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INTERPELLANZA – Micromobilità dolce(amara): mobilità in sicurezza o insicurezza della mobilità?

PREMESSO CHE

  • il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 229 del 4 giugno 2019 ha definito “le modalità di attuazione e gli strumenti operativi della sperimentazione della circolazione su strada di dispositivi per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica” (articolo 1);
  • il Decreto precisa che “i Comuni, con specifico provvedimento emanato nelle forme di cui all’articolo 7 del Codice della Strada, autorizzano in via sperimentale la circolazione dei dispositivi per la micromobilità elettrica, esclusivamente in ambito urbano e limitatamente a specifiche tipologie di infrastrutture stradali e/o parti di strada” (articolo 3);

RILEVATO  CHE

  • la Giunta della Città di Torino ha favorevolmente aderito alla proposta dal Ministero approvando una Delibera in data 26 luglio 2019 (mecc. 2019 03198) con cui si autorizza la sperimentazione dei dispositivi di micromobilità elettrica limitatamente a quelli tipo monopattino e segway;
  • tali dispositivi possono circolare solo nelle zone 30, nelle strade a velocità limitata a 30 km/h e nelle piste ciclabili e ciclopedonali alla velocità massima di 20 km/h;

CONSIDERATO CHE

  • l’articolo 179 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada descrive (comma 6) le caratteristiche tecniche che devono possedere i rallentatori di velocità in base al limite previsto per la strada interessata: per limiti di velocità pari o inferiori a 30 km/h i dossi devono essere di larghezza non inferiore a 120 cm e di altezza non superiore a 7 cm;
  • sia il succitato Decreto Ministeriale sia la Deliberazione di Giunta consentono la circolazione dei monopattini elettrici nelle zone 30 e nelle strade con limite di velocità di 30 km/h: in tali strade sono presenti molti rallentatori di velocità che, seppure aderenti al dettato legislativo e regolamentare, possono costituire un pericolo grave per gli utilizzatori dei monopattini elettrici;

INTERPELLA

Il Sindaco e l’Assessore competente per sapere:

  1. quali siano le caratteristiche tecniche dei rallentatori di velocità attualmente presenti nelle zone 30 e nelle strade cittadine con limite pari o inferiore a 30 km/h;
  2. se si ritenga che le dimensioni e le peculiarità dei monopattini elettrici ne consentano un transito in sicurezza su dossi di altezza pari a 7 cm;
  3. quali studi e valutazioni (e quali gli esiti) siano stati preventivamente svolti dai competenti uffici della Civica Amministrazione affinché possa conciliarsi in sicurezza la presenza dei dossi con il transito dei monopattini elettrici;
  4. se e quali correttivi intenda predisporre l’Amministrazione per adeguare i dossi attualmente presenti nelle zone 30 e nelle strade con limite pari a 30 km/h al transito in sicurezza dei monopattini elettrici;
  5. se l’Amministrazione, a fini precauzionali e di sicurezza, intenda provvedere alla collocazione di adeguata segnaletica verticale per avvisare i conduttori dei monopattini circa lo stato precario della pavimentazione stradale.

Silvio Magliano

Monopattini