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INTERPELLANZA – GIARDINO ‘FERRUCCIO NOVO’: NEL PERENNE DUBBIO TRA L’ENNESIMO ‘NO’ E LA SOLUZIONE DEL PROBLEMA PERCHÉ L’AMMINISTRAZIONE NON RICORRE ALL’APPLICAZIONE PER ANALOGIA?

PREMESSO CHE

  • da circa due anni presso il giardino “Ferruccio Novo” in corso Cosenza/via Gorizia/via Buenos Aires e nelle immediate adiacenze persiste quello che di fatto è un accampamento nomadi abusivo;
  • alcune famiglie di etnia Rom, accampate con autocaravan, furgoni e autocarri, stazionano abitualmente da tempo prolungato a scopo abitativo in un’area pubblica non destinata né idonea a tale uso;
  • proprio perché l’area non è idonea allo stazionamento abitativo ed essendo l’area priva dei servizi igienici, gli occupanti sono soliti espletare i loro bisogni fisiologici a cielo aperto, ricorrendo poi alla fontanella pubblica (cd “turet”) per l’igiene intima;
  • la situazione è già nota sia all’Amministrazione sia alle cronache cittadine, è stata oggetto di plurime raccolte firme, di numerose segnalazioni, di una petizione al Consiglio Comunale e di un esposto inviato direttamente alla Sindaca nel quale è evidenziato, tra l’altro, che il luogo è altresì pericoloso per l’incolumità dei bambini nomadi tenuto conto dell’ingente flusso veicolare in corso Cosenza;
  • lo scrivente ha presentato una proposta di mozione (mecc. n. 2018 02932) in data 10 luglio 2018 per sollecitare l’Amministrazione ad intraprendere un percorso risolutivo;
  • in data 8 gennaio u.s. si è svolta una seduta congiunta delle Commissioni consiliari VI-I- IV, conclusa con l’impegno del Presidente a riconvocare una nuova seduta a fine mese (in tale occasione gli uffici intervenuti avevano proposto un rinvio di due settimane per avere il tempo necessario ad interloquire con gli occupanti);
  • ad oggi sono trascorsi quasi due mesi ma, nonostante i formali solleciti inviati dagli uffici di diretta collaborazione dello scrivente in data 30 gennaio u.s. e 25 febbraio u.s., non si ha notizia né della convocazione di una nuova Commissione né tantomeno di soluzioni realizzate dall’Amministrazione;

RILEVATO CHE

  • vi è un’evidente compromissione del decoro e della vivibilità urbana generata dall’abitualità dello stazionamento, non risolvibile mediante altri ordinari strumenti giuridici preventivi (come riferito dalla Giunta e dagli uffici nel corso della Commissione);
  • in progresso di tempo si sono susseguite molte istanze da parte dei cittadini che hanno chiesto e continuano a chiedere il rispetto della pulizia, delle norme di igiene e del decoro e che hanno subito l’interruzione del funzionamento della fontanella d’acqua (cd “turet”) presente nel giardino poiché veniva utilizzata dai nomadi come servizio per l’igiene intima personale;
  • gli interventi svolti dal Corpo di Polizia Municipale si sono rivelati del tutte inefficaci poiché le sanzioni pecuniarie amministrative non hanno sortito nessun effetto;
  • l’articolo 50 (“Competenze del Sindaco e del Presidente della Provincia”) del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) riconosce al Sindaco la legittimazione ad emanare ordinanze contingibili ed urgenti nei particolari casi in cui, in sede locale, possano verificarsi pericoli imminenti ed attuali non altrimenti evitabili;
  • con l’Ordinanza contingibile e urgente numero 7 del 12 febbraio u.s. (protocollo numero 810) la Sindaca ha assunto un formale provvedimento al fine di impedire la presenza di persone senza fissa dimora e dei loro mezzi (autocaravan e autocarri) in via Luigi Spazzapan (Circoscrizione 8);

