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Mobilità per le persone: il Tar obbliga il Comune a prevedere interventi per l’accessibilità dei mezzi pubblici

Dopo la diatriba sulla modifica al servizio “buoni taxi”, il ricorso al Tar presentato dalle Associazioni si risolve in un obbligo per Comune e GTT di prevedere e finanziare l’incremento dell’accessibilità del trasporto pubblico: ennesima riprova che le azioni di questa Giunta non vanno oltre le sterili dichiarazioni d’intenti.

Il Tar si è pronunciato sul ricorso delle Associazioni per la tutela delle persone con disabilità contro la riorganizzazione del servizio buoni taxi. Se, da una parte, il Tribunale ha riconosciuto che i buoni taxi non facciano parte dei livelli essenziali di assistenza e quindi debbano essere erogati solo in funzione delle risorse disponibili, dall’altra, nella sentenza sul ricorso ha obbligato il Comune a rivedere il Piano di Mobilità Urbana e ha dichiarato nullo il contratto del 2010 con GTT per la parte in cui non prevede per GTT l’obbligo di dare attuazione a un programma pluriennale di investimenti per l’accessibilità. Il Tar, in sostanza, obbliga la Città a prevedere esplicitamente metodi, tempi e investimenti per l’incremento dell’accessibilità del sistema pubblico di trasporto, questo sì un diritto sancito dalla Legge 104 del 1992.

Una sentenza che evidenzia, ancora una volta, casomai ce ne fosse bisogno, come l’amministrazione di questa Città, su materie fondamentali come l’accessibilità, non vada oltre sterili proclami e dichiarazioni d’intenti che non si tramutano in reali azioni volte a migliorare la qualità dei servizi. Una grande vittoria per le Associazioni di tutela delle persone con disabilità che nella loro lunga battaglia contro il Comune hanno sempre chiesto che, al di là dei buoni taxi, venisse realmente intrapreso un percorso volto alla reale accessibilità del sistema urbano dei trasporti.

Ora aspettiamo che la Giunta si presenti con un piano che indichi azioni e tempistiche e che obblighi GTT, nel contratto di servizio, a programmare in modo efficace servizi di trasporto per tutti.

Di seguito uno stralcio della parte dispositiva della sentenza del Tar n. 1456/14 del 29/08/2014.

“Viceversa, l’accertata condizione di inadempienza nella quale versa il Comune di Torino, rispetto ai doveri di programmazione e pianificazione discendenti dall’art. 24, nono comma, della legge n. 104 del 1992, comporta l’accoglimento dei primi motivi aggiunti e, per l’effetto, la declaratoria di illegittimità del contratto di servizio stipulato il 5 ottobre 2010 con GTT s.p.a. (nella parte in cui non prevede a carico della società concessionaria l’obbligo di dare attuazione ad un programma pluriennale di investimenti per la mobilità dei disabili), nonché la declaratoria dell’obbligo del Comune di Torino di programmare (con la necessaria e puntuale indicazione dei tempi e delle modalità di finanziamento) gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche ai sensi di quanto prescritto dall’art. 24, nono comma, della legge n. 104 del 1992, con riferimento in particolare alla “accessibilità degli spazi urbani”, alla “individuazione e realizzazione di percorsi accessibili”, alla “installazione di semafori acustici per non vedenti”, alla “rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione” per le persone disabili.

I Moderati

Al centro della visione politica della lista civica per la quale mi sono candidato ci sono la persona, la libertà e la dignità di ogni essere umano, la centralità della famiglia e del lavoro, la solidarietà sociale e il rispetto per l’ambiente.

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