INTERPELLANZA – Nuovo regolamento IMU: come si stanno pubblicizzando le innovazioni per gli enti non commerciali?
PREMESSO CHE
– come indicato nel sito istituzionale del Comune di Torino alla sezione Tasse e Tributi, a decorrere dal 1° gennaio 2020 la “nuova” IMU è disciplinata dalla legge n. 160/2019 che ha abolito la IUC nelle componenti IMU e TASI;
– presupposto dell’imposta è il possesso di: immobili, esclusa l’abitazione principale o assimilata, salvo il caso in cui sia iscritta in catasto in cat. A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze (una per categoria C/2, C/6 e C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo); aree edificabili; terreni agricoli;
RILEVATO CHE
– con l’approvazione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 241-2021 sono state approvate rilevanti modifiche al testo del Regolamento comunale n. 393 (Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria – IMU – a decorrere dall’anno 2020);
– interessa in questa sede porre l’accento sul recepimento a livello regolamentare delle innovazioni legislative in materia: con riguardo agli enti non commerciali “al fine di incentivare le attività di volontariato, si ritiene inoltre opportuno introdurre l’esenzione dall’imposta comunale sugli immobili per le unità immobiliari concesse in comodato gratuito, interamente e in via esclusiva, ad una o più organizzazioni di volontariato (ODV), che le utilizza per lo svolgimento di attività sanitarie, didattiche, ricreative, sportive, assistenziali, culturali, con modalità non commerciali. Tale esenzione è da riconoscere alle seguenti condizioni: • gli enti comodatari devono essere qualificabili come enti non commerciali di cui all’articolo 73, comma 1 lettera c), del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni, avere sede legale in Torino ed essere regolarmente iscritti all’Albo Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, come previsto dalla Legge 266/1991 ora in regime transitorio nelle more dell’istituzione del RUNTS, Registro Unico Nazionale Enti del Terzo Settore, come previsto dal Codice del Terzo Settore, Decreto Legislativo 117/2017; • il contratto di comodato deve essere registrato e avere durata pluriennale; • l’immobile oggetto di comodato non deve appartenere alle categorie catastali A/1, A/8, A/9 (immobili di lusso) né alla categoria D; • il soggetto passivo dell’IMU non deve ricoprire la carica di legale rappresentante o socio degli enti comodatari; • per fruire dell’esenzione il soggetto passivo è tenuto a presentare la comunicazione di destinazione d’uso, corredata di copia del contratto di comodato.”;
CONSIDERATO CHE
– con una precedente interpellanza presentata in data 27 maggio 2020 (mecc. 2020 01200) lo scrivente domandava all’Amministrazione: “1) se l’Amministrazione intenda adeguarsi alle disposizioni normative vigenti considerando esenti dall’IMU sia gli immobili concessi in comodato gratuito al Comune o ad altro ente territoriale, esclusivamente per l’esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari, sia gli immobili concessi in comodato gratuito ad enti non commerciali e destinati allo svolgimento delle attività previste nella lettera i) dell’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (magari prevedendo quale condizione per beneficiare della esenzione la formale registrazione del contratto di comodato); 2) se l’Amministrazione ritenga necessario richiedere una comunicazione ad hoc per beneficiare della esenzione in esame, pur non apparendo tale adempimento necessario in quanto sia il comma 769 sia il comma 770 della legge di Bilancio 2020 già prevedono l’obbligo di presentare la dichiarazione (“entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta”); 3) se l’Amministrazione intenda intervenire per chiarire quale possa intendersi il comportamento corretto con riguardo al dettato, che pare contraddittorio, del comma 770: nella prima parte impone di presentare una dichiarazione “entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta” salvo poi disporre che “La dichiarazione deve essere presentata ogni anno.”;
INTERPELLA
Il Sindaco e l’Assessore competente per sapere:
1. se e con quali metodi l’Amministrazione abbia dato massima diffusione alle innovazioni contenute nel testo del nuovo Regolamento comunale n. 393 in materia di IMU (tenuto ovviamente conto della puntuale pubblicazione nel sito istituzionale della Città);
2. secondo quali modalità, canali e strumenti l’Amministrazione intenda, d’ora innanzi, fornire la più ampia conoscibilità alle innovazioni regolamentari in materia di IMU (per gli enti non commerciali).
Silvio Magliano