CONSIDERATO CHE

  • l’assordante inerzia dell’Amministrazione perdura da quasi due anni senza alcun cenno di sosta;
  • i cittadini attendono legittima, lecita e concreta risposta;
  • i funzionari degli uffici intervenuti in Commissione dell’8 gennaio u.s. hanno dichiarato di non avere mai ricevuto alcuna segnalazione né richiesta di aiuto ed assistenza da parte delle persone nomadi presenti presso il giardino “Ferruccio Novo”: pertanto gli uffici delle politiche Sociali non hanno mai preso in carico la loro situazione, non conoscendone le reali intenzioni in merito ai tempi di permanenza presso il territorio comunale;
  • le norme comunitarie, statali e regionali e le delibere della Civica Amministrazione tutelano il diritto al nomadismo ma, nella situazione in oggetto, è evidente che la componente di stanzialità prevalga sul nomadismo e caratterizzi si tratti di persone dedite piuttosto ad uno stile di vita che si può definire stanziale;
  • vi è la necessità di adottare adeguati e urgenti provvedimenti ordinatori volti a sanare una situazione di grave degrado, nonché per fare cessare le fonti di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana nel giardino “Ferruccio Novo”;

INTERPELLA

Il Sindaco e l’Assessore competente per sapere:

  1. quali siano le azioni realizzate dall’Amministrazione da inizio anno per risolvere la questione dell’accampamento abusivo presso il giardino “Ferruccio Novo”;
  2. se la Sindaca – quale massimo organo responsabile della gestione del territorio, di concerto con la Giunta e sentiti gli uffici competenti – intenda valutare l’emanazione di un provvedimento ordinatorio ex articolo 50 TUEL avente ad oggetto l’area del giardino “Ferruccio Novo” e le sue immediate adiacenze in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare la situazione di grave incuria e degrado e di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della legalità e della tranquillità dei cittadini;
  3. quali siano le differenze sostanziali tra la situazione di via Spazzapan (Circoscrizione 8) che ha portato all’Ordinanza n. 7 del 12 febbraio u.s. e la situazione del giardino “Ferruccio Novo” e quali siano le ragioni ostative all’emanazione di un provvedimento simile per risolvere anche questo secondo caso, peraltro già noto e richiamato nel presente atto.

Silvio Magliano

INTERPELLANZA- CASCINA MARCHESA: LA VERITÀ DISTURBA SEMPRE UN PO’ QUALCOSA?

PREMESSO CHE

  • il Comune di Torino è proprietario del complesso immobiliare denominato “Cascina Marchesa”, ubicato in Corso Regina Margherita 371/10;
  • nel 2005 la Turin Marathon s.r.l. presentò alla Civica Amministrazione una proposta per la riutilizzazione del compendio immobiliare al fine di renderne la destinazione coerente con la fruizione del Parco della Pellerina, con particolare riferimento alle attività sportive, ricreative e salutistiche;
  • al momento della concessione l’immobile risultava da anni in stato di grave degrado; il sostanziale inutilizzo protratto per anni della parte prevalente del complesso e diverse successive occupazioni abusive avevano condotto la struttura ad una situazione di pressoché totale fatiscenza;
  • Turin Marathon propose di provvedere a propria cura e spese al recupero e alla ristrutturazione del complesso immobiliare in questione e alla successiva ridestinazione dello stesso a fruizione pubblica, mediante la realizzazione di locali destinati agli sportivi e agli atleti, spazi informativi, punti di ristoro, nonché locali spogliatoio, servizi igienici e spazi di comune utilizzo a servizio dei frequentatori del parco;
  • con DGC mecc. n. 0606001/008 dell’8 agosto 2006 venne approvata la concessione dell’immobile in questione a favore della Società Sportiva Dilettantistica Turin Marathon s.r.l. per la durata di 30 anni, dal 1° settembre 2006 al 31 agosto 2036;

