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Movida selvaggia in Santa Giulia? “Bastano gli interventi gratuiti”

Sconcertante risposta, poco fa, dell’Assessore Giannuzzi alla mia interpellanza su piazza Santa Giulia: la tesi – sconfessata dai residenti, dagli operatori del mercato e dai fatti – è che pochi interventi-tampone, rigorosamente gratuiti, da parte dell’Amiat siano sufficienti alla risoluzione dei problemi. E intanto il mercato alimentare si tiene tutte le mattine tra i maleodoranti resti della movida.

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INTERPELLANZA – Criteri di accesso alle Scuole dell’Infanzia comunali: il Regolamento Comunale 341 deve essere aggiornato

OGGETTO:  Criteri di accesso alle Scuole dell’Infanzia comunali: il Regolamento Comunale 341 deve essere aggiornato                 

PREMESSO CHE

  • il Regolamento Comunale n. 341 contiene nell’allegato “A” i criteri secondo i quali si concedono punteggi al fine dell’accesso di bambine e bambini nelle Scuole dell’Infanzia;
  • i punteggi da attribuire alle domande per l’inserimento nelle graduatorie che danno diritto all’ingresso nelle Scuole dell’Infanzia comunali sono stabilititi sulla base di una tabella fissa, approvata dal Consiglio Comunale;
  • ogni anno, una circolare stabilisce i criteri di interpretazione per l’attribuzione dei punteggi;
  • la pubblicazione annuale della circolare di cui al punto precedente si rende necessaria alla luce del fatto che le reali situazioni delle famiglie sono complesse e soggette a continua e rapida evoluzione;
  • i genitori presentano le domande in ogni Circoscrizione di interesse, presso la sede competente a raccogliere le domande relative alla scuola prescelta, per i casi per i quali è dubbia l’attribuzione del punteggio decide la Commissione Scuola Famiglia;
  • la circolare annuale stabilisce, sostanzialmente, come collocare i diversi e singoli casi concreti nella griglia approvata dal Consiglio Comunale;
  • la bigenitorialità è il principio etico in base al quale un bambino ha una legittima aspirazione, coincidente con il suo interesse, a vedere rispettato il suo il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, con paritetica assunzione di responsabilità e di impegni e con pari opportunità per i figli, salvo i casi di impossibilità materiale, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, a prescindere dal rapporto tra i genitori;

RILEVATO CHE

  • tra le casistiche possibili, è prevista quella di “un solo genitore coabitante” con la bambina o il bambino che deve essere iscritta o iscritto in una delle Scuole dell’Infanzia;
  • questa casistica è a sua volta suddivisa in due categorie:
  1. Bambina/o riconosciuta/o da un solo genitore o nucleo familiare con un genitore deceduto o un unico genitore al quale spetta la potestà (59 punti);
  2. Genitori separati o che abbiano presentato istanza di separazione, divorziati, celibi/nubili (solo se non coabitanti) (36 punti);
  • i punti vengono a decadere qualora il genitore unico co-residente ai fini anagrafici con il bambino da iscriversi formi una nuova famiglia affettiva;
  • la decadenza dei punti come da punto precedente non sarebbe prevista dal regolamento e rappresenta dunque un superamento della soglia interpretativa insita nelle circolari;
  • si può verificare il caso nel quale due genitori non sposati dichiarino di non essere conviventi, quando invece lo sono, per ottenere vantaggi in termini di punteggio, o che due genitori sposati non convivano tra di loro, ma siano comunque considerati conviventi al fine del punteggio;
  • al momento, sono previsti punti nel caso in cui la madre sia in stato di gravidanza, con ingiusta esclusione dei fratelli unilaterali da parte di padre e il non riconoscimento delle gravidanze gemellari;

CONSIDERATO CHE

  • il D.Lgs 154/2013 (“Decreto filiazione”) ha eliminato ogni discriminazione tra figli legittimi e figli naturali;
  • ancor prima del “Decreto filiazione”, la Città di Torino aveva adottato l’ISEC, in cui si stabiliva che due genitori, seppur non co-residenti, facevano parte dello stesso nucleo familiare del figlio;
  • nonostante detta riforma, nulla è variato nel Regolamento Comunale;
  • è un principio lampante alla logica che la genitorialità sopravviva alla separazione dei genitori;
  • il bambino in affidamento condiviso, pur avendo per legge una sola residenza ai fini anagrafici, di fatto coabita un po’ con uno e un po’ con l’altro genitore;
  • è garantito dalla legge il diritto del figlio minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori;
  • entrambi i genitori hanno il diritto e il dovere di essere parte attiva nel processo educativo, a prescindere dalla residenza di ciascuno;

INTERPELLA

Il Sindaco e l’Assessore competente per sapere:

  1. se sia intenzione dell’Amministrazione Civica rivedere e aggiornare i criteri del Regolamento Comunale 341 alla luce della continua evoluzione delle situazioni familiari;
  2. se si intenda, come sembrerebbe doveroso, elaborare una proposta di nuova regolamentazione per le Scuole dell’Infanzia in grado di rappresentare un più giusto equilibrio tra le esigenze di differenziazione del punteggio e quelle di sostenibilità e oggettività del sistema di valutazione;
  3. se si intenda inserire nel regolamento la definizione di “nucleo familiare” come “nucleo presso il quale la bambina o il bambino dimora e ha residenza e, in caso di affidamento condiviso, il nucleo di entrambi i genitori”;
  4. se si intenda inserire nel regolamento delle Scuole dell’Infanzia, a fianco della famiglia “unica”, anche la famiglia “bigenitoriale” (da equipararsi alla “unica”), per tutti quei casi in cui i genitori, pur divisi come coppia affettiva, abbiano figli in affidamento condiviso;
  5. se si intenda prevedere un bonus in termini di punteggio qualora la bambina o il bambino da inserire aspetti un fratello o una sorella da parte di uno dei genitori.

