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INTERPELLANZA – Impossibile ‘rifiuto’?

PREMESSO CHE

  • la raccolta differenziata domiciliare, nota come “porta a porta”, è una tipologia di raccolta che AMIAT e Città di Torino hanno adottato dal 2003;
  • essa è regolata da specifiche ordinanze ed è attiva su circa metà del territorio cittadino;
  • si prevede l’eliminazione dei grandi cassonetti su strada per sostituirli con altri più piccoli e collocati, ove possibile, all’interno dei cortili e degli spazi condominiali;
  • lo svuotamento dei contenitori è svolto da AMIAT nei giorni prestabiliti e secondo un calendario ufficiale;
  • ogni condominio si deve organizzare per l’esposizione dei contenitori nei giorni e negli orari stabiliti dal calendario;

RILEVATO CHE

  • come riferito allo scrivente da alcuni cittadini, i cassonetti collocati nei cortili condominiali – secondo specifiche disposizioni ricevute da AMIAT – devono essere posizionati a bordo strada entro le due ore antecedenti la raccolta da parte di AMIAT e poi devono essere ritirati oltre le due ore successive allo svuotamento;
  • accade con sempre maggiore frequenza che, in ossequio alle disposizioni operative, molti condomini debbano incaricare, e pertanto remunerare, un soggetto che si occupi dello spostamento dei cassonetti condominiali;
  • in uno dei condomini di residenza dei cittadini incontrati dallo scrivente la collocazione dei cassonetti, oltre a comprimere lo spazio libero ad uso comune, ha generato rilevanti problemi dal punto di vista igienico-sanitario causando la presenza di blatte, topi e corvi;

CONSIDERATO CHE

  • lo Statuto Albertino, Carta fondamentale del Regno di Sardegna promulgata il 4 marzo 1848, definiva la proprietà privata come “sacra, inviolabile, intangibile e solo in casi rarissimi ed eccezionali può essere sacrificata”;
  • l’articolo 42 della Costituzione repubblicana, in vigore dal 1° gennaio 1948, riconosce, garantisce e tutela la proprietà privata, prevedendone l’esproprio solo per motivi di interesse generale e dietro indennizzo;
  • l’articolo 832 del Codice Civile stabilisce che “il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico”;
  • l’articolo 10 del Regolamento n. 280 per la gestione dei rifiuti urbani stabilisce che “Il proprietario singolo o l’amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido fra loro, hanno l’obbligo, previa informazione agli stessi da parte del gestore del servizio, di consentire il posizionamento dei contenitori all’interno degli stabili negli spazi ritenuti idonei da parte del gestore del servizio che ne rimane proprietario”;
  • si è creata una situazione che, de facto, discrimina tra cittadini di serie A (che non ospitano i cassonetti del porta a porta nei loro spazi comuni) e di serie B (che ospitano i cassonetti nei loro cortili e pertinenze e poi pagano qualcuno per la collocazione degli stessi su strada e il successivo ritiro), imputando ai primi costi impliciti e ulteriori connessi alla tassazione per la gestione dei rifiuti;
  • il “lavoro” che il regime del porta a porta impone ai cittadini sgrava AMIAT di responsabilità e compiti che poi però non vengono riconosciuti ai cittadini stessi in termini di riduzioni tariffarie;

INTERPELLA

Il Sindaco e l’Assessore competente per sapere:

  1. se l’Amministrazione si rifiuti si garantire l’eguaglianza formale e sostanziale dei cittadini (come da dettato costituzionale) continuando a discriminare tra coloro i quali, per qualsiasi motivo, non ospitano i cassonetti del porta a porta nei loro spazi comuni/pertinenze e coloro i quali si vedono obbligati ad ospitare i cassonetti nei loro cortili e poi debbono remunerare qualcuno per la collocazione degli stessi su strada – e il successivo ritiro – secondo tempi e orari prestabiliti;
  2. se, in conseguenza di quanto enunciato al punto precedente, l’Amministrazione ritenga corretto causare maggiori costi ad alcuni cittadini (e, di conseguenza, minori oneri per AMIAT), rifiutando di riconoscere adeguate compensazioni in termini di riduzioni tariffarie;
  3. se l’Amministrazione rifiuti di farsi parte diligente promuovendo lo studio e la realizzazione di soluzioni per la collocazione dei cassonetti che possano soddisfare equamente sia le esigenze di AMIAT sia le legittime prerogative dei cittadini che intendono rifiutare l’utilizzo delle parti comuni dei loro condomini;
  4. se l’Amministrazione intenda rifiutare di intervenire in maniera attenta alle esigenze lamentate da molti cittadini, peraltro riprese dagli organi d’informazione (La Stampa del 9 settembre u.s.), al fine di evitare il proliferare di sfiancanti e antieconomici contenziosi.

Silvio Magliano

Raccolta differenziata