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INTERPELLANZA – Attività di onicotecnico

Premesso che:

  • l’onicotecnica è – nel campo dell’estetica e della cura del corpo – la specializzazione nella ricostruzione delle unghie per pura finalità estetica. L’attività comprende ogni prestazione artistica eseguita ad esclusivo scopo decorativo o di miglioramento estetico della superficie di unghie di mani e piedi, tramite l’apposizione di prodotti che consentano l’allungamento/estensione delle unghie naturali;
  • la figura professionale dell’onicotecnico è riconosciuta in tutta Europa e generalmente risulta essere ben distinta da quella dell’estetista. In Italia attualmente non è ancora stata istituita nonostante siano stati presentati numerosi progetti di legge sia a livello regionale che nazionale. Oggi infatti rientra ancora nell’attività di estetista.

Ritenuto che:

per avere un impianto normativo ben definito e al passo con i tempi e per contrastare il fenomeno dell’abusivismo (concorrenza sleale per le imprese di estetica, di acconciatura e, in generale del benessere) appare necessaria una riforma della Legge n. 1 (Disciplina dell’attività di estetista) del 4 gennaio 1990.

Considerato che:

  • attualmente la qualifica di onicotecnico presuppone lo svolgimento dell’attività di estetista, la quale è subordinata al possesso della qualificazione professionale di estetista e dell’autorizzazione comunale;
  • per acquisire la qualifica di estetista valida per l’esercizio autonomo della professione è necessario frequentare un percorso solo scolastico che consiste in un corso di qualificazione di 2 anni (900 ore) più un corso di specializzazione di 900 ore, oppure in alternativa: a) corso di qualificazione di 2 anni (900 ore) più 1 anno di inserimento presso un’impresa di estetista, anche con contratto di formazione, più esame finale (per essere ammessi all’esame occorre l’autorizzazione della Regione Piemonte); b) apprendistato più 1 anno di lavoro come dipendente, a tempo pieno, 3° livello (o titolare o socio o coadiuvante), più corso di 300 ore con esame finale (per essere ammessi al corso occorre l’autorizzazione della Regione Piemonte); c) 3 anni di lavoro negli ultimi cinque come dipendente, a tempo pieno, 3° livello (o titolare o socio prestatore d’opera o coadiuvante) più corso di 300 ore con esame finale (per essere ammessi al corso occorre autorizzazione della Regione Piemonte).

Tenuto conto del fatto che:

  • l’attività di onicotecnico non connessa all’attività estetica (ovunque esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito) dev’essere subordinata al conseguimento di un’ideona qualifica professionale;
  • alcune Regioni, come ad esempio il Lazio, si sono già mosse in questa direzione.

INTERPELLA la Giunta regionale per sapere:

  1. se intenda attivarsi nei confronti del Governo e del Parlamento affinché si possa arrivare in tempi brevi ad una riforma della L. 1/1990, introducendo la professione di onicotecnico e avere così un impianto normativo ben definitivo;
  2. se questa Giunta abbia intenzione di disciplinare, per la qualifica professionale sopra citata e nel rispetto delle competenze della Regione, un apposito corso di formazione professionale.

Commercio, Regione Piemonte, Sanità