INTERPELLANZA – Metropolitana funzionante fino a tarda sera anche il lunedì: una necessità per una Torino più moderna

OGGETTO:  Metropolitana funzionante fino a tarda sera anche il lunedì: una necessità per una Torino più moderna                   

PREMESSO CHE

  • la Metropolitana Automatica di Torino, autentica eccellenza di questa città, ha trasportato quasi 300 milioni di passeggeri dal giorno della sua apertura al pubblico a oggi;
  • la metropolitana movimenta 155mila persone nella giornata feriale tipo;
  • da almeno dieci anni Torino può a tutti gli effetti considerarsi una delle grandi destinazioni turistiche nazionali, ed è in grado di attrarre visitatori dal resto d’Italia e dal mondo;
  • le abitudini lavorative, e dunque gli orari lavorativi, della nostra società sono radicalmente cambiati negli ultimi anni;
  • la giornata lavorativa-tipo, che iniziava alle 9 di mattina e terminava tra le 5 e le 6 di pomeriggio, è, per molte categorie di lavoratori, un retaggio del passato;
  • da anni la nostra Città cerca di privilegiare e promuovere l’utilizzo dei mezzi pubblici rispetto all’auto privata, specialmente per quanto riguarda la mobilità serale e notturna, come fatto di sostenibilità ambientale, di vivibilità del territorio urbano e di sicurezza;

RILEVATO CHE

  • la metropolitana smette di operare le proprie corse, il lunedì sera, alle ore 22.00;
  • l’ultimo treno del lunedì dalla periferia parte, da Fermi, alle ore 21.10;
  • l’ultimo treno del lunedì dal centro parte, da Lingotto, alle ore 21.35;
  • nei giorni feriali dal martedì al giovedì le corse sono operate fino a mezzanotte e trenta;

CONSIDERATO CHE

  • sono sempre di più i torinesi che si trovano fuori casa il lunedì sera, perché costretti in ufficio fino a tardi o per una cena di lavoro o di piacere;
  • visita la nostra città un numero sempre più consistente di turisti;
  • le principali metropolitane del mondo – per esempio quelle di Milano, di Parigi, di Londra e di New York – non prevedono un giorno settimanale di chiusura anticipata;

 INTERPELLA

 Il Sindaco e l’Assessore competente per sapere:

  1. se sia intenzione della Giunta prendere in considerazione l’ipotesi di estendere almeno fino alle 00.30 l’orario di apertura della metropolitana il lunedì;
  2. entro quali tempistiche intenda, eventualmente, rendere effettivo il cambio di orario.

INTERPELLANZA – Vietato il trasporto di biciclette in metropolitana? da quando e perché?

 PREMESSO CHE

  • il 18 settembre u.s., in occasione della European Mobility Week, il centro di Torino è stato chiuso al traffico dalle 10 alle 19;
  • molto probabilmente la chiusura alle auto del centro storico sarà replicata domenica 25 settembre p.v. in occasione dell’evento Terra Madre – Salone del Gusto;
  • il centro senz’auto rappresenta un’occasione per dare la possibilità ai cittadini di vivere pienamente questo spazio percorrendolo a piedi o in bicicletta, per una diversa cultura della mobilità e del modo di vivere gli spazi comuni metropolitani;

RILEVATO CHE

  • alcuni cittadini, dopo aver acquistato gli appositi ticket “persona + bici”, si sono trovati in difficoltà dal momento che gli addetti GTT hanno vietato loro di trasportate la propria bici all’interno della metropolitana;
  • gli addetti hanno motivato il rifiuto dicendo che “il progetto sperimentale si è concluso”;

CONSIDERATO CHE

  • Il regolamento per l’uso della bicicletta in metro al punto 8 recita: “è consentito il trasporto di biciclette tradizionali (non elettriche o assistite), senza carrelli né appendici, nel limite di una per passeggero, nei giorni e orari indicati sull’orario di servizio esposto. L’accesso è subordinato al possesso del biglietto speciale “persona + bici”, acquistabile dalle emettitrici di stazione, o di idoneo abbonamento. L’accesso alle stazioni deve avvenire tramite gli ascensori e utilizzando il varco di accesso disabili. Per l’accesso ai treni si devono utilizzare solo le porte appositamente indicate. Sono consentite al massimo due bici per vettura; se la postazione è già occupata, è necessario attendere il treno successivo. Nell’uso dei treni e delle suddette postazioni le persone con disabilità su carrozzella hanno la precedenza. È vietato entrare o uscire in presenza del segnale ottico e acustico di chiusura porte. A bordo mantenere la bici a mano e appoggiarla al mancorrente centrale. È vietato portare bambini a bordo dei seggiolini della bici. Durante tutti i tragitti all’interno delle stazioni e dei treni la bicicletta deve essere trasportata e accompagnata a mano. In caso di necessità avvisare subito la centrale con l’interfono di bordo o di stazione.
  • in quasi tutte le metropolitane, a livello mondiale, è consentito il trasporto delle biciclette;

 INTERPELLA

 Il Sindaco e l’Assessore competente per sapere:

  1. per quale motivo nel caso descritto in narrativa non sia stato applicato l’art. 8 del regolamento per l’uso della bicicletta in metro;
  2. quale sia nello specifico il progetto sperimentale menzionato dagli addetti GTT.