Immobili e modalità di attuazione delle leggi sulla residenza
L’art. 5 del D. Lgs 28 marzo 2014, n. 47, determina che chiunque occupi un alloggio senza averne diritto non possa ottenere la residenza e lo stesso decreto prevede che gli uffici anagrafe siano tenuti a verificare direttamente l’esistenza di un contratto di affitto nel caso di richiesta di residenza presso un immobile in locazione. Esistono però alcuni casi in cui alcuni soggetti vengono ospitati temporaneamente da inquilini presso immobili regolarmente loro locati e, pur non avendone titolo, riescono ad ottenere la residenza dall’ufficio Anagrafe. In altri, i legittimi locatari si allontanano dall’immobile risultando irreperibili: l’irreperibilità del locatario rende di fatto vana qualsiasi azione volta ad ottenere lo sfratto, aprendo invece la strada a una causa decisamente più lunga e complessa.
Con questa interpellanza, chiedo alla Giunta quali azioni sono state messe in atto al fine di garantire l’applicazione dell’articolo 5 del D. Lgs n. 47/2014 ed attraverso quali procedure effettua gli accertamenti nei casi che sono stati descritti in narrativa. Chiedo infine quali misure intende prendere la Giunta per tutelare i locatori di immobili dai casi di irreperibilità e se sia possibile incaricare gli uffici anagrafe della raccolta e condivisione di dati in caso di irreperibilità del locatario moroso e o di un immobile occupato abusivamente.
Il sottoscritto Consigliere Comunale
PREMESSO CHE
– esistono alcuni casi in cui alcuni soggetti vengono ospitati temporaneamente da inquilini presso immobili regolarmente loro locati e, pur non avendone titolo, riescono ad ottenere la residenza dall’ufficio Anagrafe;
– in alcuni casi, i legittimi locatari si allontanano dall’immobile, risultando irreperibili;
RILEVATO CHE
– l’occupazione abusiva richiede, in caso di necessità da parte del proprietario di riavere l’immobile, lunghe e difficili procedure di contenzioso civile;
– l’irreperibilità del locatario rende di fatto vana qualsiasi azione volta ad ottenere lo sfratto, aprendo invece la strada a una causa decisamente più lunga e complessa;
– l’art. 5 del D. Lgs 28 marzo 2014, n. 47, determina che chiunque occupi un alloggio senza averne diritto non possa ottenere la residenza e lo stesso decreto prevede che gli uffici anagrafe siano tenuti a verificare direttamente l’esistenza di un contratto di affitto nel caso di richiesta di residenza presso un immobile in locazione;
CONSIDERATO CHE
– è necessario che le sedi anagrafiche dei comuni facciano applicare la norma del decreto del Ministero dell’interno dl n. 74/2014;
– in caso di irreperibilità dell’inquilino non esiste nessun ufficio a cui il proprietario dell’immobile possa rivolgersi per una richiesta dati o per la verifica delle informazioni in suo possesso, in modo da procedere più velocemente alla fruizione dei suoi diritti;
INTERPELLA
Il Sindaco e l’Assessore competente per sapere:
– quali azioni sono state messe in atto dalla Giunta comunale al fine di garantire l’applicazione della norma descritta con l’articolo 5 del D. Lgs n. 47/2014;
– in quali modi interviene ed attraverso quali procedure la Giunta comunale effettua gli accertamenti nei casi che sono stati descritti in narrativa e quanti sono stati i casi accertati nel 2014;
– quali misure intende prendere la Giunta per tutelare i locatori di immobili dai casi di irreperibilità e se sia possibile incaricare gli uffici anagrafe della raccolta e condivisione di dati in caso di irreperibilità del locatario moroso e o di un immobile occupato abusivamente.