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Articolo 21, comma 3, del Regolamento delle Entrate tributarie e possibili alternative

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CON QUESTA PROPOSTA DI MOZIONE DOMANDO AL SINDACO E ALLA GIUNTA DI VALUTARE LA POSSIBILITÀ DI CAMBIARE IL REQUISITO PREVISTO PER POTER OTTENERE LA RATEIZZAZIONE E AUMENTARE IL NUMERO DELLE RATE DANDO COSÌ L’OPPORTUNITÀ ALLA CITTÀ DI RIENTRARE DEL CREDITO SPETTANTE E AL CITTADINO DI SALDARE IL DEBITO.

OGGETTO: “ARTICOLO 21, COMMA 3 DEL REGOLAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E POSSIBILI ALTERNATIVE” PRESENTATA DAL CONSIGLIERE MAGLIANO IN DATA 18 DICEMBRE 2015.

Il Consiglio Comunale di Torino,

PREMESSO CHE

– l’articolo 21 “Dilazione, sospensione e rateazione del pagamento” del Regolamento comunale n. 267 “Regolamento delle entrate tributarie” al comma 3 stabilisce che per accedere alla rateazione le persone fisiche in situazione di obiettiva difficoltà economica debbano corredare la propria istanza di accesso alla rateazione presentando idonea documentazione che attesti il valore dell’indicatore della propria situazione economica che non dovrà essere superiore ai limiti attestati annualmente dal Consiglio Comunale nel provvedimento relativo agli indirizzi tariffari, che resteranno validi fino all’adozione della successiva deliberazione;
– la deliberazione mecc. n. 2015 02380/013 “Regolamento delle entrate tributarie del Comune di Torino. Modifiche articolo 21 – dilazione, sospensione e rateazione del pagamento” del 27 luglio 2015, al fine di contrastare il ricorso sistematico alla rateazione e alla dilazione dei pagamenti da parte di chi non si trova in situazione di obiettiva difficoltà economica, ha introdotto in merito alla rateazione “ordinaria” dei limiti generali di accesso, tra i quali spicca la presentazione della propria situazione economica equivalente, cosiddetto “Isee”, per le persone fisiche (i cui valori saranno individuati annualmente dal Consiglio Comunale nel provvedimento annuale relativo agli indirizzi tariffari);

RILEVATO CHE

– attualmente ai fini della rateazione è necessario possedere un Isee inferiore a 24.000,00 euro;
– l’eccessiva restrizione del numero di rate previste per il recupero tributario fa sì che il Comune di Torino spesso non riesca a rientrare delle somme dovute dal contribuente;
CONSIDERATO CHE

– ai fini della rateazione sarebbe opportuno modificare il requisito relativo alle fasce di reddito Isee per non rischiare di penalizzare i numerosi contribuenti che raggiungono facilmente la fascia di reddito Isee prevista (24.000,00);
– società come Equitalia, al fine di permettere al cittadino di saldare il debito, consentono la possibilità di poter attuare dei piani di rateizzazione più lunghi nel tempo (fino a 120 rate se ricorrono i requisiti);
– le modifiche al regolamento comunale sono state apportate dal 1° agosto senza tempestiva comunicazione (i nuovi moduli e il nuovo regolamento sono stati pubblicati soltanto il 12 agosto);
– il regolamento è stato applicato retroattivamente anche alle cartelle già emesse in precedenza e ancora rientranti nel regolare termine dei 60 giorni;
– il tutto è in disaccordo con lo Statuto del Contribuente, che prevede l’immediata e tempestiva comunicazione, con ogni mezzo idoneo, al contribuente stesso;
– improvvisamente sono state riscosse, da luglio a settembre, tutte le annualità mancanti fino al 2014 (non più anno per anno);
– le persone fisiche sono penalizzate in quanto, se superano la soglia di 24.000,00 euro di Isee, non hanno diritto ad alcuna rateazione, con evidenti gravi problemi;
– le aziende possono avere, a meno di indicatori di bilancio particolarmente favorevoli, solo 12 rate, fatto che ancora una volta penalizza un tessuto aziendale già logoro;

IMPEGNA

– il Sindaco e la Giunta a valutare la possibilità di portare da Euro 24.000,00 a 50.000,00 il requisito previsto per poter ottenere la rateizzazione e aumentare il numero delle rate dando così l’opportunità alla Città di rientrare del credito spettante e al cittadino di saldare il debito;

Silvio Magliano