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Autore: Redazione sito

INTERPELLANZA – Attivazione di una nuova procedura di gara regionale per l’affidamento dei Servizi di pulizia immobili e servizi accessori

Premesso che

• con Disposizione n. 101 del 29 Marzo 2019 è stata indetta una Gara Regionale centralizzata per l’affidamento dei Servizi di pulizia immobili e servizi accessori a ridotto impatto ambientale per Enti della Regione Piemonte (Gara n. 22-2019), mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 59 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., suddivisa in 3 lotti territoriali e funzionali, di cui al Lotto n. 1 la “Regione Piemonte”;
• la Società di Committenza regionale (SCR Spa), per il solo lotto 1 relativo alla Regione Piemonte, ha optato per l’inserimento della clausola di partecipazione riservata alle cooperative sociali di tipo B, il cui oggetto sia l’inserimento di lavoratori svantaggiati come individuati dall’art. 4 della legge 381/1991;
• il raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), composto da un insieme di cooperative sociali la cui attività è volta a favorire “l’integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate”, ha presentato domanda di partecipazione alla Gara Regionale n. 22-2019 relativamente al Lotto n. 1;
• tale finalità è promossa dalla L. n. 68/1999 ed espressamente tutelata e garantita dalla riserva di cui all’art. 112 del D.Lgs. n. 50/2016;
• con Disposizione n. 308 del 26 Settembre 2019 è stata discrezionalmente disposta la revoca della procedura di gara in oggetto, relativamente al solo Lotto n. 1;
• il 3 Dicembre 2019, nel corso dell’Adunanza Consiliare n. 40, è stata esaminata l’Interpellanza n. 55 “Revoca della Disposizione n. 101 del 29 Marzo 2019 relativa al Lotto n. 1 “Regione Piemonte”, con la quale si chiedeva se, in sede di attivazione di una successiva e autonoma procedura di gara relativa al medesimo Lotto 1, sarebbe stato nuovamente garantito l’utilizzo della procedura di cui all’art. 112;
• la Giunta Regionale interpellata replicando precisava che “Anche se solo incidentalmente, tale clausola di riserva avrebbe sicuramente creato problemi occupazionali relativamente agli attuali addetti che svolgono il servizio a cui ci si chiede come sarebbe stato garantito il posto di lavoro. Ciò detto, tale scelta è stata bocciata dal mercato… Per le ragioni indicate, non pare opportuno replicare la clausola di riserva, facendo presente che, ai sensi dell’art. 45 del D. lgs. 50/2016 s.m.i., ben potrà una cooperativa sociale partecipare alla nuova procedura di affidamento”.

Considerato che

• tale procedura di gara rappresentava un’importante opportunità di collocamento per le persone con disabilità o svantaggiate di cui il RTI si occupa;

Interpella la Giunta Regionale

per sapere quando sarà pubblicata la nuova procedura di gara relativa al medesimo Lotto 1, già oggetto della precedente, e se sarà eventualmente riservata un’aliquota alle persone con disabilità o svantaggiate ovvero se sarà nuovamente garantito l’utilizzo della procedura di cui all’art. 112 del D.Lgs. n. 50/2016, dato il valore sociale di inclusione lavorativa che essa porta con sé.

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