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MOZIONE – ZTL centrale e Zona Blu: misure urgenti a favore del commercio

Il Consiglio Comunale di Torino,

Premesso che

  • con l’Ordinanza n. 82 del 30 settembre 2020 la Sindaca ha prorogato la sospensione della ZTL Centrale dal 5 ottobre 2020 al 30 ottobre 2020;
  • il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, vista la nota del Ministro della salute e il parere del Comitato tecnico scientifico, nella seduta del 7 ottobre 2020 ha deliberato la proroga, fino al 31 gennaio 2021, dello stato d’emergenza dichiarato in conseguenza della dichiarazione di “emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale” da parte della Organizzazione mondiale della sanità (OMS);

Considerato che

  • l’emergenza sanitaria in atto ha modificato gli stili di vita e la stessa articolazione della vita quotidiana di molti cittadini;
  • sono mutate esigenze e abitudini, probabilmente in modo in buona parte incontrovertibile, e certamente le conseguenze che ne scaturiscono per gli esercizi di somministrazione e i commercianti (soprattutto del centro cittadino) sono nefasti; 

Impegna

il Sindaco e la Giunta Comunale a prorogare la sospensione della ZTL Centrale fino alla cessazione dello stato di emergenza e a sospendere la sosta a pagamento nella “zona blu” per il medesimo arco temporale.

Silvio Magliano.

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA – Aumento delle occupazioni abusive delle case ATC nel corso dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

Premesso che:

• ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 3/2010 e s.m.i., per ottenere l’assegnazione di un alloggio popolare (edilizia sociale sovvenzionata) occorre partecipare ad un bando di concorso;
• il bando di concorso per l’assegnazione di alloggi di edilizia sociale è emesso dal Comune in cui sono situati gli alloggi e ne viene data notizia mediante affissione nell’albo pretorio e nelle sedi di decentramento del Comune o dei Comuni compresi nell’ambito territoriale del bando, nella sede di ATC in luogo aperto al pubblico e nel proprio sito informatico, con pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e con avviso presso i Consolati;
• l’art. 3 della L.R. n. 3/2010 e s.m.i. predispone i requisiti necessari per poter partecipare al bando e conseguire tale assegnazione;
• i Comuni possono, inoltre, assegnare una percentuale di alloggi al di fuori dei bandi, a favore di nuclei in situazione di emergenza abitativa.

Constatato che:

• tutte le domande raccolte sono trasmesse dal Comune che ha emesso il bando alla Commissione Assegnazione Alloggi, organo autonomo di nomina regionale, affinché questa provveda alla formazione della graduatoria provvisoria;
• la suddetta graduatoria è pubblicata nell’albo pretorio dei Comuni compresi nell’ambito territoriale del bando nonché nella sede dell’ATC in luogo aperto al pubblico e nel proprio sito informatico.

Considerato che:

• le assegnazioni degli alloggi, in applicazione della L.R. 3/2010 e s.m.i., sono effettuate esclusivamente dai Comuni secondo l’ordine dato dalla graduatoria definitiva.

Rilevato che:

• a causa della scarsa manutenzione molti appartamenti di edilizia convenzionata siti nel Comune di Torino non vengono assegnati e restano dunque inutilizzati;
• vi è stato negli ultimi anni un considerevole aumento di casi di appartamenti di edilizia popolare occupati abusivamente: come risulta anche da recenti notizie di cronaca apparse su diversi quotidiani, tra le quali l’articolo di “Torino Oggi” del 23/01/2020 “Boom di occupazioni abusive di alloggi popolari a Torino, Ricca incontra il Prefetto”, da Agosto 2019 le occupazioni abusive degli alloggi Atc di Torino e provincia sono
raddoppiate;
• lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 ha comportato un ulteriore aggravamento della situazione, favorendo ancor più il manifestarsi di tale fenomeno, come risulta da plurime segnalazioni pervenute da un numero significativo di cittadini;

Interroga

l’Assessore per sapere come intenda attivarsi in merito questa Giunta per ovviare al problema degli alloggi di edilizia convenzionata occupati abusivamente sul territorio regionale piemontese, fenomeno in costante aumento nel corso di tale periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19.

