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INTERPELLANZA – Se domandare è lecito, azzerare cos’è? Perché l’Amministrazione è contraria alla manutenzione degli edifici di culto di periferia?

PREMESSO CHE

  • la Legge Regionale 7 marzo 1989 n. 15 reca “Individuazione negli strumenti urbanistici generali di aree destinate ad attrezzature religiose – Utilizzo da parte dei Comuni del fondo derivante dagli oneri di urbanizzazione;
  • con tale espressione del potere normativo regionale è stata riconosciuta l’opportunità per tutti i Comuni della Regione di destinare risorse finanziarie per la manutenzione e per l’adeguamento ai requisiti di accessibilità di tutti gli edifici di culto di tutte le confessioni religiose;
  • la Città di Torino ha sempre destinato attenzioni e risorse – e conseguenti interventi – corrispondendo alle richieste formalmente depositate da tutte le confessioni religiose che abbiano una presenza organizzata, diffusa e consistente;
  • gli interventi progettati dai competenti uffici della Civica Amministrazione hanno consentito di svolgere una regolare manutenzione, messa in sicurezza e abbattimento delle barriere architettoniche per gli edifici di culto richiedenti che, nella maggioranza dei casi, si trovano nei quartieri periferici e semiperiferici della Città, consentendo in tal modo ai cittadini di professare liberamente la propria fede in condizioni di sicurezza e accessibilità;
  • grazie a tali interventi, le confessioni religiose hanno potuto continuare a svolgere la loro preziosa e capillare opera sociale (banco alimentare, attività sportive e ricreative, lotta al disagio e allo sfruttamento della prostituzione, attività per i bambini) in settori per i quali l’attenzione del Comune è poco più che una mera testimonianza;

RILEVATO  CHE

  • l’articolo 2 L. R. n. 15/1989 (“Attrezzature religiose”) dispone che “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, lett. b) del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 2 aprile 1968, e dell’art. 21, punto 1), lett. b), della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni, sono attrezzature di interesse comune di tipo religioso gli edifici di culto e le pertinenze funzionali all’esercizio del culto stesso. In relazione al disposto dell’art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847 e successive modificazioni e dell’art. 51, punto 2), lett. m), della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni, le attrezzature di cui al precedente comma 1 costituiscono opere di urbanizzazione secondaria ad ogni effetto”;
  • l’articolo 4 L. R. n. 15/1989 (“Riserva di quote dei proventi derivanti da oneri per opere di urbanizzazione secondaria e loro destinazione”) stabilisce che “… all’interno del fondo speciale per le opere di urbanizzazione, di cui all’art. 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e’ annualmente riservata ed eventualmente accantonata dai Comuni una quota dei proventi derivanti dagli oneri per opere di urbanizzazione secondaria per gli interventi relativi alla categoria di opere concernenti le attrezzature religiose, cosi’ come individuate all’art. 2 della presente legge”;
  • prosegue l’articolo 4 precisando che “Tale quota e’ definita annualmente dal Consiglio Comunale con adeguata motivazione, tenuto conto delle domande corredate di programmi, anche pluriennali, presentati ai sensi del successivo art. 5 e della consistenza delle confessioni religiose richiedenti” e che “Gli interventi realizzabili con la quota di cui al comma 2 consistono in opere di straordinaria manutenzione, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione e ampliamento, di eliminazione totale o parziale delle barriere architettoniche che sono di ostacolo alla vita di relazione dei minorati, ai sensi del D.P.R. 384/78, nonché in opere di nuova realizzazione”;

CONSIDERATO CHE

  • l’articolo 5 L. R. n. 15/1989 (“Assegnazione dei proventi da urbanizzazione secondaria”) stabilisce che: “1) per concorrere alla ripartizione della quota, come determinata ai sensi del comma 2 dell’art. 4, i legali rappresentanti delle confessioni religiose, autorizzati a norma degli ordinamenti interni delle stesse, presentano domanda al Sindaco del Comune entro il 31 ottobre di ogni anno, corredandola con la documentazione del fabbisogno e con i progetti planivolumetrici delle opere con i relativi preventivi, comprensivi dei costi della progettazione, nonché formulando eventuali proposte in ordine alla priorità, all’ammontare ed alle forme del concorso richiesto. 2) Il Consiglio Comunale, in presenza di necessità rilevate dal Comune e di eventuali domande avanzate, in sede di approvazione del bilancio, adotta un programma ove sono determinate le opere beneficiarie, nonché l’ammontare e la forma del concorso comunale. 3) Il programma dovrà privilegiare gli interventi di recupero e ristrutturazione degli edifici a valenza storica, artistica e culturale, nonché tener conto delle priorità indicate all’atto della domanda, nell’ambito di una valutazione complessiva sulle destinazioni di spesa dell’intero ammontare degli oneri. 4) L’erogazione dell’80% del contributo annuale avviene entro 30 giorni dalla adozione del programma di cui al comma 2, nel caso di opere già iniziate, ovvero entro 30 giorni dalla dichiarazione di inizio lavori, il saldo è liquidato previa presentazione del rendiconto delle spese relative all’opera finanziata, a firma della direzione dei lavori e del rappresentante legale della confessione religiosa beneficiaria dell’intervento. 5) La concessione del contributo di cui al precedente comma è subordinata alla presentazione di piani che prevedono l’eliminazione delle barriere architettoniche ove tecnicamente possibile. 6) I contributi deliberati dai Comuni, qualora i lavori non siano iniziati, salvo causa di forza maggiore, entro 24 mesi dall’assegnazione dei contributi stessi, sono revocati e reintegrati nel fondo di cui all’art. 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. 7) Il programma di cui al comma 2, predisposto sulla base delle necessità rilevate dal Comune, oppure delle eventuali domande presentate, è inserito, per memoria ed in occasione della prima modificazione utile, sia nel Programma Operativo delle Opere e degli Interventi Pubblici ex art. 37 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni sia nel Programma Pluriennale di Attuazione ex art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per i Comuni che ne sono dotati”;
  • per quanto di conoscenza e conoscibilità dello scrivente risulterebbe, seguendo il corso delle annualità, una sensibile riduzione dei fondi stanziati dal Comune per l’erogazione dei contributi ex L. R. n. 15/1989 a fronte di un numero di richieste costante e solido;
  • parrebbe inoltre che tale riduzione abbia conosciuto il limite inferiore massimo arrivando cioè ad azzerarsi nel corrente anno;

INTERPELLA

Il Sindaco e l’Assessore competente per sapere:

  1. quale sia il trend delle richieste e degli importi destinati annualmente dalla Città agli edifici di culto in base alla L.R. n. 15/1989 dal 1989 ad oggi;
  2. qualora l’attuale Giunta avesse deciso una riduzione (o azzeramento) dell’importo stanziato, quale sia la motivazione e se la Giunta abbia verificato “sul campo” l’importanza degli interventi svolti nel corso degli anni grazie ai contributi ex L. R. n 15/1989;
  3. se tale eventuale riduzione (o azzeramento) decisa dalla Giunta sia conseguenza di una riduzione (o azzeramento) delle domande di contributo pervenute;
  4. quali siano le intenzioni della Giunta per le prossime tre annualità.

Silvio Magliano