Skip to main content

PROPOSTA DI MOZIONE – Rispettiamo, tuteliamo e difendiamo i diritti dei cittadini con disabilità anziché porre inutili e ulteriori ostacoli

Il Consiglio Comunale di Torino,                

PREMESSO CHE

  • la riserva di sosta a servizio dei disabili è disciplinata dall’articolo 381 comma 5 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada il quale prevede che “nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona interessata il Sindaco può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del contrassegno invalidi del soggetto individuato ad usufruirne. Tale agevolazione può essere concessa nelle zone ad alta densità di traffico, dietro specifica richiesta da parte del detentore del contrassegno invalidi. Questi deve, di norma, essere abilitato alla guida e deve disporre di un autoveicolo”;
  • con la deliberazione della Giunta Comunale del 4 giugno 2003 (mecc. 2003 03663), avente per oggetto “Nuova Disciplina delle riserve di sosta personali per disabili – Istituzione permesso gratuito di sosta per disabili”, sono stati stabiliti i criteri per tale agevolazione;
  • interpretando in maniera estensiva la suddetta norma, è stata prevista l’assegnazione della riserva di sosta sia ai disabili muniti di patente di guida sia alle persone non abilitate alla guida;
  • con deliberazione della Giunta Comunale del 26 gennaio 2016 (mecc. 2016 00235) sono state apportate alcune modificazioni alla sopra citata deliberazione in base alle quali è concessa la facoltà di chiedere la riserva di sosta personale ai titolari del contrassegno invalidi con validità di 5 anni sprovvisti di patente o non abilitati alla guida a condizione, tra l’altro, di dimostrare di essere assistiti con carattere di continuità da un familiare o da un accompagnatore, anche estraneo alla propria famiglia, munito di patente, il quale deve utilizzare la riserva di sosta nell’esclusivo interesse della persona disabile;
  • lo stesso provvedimento precisa che il familiare o l’accompagnatore che dichiarano di assistere con carattere di continuità il disabile devono essere residenti o domiciliati con il disabile stesso e tale condizione “deve risultare dai registri dell’ufficio Anagrafe del Comune (residenza o domicilio)”;
  • è stato successivamente precisato che, per quanto riguarda il familiare o l’accompagnatore che dichiarano di assistere con carattere di continuità il disabile, si intende fare riferimento esclusivo ai soli soggetti residenti con il disabile stesso, essendo la condizione di domiciliato una situazione di fatto non risultante dai registri anagrafici, mentre è la sola residenza che permette di accertare, quale elemento oggettivo ai sensi del Codice Civile, la stabile permanenza in un luogo;

CONSIDERATO CHE

  • i progetti di “Vita Indipendente” sono una delle possibili risposte fornite dalla Civica Amministrazione alla grave disabilità motoria;
  • la sperimentazione di tali progetti, avviata nel 2003, si è conclusa con l’adozione delle Linee Guida, approvate con la deliberazione della Giunta Regionale n. 48-9266 del 21/7/2008;
  • i destinatari del progetto sono esclusivamente persone portatrici di grave disabilità motoria certificata ai sensi dell’articolo 3 della legge numero 104 del 1992, di età compresa tra i 18 e 64 anni, inserite in contesti lavorativi o formativi o sociali con rilevanza a favore di terzi o con riferimento all’esercizio delle responsabilità genitoriali nei confronti di figli minori;
  • i progetti di “Vita Indipendente” sono finalizzati all’assunzione di assistenti personali che consentano alle persone disabili di raggiungere la piena autonomia;
  • per la peculiarità del concetto di “Vita Indipendente” tali progetti non devono essere confusi con i progetti di sostegno alla disabilità che possono essere garantiti anche con assegni di cura o con altre forme di intervento indiretto;
  • capita con sovente frequenza che disabili titolari di riserva di sosta “ad personam”, avendo intrapreso il percorso di “Vita Indipendente”, partecipando alle attività e prendendo formalmente residenza anagrafica come “unico occupante”, si siano visti revocare dagli uffici tecnici della Civica Amministrazione il diritto alla riserva di sosta;
  • tale revoca, evidentemente poggiata su una interpretazione molto stretta della disciplina normativa e regolamentare, incide in maniera fortemente negativa sulla quotidianità delle persone disabili causando difficoltà indebite a chi già ne deve affrontare di enormi e, sia chiaro, non per scelta personale;

IMPEGNA

il Sindaco e la Giunta ad approvare con urgenza idonei provvedimenti al fine di  permettere un’efficace integrazione sinergica tra le sopra citate delibere e i progetti di “Vita Indipendente” per consentire ai cittadini disabili di intraprendere un percorso di vita aperto al mondo senza che ciò vada a detrimento dei propri diritti, quali la riserva di sosta “ad personam”, causando un indebito e ingiusto ostacolo al proprio stile di vita, alla propria mobilità e alle proprie scelte di libertà.

Silvio Magliano