RILEVATO CHE

  • i lavori di recupero dell’intero compendio vennero rinviati a causa della permanenza protratta dei precedenti affittuari e pertanto l’effettiva disponibilità dell’immobile da parte della società Turin Marathon s.r.l. è stata possibile solo a partire dal 2010 anziché dal 2006;
  • in considerazione delle spese sostenute dalla società concessionaria al fine di ottenere la liberazione dei locali, con la DGC mecc. n. 2011 06464/131 del 22 novembre 2011 è stata prorogata la scadenza della concessione di 5 anni (fino al 31 agosto 2041) con l’applicazione di un canone annuo di concessione di € 53,72 meramente ricognitorio della proprietà;
  • con una spesa indicata in circa € 4,5 milioni (DGC mecc. n. 2012 07993/131 del 28 dicembre 2012) il concessionario aveva provveduto a recuperare la struttura destinandola alle attività previste dalla concessione;

CONSIDERATO CHE

  • con la DGC mecc. n. 2012 07993/131 e la Determinazione dirigenziale mecc. n. 2012 07999/131, entrambe del 28 dicembre 2012, si decideva di corrispondere un indennizzo di € 200.000 a favore della concessionaria Turin Marathon srl;
  • prendeva così avvio quella che si può definire come la seconda parte dell’intervento, sulla base delle intenzioni espresse dal concessionario di proseguire nella ulteriore valorizzazione dell’immobile;

INTERPELLA

Il Sindaco e l’Assessore competente per sapere:

  1. a quale soggetto sia attualmente data in concessione la Cascina Marchesa;
  2. se vi siano stati mutamenti/variazioni del soggetto titolare della concessione;
  3. a quanto ammonti il canone annuo della concessione;
  4. se esso sia ritenuto congruo rispetto ai canoni di mercato e se, dal momento della stipula della concessione ad oggi, il canone annuo sia stato rivalutato in base all’indice ISTAT;
  5. se negli ultimi 10 anni l’immobile in oggetto sia stato sub-concesso ad altri soggetti, chi siano questi soggetti e quale sia l’attività svolta;
  6. se, oltre al concessionario, siano presenti altre società collegate direttamente o indirettamente al concessionario;
  7. in caso di utilizzo degli spazi interni del compendio chi sia il soggetto che emette le fatture;
  8. quale sia l’importo totale degli investimenti sostenuti dal concessionario per la ristrutturazione dell’immobile e se siano stati regolarmente rendicontati;
  9. della somma di cui al punto precedente, quali importi derivino da contributi pubblici e privati;
  10. se il concessionario abbia inviato alla Città le relazioni annuali circa l’attività svolta, se sia stata verificata la rispondenza al vero di quanto dichiarato e se esse possano essere messe a disposizione del Consiglio Comunale;
  11. se e quali interventi di manutenzione dell’immobile siano stati effettuati negli ultimi 10 anni, da chi e quale sia il soggetto che ha emesso le fatture per i relativi pagamenti;
  12. se l’Amministrazione abbia contezza circa la suddivisione degli spazi interni dell’immobile e dei metri quadrati destinati alle varie destinazioni d’uso (e se esse siano note alla Città);
  13. quale sia la posizione TARI del concessionario (e degli eventuali sub-concessionari): quali siano gli importi versati annualmente alla Città dal concessionario negli ultimi 10 anni, per quale/i destinazione/i d’uso e se i pagamenti risultino regolari.