ORDINE DEL GIORNO – Tutela dei consumatori: si agisca per calmierare i prezzi delle mascherine e degli altri dispositivi di protezione personale

Il Consiglio Regionale,

Premesso che

  • l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
  • con successiva dichiarazione dell’11 marzo 2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità, in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale, ha inquadrato l’epidemia da COVID-19 come “pandemia”;
  • il Governo Italiano – preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi e dei decessi notificati all’Organizzazione Mondiale della Sanità nonché ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 – ha adottato il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 (recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”) al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus su tutto il territorio nazionale;
  • con successivi provvedimenti (aventi prevalentemente veste giuridica di Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di Ordinanze del Ministro della Salute e Decreti del Ministro dello Sviluppo Economico) sono state precisate, dettagliate e implementate le prescrizioni adottate;
  • con l’ultimo D.P.C.M. del 10 aprile 2020 sono state prorogate fino al 3 maggio 2020 tutte le misure di contenimento e contrasto alla diffusione epidemiologica del COVID-19.

Rilevato che

  • sulla scorta dei provvedimenti del Governo, molte Regioni hanno adottato numerose Ordinanze al fine di delineare le misure di contrasto all’emergenza epidemiologica adattandole con preciso riferimento al proprio ambito territoriale;
  • alcune Regioni (Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Alto Adige) hanno prescritto l’obbligo di indossare la mascherina o qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca nei luoghi pubblici e all’interno degli esercizi commerciali;
  • altre Regioni (Toscana ed Emilia Romagna), considerando di renderne successivamente obbligatorio l’utilizzo in ogni ambito della vita pubblica, stanno provvedendo ad acquistare e distribuire ai propri cittadini mascherine lavabili e riutilizzabili;
  • da strumenti inizialmente indicati dalla comunità scientifica solo per gli individui contagiati dal COVID-19, le mascherine e gli altri dispositivi di protezione sono divenuti beni preziosi per la tutela preventiva della propria salute.

Evidenziato che

  • la pandemia in atto ha profondamente modificato la vita di relazione e le consuetudini sociali, facendo divenire abitudine necessaria, almeno fino alla predisposizione di un adeguato vaccino, il mantenimento delle distanze interpersonali, così come indossare la mascherina e gli altri dispositivi di protezione;
  • come dichiarato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Avv. Giuseppe Conte, in sede di informativa al Senato del 21 aprile 2020, dal 4 maggio inizierà la cosiddetta “Fase 2”, il Paese tenterà la ripartenza pur permanendo una serie di prescrizioni tra cui l’obbligo di indossare mascherine e altri dispositivi di protezione personale.

 Considerato che

  • come ampiamente riportato dagli organi di informazione, molti cittadini hanno lamentato nelle ultime settimane serie difficoltà nell’approvvigionamento personale di mascherine e di altri dispositivi di protezione;
  • altrettanto diffusamente sono state trattate dai media le notizie relative a speculazioni a danno dei consumatori, su tutto il territorio nazionale, consistenti in incrementi ingiustificati dei prezzi al consumo delle mascherine e degli altri dispositivi di protezione;
  • difficoltà di reperimento e aumento dei prezzi sono tanto più gravi proprio in vista di una “Fase 2” in cui è quasi certo che mascherine e dispositivi di protezione diverranno “abiti” obbligatori per la vita fuori casa;

Impegna il Presidente e la Giunta Regionale

  • ad avviare interlocuzioni sia in sede di Conferenza Stato-Regioni sia con il Ministero dell’Economia e delle Finanze in tema di imposizione a fini IVA delle mascherine e degli altri dispositivi di protezione personale affinché, ormai divenuti beni di primaria necessità a causa dell’emergenza sanitaria in atto, possano godere di un regime di tassazione più favorevole per il consumatore finale, passando dall’aliquota del 22% a quella del 4%;
  • a garantire che le mascherine e gli altri dispositivi di protezione personale siano tempestivamente consegnati a tutti quei cittadini che per ragioni di senescenza e/o di invalidità non hanno la possibilità di recarsi presso i punti vendita e/o i centri di distribuzione, coordinandone la consegna presso ciascun Comune del territorio piemontese;
  • ad avviare un confronto con produttori, distributori, rivenditori di mascherine e altri dispositivi di protezione, e con le Istituzioni e le organizzazioni rappresentative delle categorie interessate, al fine di limitare i costi intermedi e di calmierare i prezzi finali delle mascherine e di tutti gli altri dispositivi di protezione personale.

