n. 1;

 Constatato che:

  • il RTI precitato è stato unico concorrente a formulare offerta in merito al Lotto n. 1 della gara in oggetto;
  • il RTI ha idoneamente presentato l’offerta entro i termini stabiliti dal bando;

 Rilevato che:

  • il suddetto RTI è composto da un insieme di cooperative sociali la cui attività è volta a favorire “l’integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate”;
  • tale finalità è promossa dalla L. n. 68/1999 ed espressamente tutelata e garantita dalla riserva di cui all’art. 112 del D.Lgs. n. 50/2016; 

Considerato che:

  • tale procedura di gara rappresentava un’importante opportunità di collocamento per le persone con disabilità o svantaggiate di cui il RTI si occupa;

INTERPELLA

la Giunta Regionale per conoscere nel dettaglio le ragioni della mancata presa in considerazione dell’offerta presentata dall’unico concorrente, alla luce della particolarità e innovazione introdotta all’art. 112 del D.Lgs. n. 50/2016, e per sapere altresì se, in sede di attivazione di una successiva e autonoma procedura di gara relativa al medesimo Lotto 1, sarà nuovamente garantito l’utilizzo della procedura di cui all’art. 112.