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Gli ispettori GTT possono sanzionare solo su corsie di marcia o aree di sosta riservate al TPL

Lo sentenzia la Corte Suprema di Cassazione (febbraio 2020): la Città di Torino si è adeguata? Lo chiederò alla Giunta lunedì in Consiglio Comunale con una mia interpellanza sul tema, con una domanda anche sui nuovi poteri sanzionatori riconosciuti nel Codice della Strada.

“Sono illegittimi gli accertamenti di violazioni a opera del personale ispettivo delle aziende concessionarie del servizio di trasporto pubblico locale eccetto che per le infrazioni commesse sulle corsie di marcia o nelle aree di sosta riservate ai mezzi pubblici”: lo stabilisce una sentenza (la numero 3494-19, depositata il 6 febbraio 2020) della Suprema Corte di Cassazione. Anche a questo proposito, l’Amministrazione deve adeguarsi alla giurisprudenza della Suprema Corte: lo ha fatto?

Lo chiederò alla Giunta Comunale discutendo lunedì la mia interpellanza sul tema. Domanderò all’Asessore competente, tra le altre cose, quante sanzioni siano state comminate dal personale ispettivo da febbraio a oggi, se l’Amministrazione si stia premurando di accertare che l’operato del personale ispettivo sia conforme al dettato giurisprudenziale della Suprema Corte, se vi siano segnalazioni di un comportamento sanzionatorio “eccedente” da parte del personale e, alla luce di quanto ora permette il Codice della Strada, se l’Amministrazione pensi di riconoscere poteri sanzionatori agli operatori delle Aziende di Igiene Ambientale.

Città di Torino, codice della strada, GTT