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INTERPELLANZA – Organismo di Composizione della Crisi: l’inerzia della Giunta nonostante l’approvazione di un Ordine del Giorno e il trascorrere invano di 18 mesi obbliga a pretendere più rispetto per il lavoro del Consiglio Comunale!

PREMESSO CHE

  • sono molteplici e in costante aumento le situazioni di fragilità economica, e conseguentemente sociale, in cui vengono a trovarsi i cittadini;
  • è opportuno e quanto mai necessario intraprendere un percorso virtuoso che consenta la rimozione degli ostacoli che rendono complicato, laddove non impossibile, l’inserimento sociale dei soggetti svantaggiati e/o discriminati;
  • per il raggiungimento di tale scopo è necessaria la collaborazione delle Associazioni e degli Enti del territorio;
  • la legge n. 3 del 27 gennaio 2012 prevede interventi finalizzati ad arginare l’usura, l’estorsione e il sovraindebitamento (situazioni di squilibrio tra obblighi assunti verso i creditori e incapacità del debitore di farvi fronte sulla base delle proprie reali capacità economiche e patrimoniali);
  • l’articolo 15 della legge n. 3/2012 prevede che gli enti pubblici possano costituire Organismi deputati alla composizione delle crisi derivanti dal sovraindebitamento per favorire il raggiungimento di un accordo con il debitore e per realizzare un piano di ristrutturazione del debito;
  • la norma in oggetto rappresenta la possibilità per i privati cittadini, ovvero artigiani, agricoltori, commercianti di rivolgersi al tribunale a seguito di una crisi da sovraindebitamento; in caso di situazione di effettiva difficoltà economica e a seguito degli accertamenti di giudice ed esperto contabile, il privato potrà accedere ad un piano di rientro creditizio commisurato a debiti ed averi del debitore;
  • i creditori, dall’altra parte, non riceveranno l’intera somma cui hanno diritto, ma solo la parte che realisticamente il debitore può permettersi di pagare; condizione perché il piano di rientro venga avviato è che esso venga accettato da almeno il 60% dei creditori;
  • tra i creditori si possono annoverare anche le banche: se, a titolo esemplificativo, un privato ha contratto un mutuo di € 100.000 che non riesce più a pagare a causa di un’effettiva difficoltà economica, egli può proporre all’istituto una riduzione della somma. Molto spesso alla banca, a causa della crisi che affligge il settore immobiliare, converrà infatti raggiungere un accordo con il cittadino che vendere l’immobile all’asta;

RILEVATO  CHE

  • in data 9 gennaio 2017 lo scrivente ha presentato un Ordine del Giorno (mecc. n. 2017 00020/002), approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 3 aprile 2017, con cui si invitava la Sindaca e la Giunta ad istituire l’Organismo di Composizione della Crisi, senza peraltro che ciò comportasse oneri a carico della Città;
  • l’Ordine del Giorno è uno degli atti tipici rientranti nelle prerogative di ciascun Consigliere Comunale (disciplinato dal Capo III del Regolamento del Consiglio Comunale) con cui, quando approvato, l’Assemblea comunale esprime la propria posizione in merito a questioni di rilevante interesse pubblico;

CONSIDERATO CHE

  • sono trascorsi 18 mesi dall’approvazione dell’atto ma né lo scrivente né i cittadini hanno evidenza o notizia di provvedimenti dell’Amministrazione funzionali all’istituzione e all’insediamento dell’Organismo di Composizione della Crisi;

INTERPELLA

Il Sindaco e l’Assessore competente per sapere:

  1. se l’Ordine del Giorno n. 8/2017 (mecc. n. 2017 00020/002), approvato dal Consiglio Comunale il 3 aprile 2017, sia stato trasmesso a tutte le istituzioni, gli enti e i soggetti interessati (ex art. 54 Regolamento del Consiglio Comunale);
  2. se sussistano e di quale natura siano le intenzioni dell’Amministrazione in merito alla costituzione dell’Organismo di Composizione della Crisi;
  3. quali siano state le conseguenti decisioni assunte dall’Amministrazione per avviare la costituzione e l’insediamento dell’Organismo di Composizione della Crisi e quali le tempistiche previste per completare l’iter.

Silvio Magliano