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA – Procedure da adottare per i decessi nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19

Premesso che

  • con circolare n. 12302 dell’8 Aprile 2020 del Ministero della Salute sono state disposte le precauzioni da adottare in via generalizzata per tutti i defunti per i quali non si possa escludere la contrazione in vita del Covid-19;
  • allo stato attuale le norme applicabili a livello statale sono contenute principalmente nel Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Si applicano altresì le previsioni delle “Linee guida per la prevenzione del rischio biologico nel settore dei servizi necroscopici, autoptici e delle pompe funebri” approvate dalla Conferenza Stato Regioni e PP. AA. in data 09/11/2017 e le disposizioni contenute nel Titolo X “Esposizione ad agenti biologici” e Titolo X-bis: “Protezione dalle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario” del d.lgs. n. 81/2008;
  • pertanto, sia nei casi di morte nei quali sia stato accertato che la persona defunta fosse affetta da Covid-19, che altresì, per precauzione, nei casi di morte nei quali non si possa escludere con certezza che la persona fosse affetta da tale patologia, si devono applicare le specifiche cautele per defunti previste dalla sopra citata normativa in presenza di sospetta o accertata patologia da Covid-19, le quali possono essere così sintetizzate:
  • il medico necroscopo, indipendentemente dalle modalità di accertamento della morte, disporrà la riduzione del periodo di osservazione e l’immediata chiusura della cassa a mente dell’art. 10 del DPR 285/90;
  • la deposizione del cadavere nella cassa deve avvenire secondo quanto previsto dall’art. 18 del DPR 285/90, ovvero il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante;
  • presso le camere ardenti ospedaliere e private, le estreme onoranze al defunto potranno avvenire con la presenza nel locale di non più di 2 persone ponendo cura a che nella sala di attesa vi sia spazio sufficiente per garantire una idonea distanza tra le persone in attesa;
  • per i deceduti positivi per Covid-19 non potrà essere autorizzato il trasporto a cassa aperta al domicilio o presso le Case del Commiato come previsto dalla DGR 13 gennaio 2014 n. 137014, né la vestizione del defunto, la sua tanatocosmesi, come qualsiasi trattamento di imbalsamazione o conservativo;
  • riguardo alle restrizioni per i funerali, vale quanto previsto dal DPCM 8 marzo 2020 che, all’art. 1, lett. i) recita: “l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all’allegato 1, lettera d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri”.

 Considerato che

  • con il decesso cessano le funzioni vitali e si riduce nettamente il pericolo di contagio (infatti la trasmissione del virus è prevalentemente per droplets e per contatto) e che il paziente deceduto, a respirazione e motilità cessate, non è fonte di dispersione del virus nell’ambiente;
  • appare giustamente opportuno, anche a tutela del personale, osservare le dovute precauzioni.

Constatato che

  • come appreso dall’articolo sul “Quotidiano del Canavese” del 19/04/2020 “CIRIE’ – Coronavirus: «Morti non covid trattati come covid». L’Uncem chiede spiegazioni all’Asl To4”, nel Presidio ospedaliero di Ciriè non vi sarebbero distinzioni nella gestione dei defunti Covid-19 da quelli deceduti per cause diverse;
  • in tale presidio ospedaliero il trattamento dei defunti per patologie differenti da Covid-19 sarebbe pertanto equiparato e sottoposto alle stesse limitazioni di coloro per i quali sia stata accertata l’affezione da tale patologia, con tutte le gravose conseguenze che ne derivano, soprattutto per i familiari del defunto, ai quali non sarà nemmeno concesso un ultimo saluto al proprio caro, e che dovranno, con le onoranze funebri, rispettare le regole per i defunti a causa di coronavirus accertati. Il feretro verrà immediatamente sigillato e non esposto.