INTERPELLANZA – DOMANDARE È LECITO, MENTIRE È ‘PECCATO’, AZZERARE È DIABOLICO

PREMESSO CHE

  • la Legge Regionale 7 marzo 1989 n. 15 reca “Individuazione negli strumenti urbanistici generali di aree destinate ad attrezzature religiose – Utilizzo da parte dei Comuni del fondo derivante dagli oneri di urbanizzazione;
  • con tale espressione del potere normativo regionale è stata riconosciuta l’opportunità per tutti i Comuni della Regione di destinare risorse finanziarie per la manutenzione e per l’adeguamento ai requisiti di accessibilità di tutti gli edifici di culto di tutte le confessioni religiose;
  • la Città di Torino ha sempre destinato attenzioni e risorse – e conseguenti interventi – corrispondendo alle richieste formalmente depositate da tutte le confessioni religiose che abbiano una presenza organizzata, diffusa e consistente;
  • gli interventi progettati dai competenti uffici della Civica Amministrazione hanno consentito di svolgere una regolare manutenzione, messa in sicurezza e abbattimento delle barriere architettoniche per gli edifici di culto richiedenti che, nella maggioranza dei casi, si trovano nei quartieri periferici e semiperiferici della Città, consentendo in tal modo ai cittadini di professare liberamente la propria fede in condizioni di sicurezza e accessibilità;
  • grazie a tali interventi, le confessioni religiose hanno potuto continuare a svolgere la loro preziosa e capillare opera sociale (banco alimentare, attività sportive e ricreative, lotta al disagio e allo sfruttamento della prostituzione, attività per i bambini) in settori per i quali l’attenzione del Comune è poco più che una mera testimonianza;

RILEVATO CHE

  • in data 13 novembre 2018 lo scrivente presentava un’interpellanza (mecc. n. 2018 05311 recante oggetto: “Se domandare è lecito, azzerare che cos’è? Perché l’Amministrazione è contraria alla manutenzione degli edifici di culto di periferia?”) per domandare all’Amministrazione le ragioni della progressiva riduzione dell’importo annuale stanziato per gli interventi ex L.R. n. 15/1989, fino ad arrivare all’azzeramento previsto per il 2018;
  • nel corso del Consiglio Comunale del 21 gennaio u.s., in sede di discussione dell’interpellanza mecc. n. 2018 05311, il Vice Sindaca riferiva che “Relativamente all’annualità 2018, pur dando atto di un trend in leggera diminuzione rispetto ad annualità precedenti, l'Amministrazione, compatibilmente con le esigenze di equilibrio di bilancio, ha destinato in apposito capitolo del bilancio 2018, uno stanziamento di € 300.000,00 che ha trovato copertura finanziaria attraverso l’introito degli incassi degli oneri di urbanizzazione. Attualmente è in corso di approvazione il provvedimento deliberativo di approvazione del programma, sulla base delle domande pervenute e della relativa spesa confermata nell’importo di € 300.000”;

CONSIDERATO CHE

  • allo scrivente risulta che nel corso dell’anno 2018 siano stati presentati 14 progetti per un controvalore totale di un milione di Euro;
  • risulta inoltre che la Giunta non abbia approvato il provvedimento deliberativo di approvazione del programma, pertanto per l’anno 2018 nessuno dei 14 progetti presentati risulterebbe finanziato;
  • in antitesi rispetto a quanto riferito in Aula dal Vice Sindaca, la Giunta ha successivamente deciso di non destinare fondi per l’anno 2018 per il capitolo di bilancio ex L.R. n. 15/1989;

INTERPELLA

Il Sindaco e l’Assessore competente per sapere:

  1. per quale motivo l’attuale Giunta abbia deciso un azzeramento dell’importo stanziato per l’anno 2018 e se sia stata verificata “sul campo” l’importanza degli interventi svolti nel corso degli anni grazie ai contributi ex L. R. n 15/1989;
  2. se e in quale modo l’Amministrazione intenda rimediare nel corrente anno.

Silvio Magliano

Riduzione sull’Imu, Cinque Stelle indietro tutta

Dopo tre anni spariscono le agevolazioni per i proprietari che riducono i canoni d’affitto agli inquilini in difficoltà. Atto miope e ideologico: chiamata a rispondere ai tagli imposti dal Governo centrale, la Giunta lo fa nella maniera peggiore. Torino è sempre più la capitale delle tasse e dei balzelli.

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