 Rilevato che

  • non vi sono linee guida chiare sulle procedure da utilizzare nella gestione dei soggetti defunti per cause diverse da Covid-19, in particolare, se vadano ugualmente assunte limitazioni particolari, come per i defunti Covid-19;

Interroga l’Assessore per conoscere nel dettaglio quali siano le procedure da adottare e le linee guida da seguire nel corso di questa situazione emergenziale determinata dall’epidemia di Covid-19 per il trattamento e la gestione delle salme di persone defunte per cause diverse da Covid-19.

ORDINE DEL GIORNO – Misure per la tutela dei consumatori e per il contenimento dei prezzi delle mascherine e degli altri dispositivi di protezione personale

Il Consiglio Comunale di Torino,

PREMESSO CHE

  • l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
  • il Governo Italiano – preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi e dei decessi notificati all’Organizzazione Mondiale della Sanità nonché ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 – ha adottato il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 (recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”) al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus su tutto il territorio nazionale;
  • con successivi provvedimenti normativi (aventi veste giuridica di DPCM) sono state precisate, dettagliate e implementate le prescrizioni assunte;
  • con l’ultimo DPCM del 10 aprile 2020 sono state prorogate fino al 3 maggio 2020 tutte le misure di contenimento e contrasto alla diffusione epidemiologica del COVID-19;

RILEVATO CHE

  • sulla scorta dei provvedimenti del Governo, molte Regioni hanno adottato numerose Ordinanze al fine di delineare le misure di contrasto all’emergenza epidemiologica adattandole con preciso riferimento al proprio ambito territoriale;
  • alcune Regioni (Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Alto Adige) hanno prescritto l’obbligo di indossare la mascherina o di qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca nei luoghi pubblici e all’interno degli esercizi commerciali;
  • altre Regioni (Piemonte, Toscana, Emilia Romagna), considerando di renderne successivamente obbligatorio l’utilizzo in ogni ambito della vita pubblica, stanno provvedendo ad acquistare e a distribuire ai propri cittadini mascherine lavabili e riutilizzabili;
  • da strumenti inizialmente indicati dalla comunità scientifica solo per gli individui contagiati dal COVID-19, le mascherine e gli altri dispositivi di protezione sono divenuti beni preziosi per la tutela preventiva della propria salute;

CONSIDERATO CHE

  • come ampiamente riportato dagli organi di informazione, molti cittadini hanno lamentato nelle ultime settimane serie difficoltà nell’approvvigionamento personale di mascherine e di altri dispositivi di protezione;
  • altrettanto diffusamente sono state trattate dai media le notizie relative a speculazioni a danno dei consumatori, su tutto il territorio nazionale, consistenti in incrementi ingiustificati dei prezzi al consumo delle mascherine e degli altri dispositivi di protezione;

INVITA

il Sindaco e la Giunta:

  • ad avviare interlocuzioni con il Ministero dell’Economia e delle Finanze in tema di imposizione a fini IVA delle mascherine e degli altri dispositivi di protezione personale affinché, divenuti ormai beni di primaria necessità a causa dell’emergenza sanitaria in atto, possano godere di un regime di tassazione più favorevole per il consumatore finale, passando dall’aliquota del 22% a quella del 4%;
  • a garantire che le mascherine e gli altri dispositivi di protezione personale possano essere tempestivamente consegnati a tutti quei cittadini che per ragioni di senescenza e/o di invalidità non hanno la possibilità di recarsi presso i punti vendita e/o i centri di distribuzione;
  • ad avviare un confronto con produttori, distributori, rivenditori di mascherine e altri dispositivi di protezione, e con le istituzioni e le organizzazioni rappresentative delle categorie interessate al fine di limitare i costi intermedi e per calmierare i prezzi finali delle mascherine e di tutti gli altri dispositivi di protezione personale.

 

 

Silvio Magliano